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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/10/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa UE OL ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 249 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Bari, via Davanzati n.6 presso lo studio dei procuratori Avv.ti Emilio e Silvia Solimando che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale Bramante n.11/13 presso la locale Agenzia dell' medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia CP_2 Renzetti e UE Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio di Persona_1
Roma del 22.03.2024 rep. n. 37875 RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premesso di essere titolare di CP_ pensione di anzianità erogata dall' di Terni, categoria VO n.10046911, a decorrere dal 1°.1.2016, deduceva: - che il trattamento previdenziale è stato determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto di cui agli art.3, co. 8 L. 297/82 e art 3 D. Lgs. 503/92 al 31.12.2011; - che le quote di pensione maturate nel sistema retributivo sono state calcolate sulla base dell'anzianità assicurativa acquisita sino al 31.12.2011 – per complessive 2003 settimane - moltiplicata per la media retributiva delle ultime 260 settimane per la quota A (euro 716,93) e delle ultime 520 settimane per la quota B (euro 712,20); - che nel quinquennio precedente il collocamento in quiescenza ha percepito redditi da lavoro dipendente di importo crescente sino al 31.01.2014, registrando - a partire dal 08.02.2014 - accrediti figurativi per disoccupazione indennizzata sensibilmente inferiori, a causa della cessazione dell'attività lavorativa (euro 27.164,80 per il 2015 a fronte di una retribuzione pensionabile di euro 35.902,00 del 2013); - che a decorrere dal 03.04.2024, raggiunta l'età pensionabile di 67 anni, deve riconoscersi al ricorrente il diritto di ottenere la liquidazione del trattamento più favorevole derivante dall'esclusione opzionale, dal calcolo delle quote retributive di pensione, delle ultime 99 settimane di contribuzione figurativa collocate tra il 01.02.2014 ed il 31.12.2015, avendo maturato, alla data del 31.01.2014, un'anzianità contributiva più che sufficiente per il diritto alla pensione di vecchiaia maturata in itinere ex art. 22 L. 153/1969 (2111 ctr rispetto ai 1040 richiesti a norma di legge); - che alla data del 25.07.2024 (data successiva al raggiungimento dell'età pensionabile) ha presentato domanda amministrativa chiedendo la neutralizzazione opzionale delle ultime 99 settimane di contribuzione figurativa non utili in applicazione della sentenza della Corte Cost.le n.264/1994 ed, a seguito di rigetto da parte dell' con provvedimento del 26.07.2024, CP_1 ricorso al Comitato Provinciale del 04.10.2024, respinto con delibera definitiva del 21.11.2024. Concludeva, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione - a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (03.04.2024) - del trattamento pensionistico in godimento (Vo n. 10046911) da operare neutralizzando dal calcolo delle sole quote retributive di pensione, le ultime 99 settimane contributive collocate tra il 01.02.2014 ed il 31.12.2015; - per l'effetto, di condannare l' a rideterminare l'importo della prestazione previdenziale CP_1 nella misura di euro 2.493,02 alla decorrenza originaria del 01.01.2016, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre successivi aumenti perequativi, nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo a partire dal 01.05.2024, per un importo di euro 146,44 dalla stessa data del 01.05.2024, oltre aumenti perequativi di legge ed accessori dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. CP_ Si costituiva l' resistente, eccependo in via preliminare l'improponibilità del ricorso nonché la decadenza e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei e, nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, insisteva per il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
1. Improponibilità e improcedibilità della domanda. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di improponibilità, improcedibilità e decadenza sollevate dall' . CP_1 In particolare, emerge dagli atti che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 25.07.2024 chiedendo la neutralizzazione opzionale delle ultime 99 settimane di contribuzione figurativa non utili in applicazione della sentenza della Corte Cost.le n.264/1994 ed, a seguito di rigetto da parte dell' con provvedimento CP_1 del 26.07.2024, ricorso al Comitato Provinciale in data 4.10.2024, respinto con CP_1 delibera definitiva del 21.11.2024, cui ha fatto seguito l'azione giudiziaria introdotta in data 13.03.2025 (cfr. all.ti da n.2 a n.4 al fascicolo del ricorrente).
2. Eccezione di decadenza. L' ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del CP_1 D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, trattandosi di ricorso
2 giurisdizionale depositato in data 13.03.2025 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1°.1.2016 (cfr. all.to n.1 al ricorso). L'eccezione di decadenza è infondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021, come richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli n.123/2022, che il Giudicante Parte_2 ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'.azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1°.
1.2016. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). Si legge in proposito nella motivazione della citata pronuncia: “
5.Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord 2016 nr 7756/2016 e sent. n 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n.15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).
