Art. 2.
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755 , e' sostituito dal seguente:
"La societa' concessionaria provvedera' a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornira' gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci".
Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 novembre 1973, n. 755 , e' sostituito dal seguente:
"La societa' concessionaria provvedera' a propria cura e spesa alla ordinaria e straordinaria manutenzione di tutte le opere, infrastrutture ed impianti del sistema aeroportuale della capitale, e fornira' gratuitamente alle amministrazioni dello Stato i locali e le aree necessarie per l'effettuazione dei servizi d'istituto per il movimento degli aeromobili, dei passeggeri e delle merci".