Articolo 5 della Legge 29 marzo 1993, n. 86
Articolo 4Articolo 6
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4 aprile 1993
Art. 5. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Ministero degli affari esteri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 4 aprile 1993