6.Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997,
3 che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla Part competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale……9. In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'.azione giudiziaria”. In linea con tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione, la decadenza in esame si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 6.7.11, circostanza, tuttavia, ininfluente nella fattispecie al vaglio trattandosi di liquidazione con decorrenza successiva. Tuttavia, ciò che non appare condivisibile del nuovo orientamento sopra riportato, è la natura unitaria della decadenza in questione, ribadita peraltro più di recente dalla Cassazione nella sent. n. 11909 del 6.5.2021, cui il Giudicante intende uniformarsi. Va, infatti, considerato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal
4 pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata adottata in numerose pronunce della Corte d'Appello di Roma nonché, da ultimo, avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17.6.2021 - che in motivazione afferma “…15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento
o il ricalcolo. 16. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza). 17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è 1. costituzionalmente protetta ed imprescrittibile. 18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. 19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. 20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. 21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. 22. Ciò è confermato proprio dall'articolo 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in
5 tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. 24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. 26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme. 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (conforme sentenza della Cassazione n.123/2022 che ha fissato il seguente principio: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”). Anche ad avviso del Giudice l'applicazione dell'art. 47 novellato non comporta la decadenza del diritto a vedersi calcolata correttamente la pensione.
6 In altri termini si vuol dire che il trattamento pensionistico dovrà essere calcolato correttamente dal triennio anteriore alla domanda giudiziale in poi, con l'ulteriore conseguenza, in relazione al triennio antecedente alla domanda giudiziale, che al pensionato dovranno essere corrisposte le differenze di pensione consistenti nella differenza tra i ratei correttamente calcolati e quelli corrisposti in misura inferiore al dovuto. Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 13.03.2025, tuttavia parte ricorrente ha richiesto nelle conclusioni la condanna dell' al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei pensionistici a far data dal 1.05.2024 (mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni), di qui il rigetto dell'eccezione di decadenza anche con riferimento ai ratei pregressi.
3.Eccezione di prescrizione. L'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, prevede “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. «Premesso che la nuova normativa ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni, trova applicazione nel caso in esame la c.d. retroattività attenuata. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova riscontro nell'art. 252 disp. att. c.c. Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo temine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine. Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame di riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa (Cass. n. 4591/2014)» (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Roma sentenza del 15.9.2017, n. 3950, Presidente ed est. Cannella;
cfr. anche ex multis Cass. civ. sez. lav., 07/02/2018, n. 2965). L'eccezione di prescrizione quinquennale è assorbita per effetto della limitazione della domanda al pagamento delle differenze sui ratei pregressi dal 1.05.2024. Merito. Il ricorrente nel merito chiede la neutralizzazione dal computo della retribuzione pensionabile di n.99 settimane di contribuzione accreditate tra il 1°.02.2014 ed il 31.12.2015 non utili al raggiungimento del requisito contributivo minimo avendo maturato alla data del 31.1.2014 un monte assicurativo sufficiente alla liquidazione della pensione di vecchiaia maturata in itinere ex art. 22 L. 153/1969 (n.2111 settimane contributive rispetto alle n.1040 richieste dalla disciplina vigente ratione temporis per la pensione di vecchiaia).
7 L' ha sostenuto che la “neutralizzazione” di cui alla sentenza della Corte CP_2 Costituzionale n.264/1994 non sarebbe applicabile alla fattispecie al vaglio non trattandosi, nel caso di specie, di contribuzione figurativa per disoccupazione - NASPI, bensì di mobilità non affrontata in nessuna sentenza;
inoltre contesta che le fattispecie non sono esattamente sovrapponibili al caso di specie poiché il ricorrente non è titolare di una pensione di vecchiaia ma di anzianità. Infine, l' ha contestato il calcolo della perequazione, considerato l'importo CP_2 della pensione in godimento ben superiore alla soglia di tre volte il trattamento minimo annuo di pensione.
Occorre, innanzitutto, richiamare le pronunce della Corte Costituzionale in relazione all'art.3 comma 8 della legge n. 297/1982 per verificare se le stesse possano fondare la domanda di parte ricorrente. L'art. 3 comma 8 della legge n.297/1982 che dispone: “Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione” è, infatti, stato più volte oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale che enunciano importanti principi. Tale comma, infatti, è stato dichiarato illegittimo da plurime sentenze della Corte Costituzionale la cui ratio è quella di evitare che il versamento di contribuzione successiva al momento in cui il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati vada a detrimento del pensionato determinando un decremento della prestazione previdenziale. In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n. 307/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto comma nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Con sentenza n.428/1992 la Corte Costituzionale ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma, nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato. Con sentenza n.264/1994 la Corte Costituzionale ha di nuovo dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. Con sentenza n. 388/1995 la Corte Costituzionale ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di
8 lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. La Corte costituzionale con sentenza n.427/1997 ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non consente che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dall'art. 25, della l. 26 luglio 1984, n. 413, qualora l'assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 82/2017 ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia gia' maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. La Corte Costituzionale con sentenza n.224/2022 ha, infine, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. Tanto premesso si osserva che secondo quanto opinato dalla Suprema Corte ( Cass. lav n.29967/2022): “Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo.” In particolare si legge nella motivazione della sentenza: “Più complessa è poi la terza questione sollevata, e ciò in ragione degli sviluppi della legislazione in materia: invero, la gran parte delle sentenze costituzionali ha esaminato solo la disciplina del 1982 (o norme relative a rapporti di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro subordinato e ponenti simili problematiche) e assume rilevanza solo nei limiti in cui la detta disciplina possa trovare ancora applicazione. La richiamata pronuncia costituzionale n. 173 del 2018 ha peraltro precisato che le disposizioni in materia vanno lette alla luce della disciplina recata dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo cui «Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
9 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della CP_1 quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».
