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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2231/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti PHILIP HERON e Parte_1
FRANCESCA BRUNETTI;
-ricorrente- nei confronti di rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_2
ROBERTA RUSSO e DANIELE FUMAGALLI;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 05.12.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
Cont
(nel prosieguo ), premettendo di essere stato assunto alle
[...] dipendenze di quest'ultima in data 21.08.1996 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e qualifica di addetto alla pianificazione nave
– impiegato livello 2°, CCNL dei lavoratori dei Porti.
Ha dedotto di essere stato licenziato in data 06.12.2022 in ragione dell'avvenuta revoca il 25.11.2022 ad opera dell'Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Meridionale e Ionio del titolo abilitativo pagina1 di 7
all'accesso a tutti gli ambiti portuali di competenza di detta
Autorità, nonché per giusta causa in ragione di condotte costituenti reato, oggetto di ordinanza di applicazione di misure cautelari, non interessanti, però, esso ricorrente.
Ha contestato specificamente i motivi posti a base del licenziamento, domandando al tribunale la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al pagamento dell'indennità risarcitoria.
Cont 1.1.- Costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando specificamente i motivi in esso contenuti.
2.- La domanda è infondata.
3.- Dalla lettera del 06.12.2022 emerge che il licenziamento sia stato intimato, da un lato, in ragione di comportamenti aventi potenzialmente natura disciplinare, in quanto conseguenti alla commissione di fatti costituenti reato tali da far venir meno il vincolo fiduciario di cui all'art. 2119 c.c., dall'altro, in conseguenza di fattispecie estranea al lavoratore, data dal non godere più lo stesso dell'autorizzazione all'accesso all'area portuale di Gioia Tauro, per effetto di provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno
Meridionale e Ionio, che aveva revocato “ai sensi dell'art. 17 dell'Ordinanza n. 37/07 del 04/12/2007 l'accesso a tutti gli ambiti portuali di competenza dell'AdSP MTMI”.
4.- Con riferimento alla prima delle suddette motivazioni, costituente giusta causa di licenziamento, preme evidenziare che “il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost. concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore che possa altresì integrare gli estremi del reato, se
i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, non essendo a ciò di
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ostacolo neppure la circostanza che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo qualora intervenga una sentenza definitiva di condanna;
ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario - ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto - deve accertare
l'effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili soggettivi ed oggettivi,
l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva.” (C.
29825/2008; nello stesso senso si vedano: C. 13955/2014 e C.
18513/2016)
A tal fine, si osserva che il giudice può fondare il proprio convincimento anche sulla scorta di una prova atipica non ricompresa nel catalogo dei mezzi di prova individuati dal legislatore, ma non per questo inammissibile nel nostro ordinamento, come ritenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità sia per l'assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (fra le altre: C. 3689/2021, C. 18025/2019, C. 20719/2018, C. 1593/2017, C.
10825/2016, C. 17392/2015, C. 13229/2015, C. 840/2015, C. 12577/2014,
C. 5965/2004) sia in ragione del principio del libero convincimento del giudice (C. 25165/2020; C. 13229/2015; C. 5440/2010), non comportando la sua utilizzazione - ancorché sia stata raccolta al di fuori del processo - violazione del principio di cui all'art. 101
c.p.c., instaurandosi il contraddittorio con il mezzo della produzione documentale nel rispetto delle preclusioni istruttorie (C. 17392/2015;
C. 18025/2019), e non trovando applicazione, allorché la prova sia acquisita nel giudizio penale, il limite all'utilizzabilità della prova previsto dall'art. 191 c.p.c., salvo che la stessa comporti ex se lesione di un diritto fondamentale della persona (fra le altre: C.
4653/2021, C. 8459/2020, C. 28974/2017).
Proprio la facoltà per la parte di contestare nell'ambito del giudizio civile i fatti acquisiti al di fuori del processo comporta, secondo il
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consolidato orientamento della giurisprudenza, che il giudice del lavoro, “ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale”. (C. 5317/2017; nello stesso senso, si vedano: C. 2168/2013 e C. 132/2008)
Nell'ipotesi di specie, il datore di lavoro ha contestato al ricorrente, con raccomandata del 18.11.2022, la commissione di fatti costituenti reato, di cui ai capi di imputazione così come riportati nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare n. 11/22 e n. 22/23
R.O.C.C. D.D.A., seppur abbia riconosciuto che nei confronti del ricorrente alcuna misura sia stata applicata.
