Art. 24. (Rappresentanti del personale nelle commissioni dei concorsi interni)
Delle commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in applicazione di leggi speciali, per passaggi di carriera, di ruolo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.
I rappresentanti del personale devono appartenere alla carriera nella quale avviene l'avanzamento o il passaggio dei candidati.
Delle commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in applicazione di leggi speciali, per passaggi di carriera, di ruolo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.
I rappresentanti del personale devono appartenere alla carriera nella quale avviene l'avanzamento o il passaggio dei candidati.