Invero, la riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data. In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni;
e - per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra il gennaio 1998 e l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. In particolare, l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo n.503 del 1992. Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n.373 del 1993 cit.). Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente o parzialmente (come nel caso in esame), secondo il sistema retributivo (nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell'interessato nell'ultimo periodo della vita lavorativa. Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio
10 2014, n. 4868, Rv. 629701 - 01, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29903 del 29/12/2011, Rv. 620097 - 01; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01). In particolare, la sentenza n. 11649 del 2018 ha specificato che il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art.3, L. n. 297 del 1982, laddove oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione. La Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 28025 del 02/11/2018), ha quindi precisato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla Legge n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della I. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro. Quest'ultima pronuncia, in particolare, ha evidenziato come la giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione ha scrutinato esclusivamente la legge n.297 del 1982 e vagliato lo specifico sistema di calcolo introdotto in quel contesto normativo, laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa. Ne consegue che le menzionate decisioni della Corte costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell'art.3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile. Nello stesso senso, Cass. Sentenza n. 790 del 2021 ha affermato, in relazione a pretesa di neutralizzazione di periodi lavorativi successivi al 1993, che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per
11 la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalli art.3 della legge n.297 del 1982, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, le quali non sono applicabili al mutato contesto normativo. Successivamente, ancora più netta è stata la sentenza n. 32775 del 9/11/2021, che ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992 ed ha respinto seccamente la pretesa del pensionato di estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A salvaguardata in via transitoria e con riferimento a periodi lavorativi successivi al 1993. Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota a) di pensione, che riguarda l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 11 503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo.
Ciò vale anche all'esito della modifica di cui all'art. 1 co. 12 e 13 I. n. 335 del 1995 (che ha previsto che "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"). Nel caso dì specie, il periodo (di cui si invoca la neutralizzazione) dal 01.02.2014 (per complessive n.99 settimane fino al 31.12.2015) non più utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia maturato in itinere (n.2111 settimane rispetto alle n.1040 richieste dalla legge applicata alla fattispecie) è neutralizzabile in quanto ricompreso nell'ultimo quinquennio e non va ad intaccare l'ammontare delle settimane richieste dalla legge per il trattamento pensionistico. Orbene nel caso di specie come risulta dalla documentazione in atti, funditus l'estratto contributivo, al ricorrente si applica in parte il sistema retributivo con la conseguenza che si applicano le suddette pronunce della Corte Costituzionale che enunciano il principio della neutralizzazione (cfr. estratto conto contributivo in atti). In sostanza trattasi di settimane di contribuzione che non hanno determinato il raggiungimento del requisito minimo contributivo per la prestazione pensionistica in godimento, nel caso che ci occupa la contribuzione versata. Ovviamente le settimane di contribuzione di cui si chiede la neutralizzazione non devono essere valutate con riferimento al requisito minimo della pensione di anzianità bensì quello della pensione di vecchiaia, con la conseguenza che le n.99 settimane di cui
12 si discute non possono dirsi determinanti al fine del raggiungimento dei 20 anni di contribuzioni, requisito della pensione di vecchiaia, posto che parte ricorrente gode del trattamento pensionistico di anzianità dal 2016 e al raggiungimento del 67° anno chiede la neutralizzazione di parte della contribuzione eccedente i 20 anni, nel limite del quinquennio antecedente alla decorrenza della pensione. La diversità di fattispecie rispetto a quella in cui la neutralizzazione è chiesta dal titolare di pensione di vecchiaia (fattispecie presupposto della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 307 del 1989), come ha sottolineato la successiva pronuncia della Corte (si veda sent. n. 428/92), “non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria”. La Corte ha affermato che: “si premette che i ricorrenti, titolari - in virtù di posizione assicurativa mista - di pensione di anzianità, avendo constatato, raggiunta l'età pensionabile, di fruire di un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto sulla base dei soli contributi obbligatori e che il divario era destinato a crescere col passare del tempo, chiedevano dapprima all e, per il rifiuto CP_1 dell , al Pretore il riconoscimento del diritto al ricalcolo - con riferimento CP_2 temporale al verificarsi dell'evento età - sulla base della sentenza della Corte costituzionale n.307 del 1989, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione I.V.S. da parte del lavoratore dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro, abbia già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Il giudice a quo, pur negando che tale pronuncia possa direttamente applicarsi alla differente situazione a lui sottoposta - concernente titolari di pensione di anzianità che di questa fruiscano per il breve tempo che precede il compimento dell'età pensionabile - rileva che il risultato del calcolo della pensione in base alla norma impugnata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra contribuzione e trattamento pensionistico
