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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Sezione I Civile
Il Tribunale di CE RI, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica De Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G.n. 1164 anno 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto ex art. 473-bis.
49 - 51 c.p.c.
TRA
) nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Emilia Grimaldi e Alfonso Viscardi, giusta procura in atti
E
) nato a [...] il [...] rapp.to e Parte_2 C.F._2 difeso dall' avv. Daniela Vicidomini, giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHE'
PM CP_1
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.07.2024 i ricorrenti chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CE RI, (SA) in data 19.06.2008.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che erano separati sin dal 23.03.2023 quando il Tribunale di CE RI aveva omologato la loro separazione, a seguito della comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale;
2. che dalla loro unione sono nate due figlie: nata a [...] il Persona_1
20.10.2008 e nata a [...] inferiore il 13.09.2010 Persona_2
3. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
All'udienza del 01.04.2025 i coniugi ribadivano la volontà di divorziare ed il GI riservava la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre 6 mesi dalla data della separazione e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Del resto, i coniugi, sentiti in camera di consiglio, hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio;
si deve pertanto ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Le parti hanno concordato nei termini di cui in dispositivo le condizioni del divorzio e, poiché esse non contrastano con norme inderogabili, le stesse possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
in data 31.07.2024 così provvede:
[...]
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata Parte_1
a CE RI (SA) il 05.10.1984 e nato a [...] il Parte_2
08.12.1983 - (Atto n.49 Parte II Serie A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, anno 2008);
2) Conferma le condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamate;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese irripetibili.
Così deciso in CE RI nella Camera di Consiglio del 01.04.2025 Il Giudice est Il Presidente
Dr.ssa Aurelia Cuomo Dr.ssa Enrica De Sire