Alla luce del contenuto degli atti di indagine, così come riportati nella predetta ordinanza, si ritiene che non vi sia prova dell'effettiva imputabilità all'odierno ricorrente dei fatti riconducibili alla contestazione, così come, peraltro, evidenziato dallo stesso giudice per le indagini preliminari, il quale ha escluso nei confronti dell' l'applicazione di qualsiasi misura cautelare, Pt_1 non assurgendo il comportamento dello stesso ad un'ipotesi di concorso nei reati fine e non denotando un'appartenenza all'associazione criminale.
Come detto, la semplice circostanza che il ricorrente sia allo stato indagato nell'ambito del procedimento penale in questione, non giustifica di per sé il licenziamento disciplinare, dovendo il giudice accertare, ancorché sulla scorta di elementi acquisiti nel distinto giudizio, l'effettiva sussistenza del fatto di reato.
Pertanto, deve ritenersi che non ricorrano nell'ipotesi di specie gli estremi della giusta causa per insussistenza del fatto contestato.
5.- In relazione alla seconda motivazione addotta nella lettera di licenziamento, data dall'impossibilità per il lavoratore, in ragione del provvedimento adottato dall'AdSP, di svolgere mansioni che pagina4 di 7
comportano necessariamente un accesso ai predetti ambiti portuali, si premette che il principio generale in tema di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate è quello del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art 3, l. n.
604/1966, con diritto al termine e all'indennità di preavviso, ove il lavoratore possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse;
qualora invece la prestazione sia divenuta totalmente e definitivamente impossibile, senza possibilità di svolgere mansioni alternative, dovrà ravvisarsi una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ex art. 2119 c.c. ed esclusa, conseguentemente, l'applicazione dell'istituto del preavviso (C.
12373/2019).
Infatti, “dal contratto di lavoro deriva un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra, donde l'applicabilità dei principi dettati, in via generale, per ogni tipo di contratto, dall'art. 1256 e 1463 cod. civ. per cui la sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro, che non sia riconducibile ai casi di sospensione legale del rapporto previsti dagli artt. 2110 e 2111 c.c. e che si profili di durata indeterminata o indeterminabile, importa di regola la conseguenza della risoluzione del rapporto” (Cass. 16375/2002; conforme Cass. 2010 n.
7531).
Pertanto, nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientrano anche fatti inerenti alla persona del lavoratore ed incidenti sull'organizzazione aziendale, dal momento che in questi casi viene in rilievo un'impossibilità sopravvenuta della prestazione che rende in concreto incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Si tratta, in particolare, delle ipotesi di perdita per il lavoratore di requisiti indispensabili per l'esecuzione della prestazione lavorativa, la cui valutazione va operata al momento del recesso (C.
13662/2018).
Ciò posto, nella fattispecie viene in rilievo un'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla oggettiva pagina5 di 7
impossibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione. Risulta pacifico, infatti, che a decorrere dal 25.11.2022 l'Autorità di Sistema
Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio abbia revocato all' Pt_1 il permesso di accesso al porto e che in data 06.12.2022 l'azienda resistente abbia manifestato la volontà di recedere dal contratto, essendo impossibilitata ad adibire il lavoratore a qualsiasi mansione.
Cont Dalla documentazione in atti emerge che la è una società che si occupa del carico, dello scarico e della movimentazione dei container nell'area del porto di Gioia Tauro, con la conseguenza che qualsivoglia prestazione resa alle dipendenze della società implica l'accesso agli ambiti portuali, così come, peraltro, confermato dai testi Tes_1
e nel corso dell'udienza del 24.10.2024.
[...] Testimone_2
Di conseguenza, la pacifica revoca del permesso di accesso al porto nei confronti del lavoratore rende impossibile l'espletamento della prestazione lavorativa, a nulla rilevando le vicende successive che hanno interessato il lavoratore. Al fine di vagliare la legittimità del recesso datoriale, infatti, occorre indagare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo nel momento in cui viene manifestata volontà di risolvere il rapporto.
In merito alla ragione addotta a giustificazione del licenziamento, infatti, la giurisprudenza di legittimità è costante nello statuire che il giustificato motivo oggettivo di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 3, deve essere valutato sulla base degli elementi di fatto realmente esistenti al momento della comunicazione del recesso e non su circostanze future ed eventuali (C. 10310/2017).
Pertanto, dal momento che il licenziamento è stato intimato in data
06.12.2022, ovvero in un momento in cui era stata già revocato il permesso di accesso al porto del dipendente, deve confermarsi la legittimità del recesso datoriale in ragione della sussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo intervenuta l'impossibilità sopravvenuta di eseguire prestazione lavorativa da parte dell' . Pt_1
6.- Attesa l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, le spese di lite devono essere integralmente compensate fra le parti.
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P Q M
RIGETTA il ricorso;
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Palmi, 18/02/2025
Il giudice
Luca Coppola
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