.La questione è fondata. La norma impugnata è stata per ben due volte dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, con sentenza n.822 del 1988 (nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160) e con sentenza n. 307 del 1989 (nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria). Il caso di specie, da cui ha origine il presente incidente di costituzionalità, riguarda titolare di pensione di anzianità che matura il diritto alla pensione di vecchiaia, e non già titolare di pensione di vecchiaia, come quello che diede luogo al giudizio di costituzionalità terminato nella sentenza n. 307 del 1989. La diversità di tale aspetto del
13 fatto non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria”. La Corte ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato. Applicati tali principi al caso in esame deve ritenersi che la valutazione di essenzialità o meno della contribuzione di cui si chiede la eliminazione o neutralizzazione vada parametrata non già, come compiuto dall' , alla pensione di anzianità ma alla CP_1 pensione di vecchiaia. A conferma di tali assunti si riporta un caso analogo in cui si è pronunciata la Cassazione, con sentenza del 14/05/2018 n.11649, già citata, su ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a fronte di una domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia con esclusione delle ultime 260 settimane di contribuzione obbligatoria, aveva ritenuto che non fosse consentito escludere dal computo della pensione di vecchiaia, oggetto di domanda di riliquidazione, contributi già utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità. La Corte ha così argomentato, per quanto di interesse: “4. Secondo il ricorrente, la decisione della Corte territoriale sarebbe anche priva di attinenza col disposto della CP_ L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, su cui si fondava il ricorso in appello dell atteso che il solo limite del diritto alla neutralizzazione di parte della contribuzione finale che incide negativamente sul livello di pensione deve ravvisarsi nel venir meno, per effetto della neutralizzazione medesima, del requisito contributivo necessario per la pensione di vecchiaia.
5. Dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 388 del 1995), secondo parte ricorrente, non sarebbe desumibile un limite alla contribuzione da neutralizzare, che può quindi superare l'ultimo quinquennio, purchè l'anzianità contributiva residua soddisfi il requisito richiesto per la pensione da liquidare. Con la conseguenza che i periodi di contribuzione finale con retribuzione ridotta, se pure utilizzati in quanto necessari ai fini della pensione di anzianità, dovranno essere neutralizzati al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
6. Il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, laddove oggi, secondo il disposto del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio.
7. La giurisprudenza costituzionale, ha aggiunto il ricorrente, con numerose decisioni, ha introdotto nell'ordinamento un principio generale di irriducibilità del livello virtuale di pensione raggiunto in itinere, in virtù del quale una volta perfezionato il requisito minimo, l'ulteriore contribuzione non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata fino a quel momento.
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8. Deve premettersi, in contrasto con i rilievi mossi sul punto dall
contro
CP_2 ricorrente, come il ricorso in esame investa la ratio decidendi adottata dalla Corte d'appello in quanto censura, tra l'altro, la mancata applicazione del principio, che si assume affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale, ove pure i periodi di contribuzione ridotta fossero necessari ai fini della pensione di anzianità, gli stessi devono essere neutralizzati, al compimento dell'età pensionabile, se ciò comporta il conseguimento di una pensione di vecchiaia più favorevole, (cfr. ricorso, in particolare, pagg. 4, 5, 6, 7).
9. Nessun rilievo può attribuirsi alla dedotta divergenza della decisione adottata dalla Corte d'appello rispetto ai motivi di rigetto della domanda di riliquidazione della CP_ pensione da parte dell rilevando ai fini di un eventuale vizio di extrapetizione, peraltro non specificamente denunciato, unicamente il confronto tra le domande o i motivi di impugnazione e le pronunce adottate nei diversi gradi di merito.
10. La fattispecie concreta riguarda un'ipotesi di contribuzione mista, versata sia alla Gestione artigiani e sia nel Fondo lavoratori dipendenti, oltre che in maniera volontaria per le ultime 38 settimane.
11. Il ricorrente, raggiunti i 35 anni di anzianità contributiva, grazie alla somma dell'intera contribuzione obbligatoria e volontaria versata, ha usufruito della pensione di anzianità liquidata nella Gestione artigiani dal 1997 al 2003.
12. Al compimento del 65 anno di età, ha chiesto la neutralizzazione di parte della contribuzione finale, non necessaria ai fini del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e la cui detrazione era idonea a garantire un trattamento di pensione più elevato. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dato atto di come la neutralizzazione anche della contribuzione volontaria, non espressamente richiesta, dovesse intendersi inclusa nella domanda giudiziale potendo la neutralizzazione investire solo il periodo finale di contribuzione, nel caso di specie di carattere volontario;
ha aggiunto che in tal senso la domanda era stata interpretata dal primo giudice, come si ricava dal quesito sottoposto al consulente d'ufficio nominato.
13. La L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, stabilisce: "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
14. La disposizione suddetta detta solo i criteri di calcolo, con sistema retributivo, delle pensioni "con decorrenza successiva al 30 giugno 1982", mentre restano stabiliti aliunde i requisiti (anagrafici e di anzianità assicurativa e contributiva) per il perfezionamento del diritto a ciascun tipo di pensione.
15. La L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, è stata oggetto di plurime pronunce della Corte Costituzionale.
16. Nella sentenza n. 388 del 1995 la Corte Costituzionale ha ribadito che "nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto che si appalesa irragionevole, siccome non rispondente all'esigenza di conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia ed equità
15 connaturati al principio sancito dall'art. 3 Cost. oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo art. 38". 17. Lo stesso principio era stato affermato dalla Corte costituzionale, sempre in ipotesi di contribuzione successiva alla maturazione, in costanza di rapporto di lavoro, del requisito assicurativo e contributivo minimo, a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, nella parte in cui non prevede che la pensione di vecchiaia non potesse essere liquidata in misura inferiore, rispetto a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria, nelle ipotesi di concorso di contribuzione volontaria (Corte cost. n. 307/89) e di contribuzione obbligatoria commisurata alle minori retribuzioni delle "ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione" (Corte cost. n. 264/94). L'art. 3, comma 8, cit. è stato dichiarato in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. anche nella parte in cui non consente, nel caso di godimento di pensione di anzianità in virtù di posizione assicurativa mista, che la pensione di vecchiaia successivamente maturata, al raggiungimento dell'età pensionabile appunto, dovesse essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora essa porti ad un risultato più favorevole per il pensionato, (Corte. Cost. n. 428/92). 18. Ancora, recentemente, lo stesso principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale in riferimento ad ipotesi di concorso di contributi per la disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, (Corte Cost. n. 82/17). 19. Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ribadire che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr. Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 29903 del 2011; Cass. n. 27829 del 2008). 20. Si è, correlativamente, precisato che la neutralizzazione non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. n. 25070 del 2017; Cass. n. 10323 del 2017; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n. 20732 del 2004).
21. La disposizione dell'art. 3, comma 8, L. n. 297 del 1992, come risultante all'esito delle pronunce di illegittimità costituzionale passate in rassegna, non consente di ritenere esistente nell'ordinamento un principio, come quello affermato dalla Corte d'appello, in forza del quale "non è consentito escludere dal computo della pensione di vecchiaia di cui sia chiesta la riliquidazione... i contributi che siano già stati utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità".
22. La Corte Costituzionale, anche nell'ultima pronuncia n. 82 del 2017, ha ribadito come "sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro" ed è logicamente sottinteso, a tale affermazione, il riferimento al requisito minimo contributivo in relazione allo specifico tipo di pensione richiesta.
23. D'altra parte, la pronuncia della Corte Cost. n. 428 del 1992 aveva ad oggetto una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in cui la pensione di anzianità era stata liquidata con l'apporto determinante della contribuzione volontaria di cui era stata richiesta la neutralizzazione ai fini della pensione di vecchiaia. Ciò non ha impedito al giudice delle leggi di dichiarare l'illegittimità della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8,
16 "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato".
24. Occorre inoltre considerare che, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 6, "La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia", il che comporta l'applicabilità, al compimento dell'età pensionabile, di tutta la disciplina, anche relativa ai requisiti contributivi, dettata per quest'ultimo tipo di pensione.
25. La sentenza della Corte d'appello non si è uniformata ai principi sopra richiamati e, nella parte in cui ha escluso la neutralizzazione, ai fini della pensione di vecchiaia, dei contributi già utilizzati per il conseguimento della pensione di anzianità, merita le censure mosse dal ricorrente”. Come sopra già detto l'invalicabile limite quinquennale per la neutralizzazione dei periodi contributivi nella specie appare rispettato, trattandosi di n.99 settimane ricomprese nell'ultimo quinquennio (dal 1.02.2014 al 31.12.2015). Parte ricorrente ha poi depositato specifici conteggi che provano l'idoneità della neutralizzazione delle ultime n.99 settimane a determinare un trattamento pensionistico di maggior favore per il ricorrente. Era onere dell' specificamente contestare la correttezza dei conteggi ovvero CP_1 produrre conteggi alternativi, per non dire che l' non ha contestato il presupposto CP_2 di fatto sul quale poggia la pretesa di parte ricorrente, ossia che dalla inclusione nella base di calcolo del trattamento pensionistico anche della contribuzione relativa agli anni indicati in ricorso (dal 2014 al 2015) non derivi una diminuzione della pensione. Le considerazioni che precedono inducono al rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione, posto che parte ricorrente non dalla data della decorrenza della pensione di vecchiaia (liquidata dal 1.1.2016) bensì solo successivamente, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile al 3.04.2024, ha maturato il diritto alla riliquidazione mediante neutralizzazione dei contributi “divenuti” superflui ai fini del requisito contributivo minimo proprio della pensione di vecchiaia, limitandosi a richiedere la riliquidazione dei ratei pregressi solo dal 1.05.2024. Non risultando, poi, contestato che la contribuzione di cui parte ricorrente chiede la neutralizzare non risulta necessaria al perfezionamento del diritto a pensione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione, a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (1.05.2024), del trattamento pensionistico VO n. 10046911, da operare neutralizzando dal computo della base pensionabile le ultime n.99 settimane di contribuzione accreditate dal 01.02.2014 al 31.12.2015 e per l'effetto l' deve essere condannato a rideterminare l'importo della CP_1 prestazione previdenziale alla decorrenza originaria del 01.1.2016 nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate a tale titolo a decorrere dal 1.05.2024, pari ad euro 146,44 mensili, oltre perequazione ed accessori come per legge vigente ratione temporis. Le suesposte considerazioni sono assorbenti rispetto alle ulteriori questioni trattate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, ivi comprese quelle lamentate dall' circa il CP_1 rispetto di talune circolari interne assolutamente non vincolanti nella fattispecie che ci occupa qual sopra delineata a livello normativo e giurisprudenziale.
17 L' soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto della serialità della controversia e della limitata attività processuale, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione, a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (1.05.2024), del trattamento pensionistico VO n. 10046911, da operare neutralizzando dal computo della base pensionabile le ultime 99 settimane di contribuzione accreditate dal 01.02.2014 al 31.12.2015;
- per effetto della statuizione di cui al capo che precede, condanna l' a CP_1 rideterminare l'importo della prestazione previdenziale alla decorrenza originaria del 01.1.2016 nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate a tale titolo a decorrere dal 1.05.2024, pari ad euro 146,44 mensili, oltre perequazione ed accessori come per legge vigente ratione temporis;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Lì, 29 ottobre 2025
Il Giudice
UE OL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro Dott.ssa UE OL ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al numero 249 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 in Bari, via Davanzati n.6 presso lo studio dei procuratori Avv.ti Emilio e Silvia Solimando che, anche disgiuntamente, lo rappresentano e difendono come da procura rilasciata in calce al ricorso RICORRENTE CONTRO
con sede legale in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Terni, viale Bramante n.11/13 presso la locale Agenzia dell' medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulia CP_2 Renzetti e UE Varani, in virtù di procura alle liti a rogito Notaio di Persona_1
Roma del 22.03.2024 rep. n. 37875 RESISTENTE
OGGETTO: riliquidazione pensione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente, premesso di essere titolare di CP_ pensione di anzianità erogata dall' di Terni, categoria VO n.10046911, a decorrere dal 1°.1.2016, deduceva: - che il trattamento previdenziale è stato determinato con il sistema retributivo delineato dal combinato disposto di cui agli art.3, co. 8 L. 297/82 e art 3 D. Lgs. 503/92 al 31.12.2011; - che le quote di pensione maturate nel sistema retributivo sono state calcolate sulla base dell'anzianità assicurativa acquisita sino al 31.12.2011 – per complessive 2003 settimane - moltiplicata per la media retributiva delle ultime 260 settimane per la quota A (euro 716,93) e delle ultime 520 settimane per la quota B (euro 712,20); - che nel quinquennio precedente il collocamento in quiescenza ha percepito redditi da lavoro dipendente di importo crescente sino al 31.01.2014, registrando - a partire dal 08.02.2014 - accrediti figurativi per disoccupazione indennizzata sensibilmente inferiori, a causa della cessazione dell'attività lavorativa (euro 27.164,80 per il 2015 a fronte di una retribuzione pensionabile di euro 35.902,00 del 2013); - che a decorrere dal 03.04.2024, raggiunta l'età pensionabile di 67 anni, deve riconoscersi al ricorrente il diritto di ottenere la liquidazione del trattamento più favorevole derivante dall'esclusione opzionale, dal calcolo delle quote retributive di pensione, delle ultime 99 settimane di contribuzione figurativa collocate tra il 01.02.2014 ed il 31.12.2015, avendo maturato, alla data del 31.01.2014, un'anzianità contributiva più che sufficiente per il diritto alla pensione di vecchiaia maturata in itinere ex art. 22 L. 153/1969 (2111 ctr rispetto ai 1040 richiesti a norma di legge); - che alla data del 25.07.2024 (data successiva al raggiungimento dell'età pensionabile) ha presentato domanda amministrativa chiedendo la neutralizzazione opzionale delle ultime 99 settimane di contribuzione figurativa non utili in applicazione della sentenza della Corte Cost.le n.264/1994 ed, a seguito di rigetto da parte dell' con provvedimento del 26.07.2024, CP_1 ricorso al Comitato Provinciale del 04.10.2024, respinto con delibera definitiva del 21.11.2024. Concludeva, pertanto, chiedendo all'intestato Tribunale: - di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione - a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (03.04.2024) - del trattamento pensionistico in godimento (Vo n. 10046911) da operare neutralizzando dal calcolo delle sole quote retributive di pensione, le ultime 99 settimane contributive collocate tra il 01.02.2014 ed il 31.12.2015; - per l'effetto, di condannare l' a rideterminare l'importo della prestazione previdenziale CP_1 nella misura di euro 2.493,02 alla decorrenza originaria del 01.01.2016, ovvero in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre successivi aumenti perequativi, nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo a partire dal 01.05.2024, per un importo di euro 146,44 dalla stessa data del 01.05.2024, oltre aumenti perequativi di legge ed accessori dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. CP_ Si costituiva l' resistente, eccependo in via preliminare l'improponibilità del ricorso nonché la decadenza e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei e, nel merito, ribadendo la piena correttezza della propria determinazione, insisteva per il rigetto del ricorso. La causa è stata istruita con la sola produzione documentale offerta dalle parti. Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
1. Improponibilità e improcedibilità della domanda. Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di improponibilità, improcedibilità e decadenza sollevate dall' . CP_1 In particolare, emerge dagli atti che il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 25.07.2024 chiedendo la neutralizzazione opzionale delle ultime 99 settimane di contribuzione figurativa non utili in applicazione della sentenza della Corte Cost.le n.264/1994 ed, a seguito di rigetto da parte dell' con provvedimento CP_1 del 26.07.2024, ricorso al Comitato Provinciale in data 4.10.2024, respinto con CP_1 delibera definitiva del 21.11.2024, cui ha fatto seguito l'azione giudiziaria introdotta in data 13.03.2025 (cfr. all.ti da n.2 a n.4 al fascicolo del ricorrente).
2. Eccezione di decadenza. L' ha, quindi, eccepito la decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 47 del CP_1 D.P.R. n. 639 del 30 aprile 1970 come modificato dall'art. 38, comma 1, lettera d, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, trattandosi di ricorso
2 giurisdizionale depositato in data 13.03.2025 a fronte di trattamento pensionistico con decorrenza dal 1°.1.2016 (cfr. all.to n.1 al ricorso). L'eccezione di decadenza è infondata alla luce del recente orientamento della Suprema Corte affermato con sentenza n. 17430 del 17.6.2021, come richiamata nella motivazione della recentissima sentenza degli n.123/2022, che il Giudicante Parte_2 ritiene di fare proprio riportando di seguito i tratti salienti della querelle giurisprudenziale sulla decadenza sostanziale mobile piuttosto che tombale. Va ricordato che l'art 47, del d.P.R. n. 639/1970, stabilisce: “Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'.azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione” (comma 2);
“Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte” (ultimo comma inserito dall'art. 38, comma l lettera d) del DL 6 luglio 2011 nr. 98/2011 conv. in legge 15 luglio 2011 nr. 111). Nel caso in esame è in discussione il ricalcolo della pensione avente decorrenza 1°.
1.2016. In proposito, va ricordato che si era affermato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina” (Cass. n. 21319/2016, Cass. n. 15064/2017)”. Ad avviso del Tribunale, tuttavia, appare più convincente l'orientamento successivamente consolidatosi che ritiene, invece, applicabile il termine di decadenza introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in L. n. 111 del 2011, a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011), anche con riferimento alle prestazioni liquidate in precedenza (Cass. 28416/20). Si legge in proposito nella motivazione della citata pronuncia: “
5.Con riferimento all'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 47, come modificato dall'art. 38 citato, va qui ribadito il principio ormai affermatosi (a partire da ord 2016 nr 7756/2016 e sent. n 29754/2019) secondo cui, in applicazione dei principi e delle ragioni enunciati dalle SU di questa Corte con la sentenza n.15352/2015 - relativa all'applicazione del termine di decadenza introdotto dal legislatore del 1997 con la legge n. 238 solo a decorrere dall'entrata della legge stessa - il termine di decadenza introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. d) n. 1) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in 1. n. 111 del 2011, con riguardo "alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito", decorrente "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione (6/7/2011).
6.Come è noto la citata pronuncia delle SU è intervenuta nella materia delle emotrasfusioni ed ha stabilito, con l'art. 1, comma 9 L. n. 238/1997,
3 che i soggetti interessati a ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentino alla Part competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali o di 10 anni nei casi di pensioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La norma che ha introdotto il nuovo termine di decadenza è stata interpretata dalle S.U. nel senso che il detto termine decorre dalla entrata in vigore della legge per le ipotesi di epatiti post trasfusionali contratte (e accertate) anteriormente alla sua emanazione.
7. Dalla sentenza sono enucleabili principi validi anche nell'interpretazione della decadenza introdotta dall'art. 42 citato e che inducono a discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questa Sezione. In particolare le Sezioni unite hanno esaminato, al pari della fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, un problema di diritto transitorio attinente alla determinazione dell'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza su una situazione ancora pendente. Con la citata pronuncia, premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale……9. In ogni caso, stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'.azione giudiziaria”. In linea con tale nuovo orientamento della Corte di Cassazione, la decadenza in esame si applica anche ai trattamenti pensionistici liquidati con decorrenza anteriore al 6.7.11, circostanza, tuttavia, ininfluente nella fattispecie al vaglio trattandosi di liquidazione con decorrenza successiva. Tuttavia, ciò che non appare condivisibile del nuovo orientamento sopra riportato, è la natura unitaria della decadenza in questione, ribadita peraltro più di recente dalla Cassazione nella sent. n. 11909 del 6.5.2021, cui il Giudicante intende uniformarsi. Va, infatti, considerato che la decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta, come quella in esame, o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal
4 pagamento della sorte”. Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di ratei pensionistici, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce “riconoscimento parziale della prestazione”. Tale interpretazione - relativa alla natura “mobile” del termine di decadenza - è stata adottata in numerose pronunce della Corte d'Appello di Roma nonché, da ultimo, avallata dalla recentissima pronuncia della Cassazione - n. 17430 del 17.6.2021 - che in motivazione afferma “…15. Resta al riguardo il problema di vedere se, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento
o il ricalcolo. 16. E' il problema se la decadenza sia "tombale", come suol dirsi nel gergo di certa dottrina, pur con riferimento alle differenze rivendicabili dal privato in aggiunta alla prestazione già riconosciuta (la prestazione riconosciuta non è invece affatto in discussione, ovviamente) ovvero "mobile", ossia se la decadenza riguardi soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri (ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza). 17. Nel primo senso milita la considerazione della natura della decadenza, che è volta a definire una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, soluzione questa però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale è comunque riconosciuta e mantenuta. Nel secondo senso, invece, milita la natura della prestazione, che è 1. costituzionalmente protetta ed imprescrittibile. 18. Una guida alla soluzione della questione deriva dalla piana lettura della lettera delle norme applicabili: in particolare, l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi. 19. Infatti, prevede la norma che il decorso dei termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.p.r. 639/70, posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, "determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale", precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei. 20. Il problema è stato esaminato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01), in ragione della loro autonoma cadenza temporale. 21. L'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui pensione negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione. 22. Ciò è confermato proprio dall'articolo 38 del decreto legge 98/2011, che ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all'art. 47 un comma secondo cui le decadenza si applica alle azioni giudiziarie avente oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l'articolo 47 un articolo 47 bis, a norma del quale "si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1988, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni". 23. L'intento del legislatore con l'introduzione della decadenza anche in
5 tema di ricalcoli pensionistici è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi. Tale interpretazione trova conferma anche da quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile. 24. L'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203). 25. Una diversa interpretazione (che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione travolgendo i ratei futuri ed infratriennali) sarebbe del resto incompatibile con la Costituzione tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione, come nel caso che solo una parte esigua della prestazione sia riconosciuta e pagata dall'ente previdenziale. Per tali casi, ritenere il diritto alle differenze pensionistiche perduto per decadenza comporterebbe di fatto la vanificazione del diritto alla pensione, in netto contrasto con l'art. 38 Cost. 26. L'interpretazione che qui si critica del resto porrebbe problemi di non agevole soluzione volti ad individuare (per ciascuna prestazione periodica, peraltro), in difetto di criteri legali o costituzionali chiari, quale sia il nucleo essenziale della prestazione pensionistica incomprimibile. 27. Le indicate considerazioni inducono pertanto questa Corte ad optare per l'altra interpretazione, che non pone gli indicati problemi e che appare costituzionalmente conforme. 28. L'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi ultratriennali e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultratriennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta. 29. Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (conforme sentenza della Cassazione n.123/2022 che ha fissato il seguente principio: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”). Anche ad avviso del Giudice l'applicazione dell'art. 47 novellato non comporta la decadenza del diritto a vedersi calcolata correttamente la pensione.
6 In altri termini si vuol dire che il trattamento pensionistico dovrà essere calcolato correttamente dal triennio anteriore alla domanda giudiziale in poi, con l'ulteriore conseguenza, in relazione al triennio antecedente alla domanda giudiziale, che al pensionato dovranno essere corrisposte le differenze di pensione consistenti nella differenza tra i ratei correttamente calcolati e quelli corrisposti in misura inferiore al dovuto. Nel caso in esame, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 13.03.2025, tuttavia parte ricorrente ha richiesto nelle conclusioni la condanna dell' al CP_1 pagamento delle differenze sui ratei pensionistici a far data dal 1.05.2024 (mese successivo al raggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni), di qui il rigetto dell'eccezione di decadenza anche con riferimento ai ratei pregressi.
3.Eccezione di prescrizione. L'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970 introdotto dall'art. 38, comma 1, lettera d), del d.l. n. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011, prevede “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”. «Premesso che la nuova normativa ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni, trova applicazione nel caso in esame la c.d. retroattività attenuata. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento, che trova riscontro nell'art. 252 disp. att. c.c. Con questa norma il legislatore sancisce che quando per l'esercizio di un diritto (ovvero per la prescrizione o per l'usucapione) il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo temine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina. La decadenza è una forma di sottoposizione dell'esercizio di un diritto ad un termine. Quindi sicuramente il principio vale anche con riferimento a questo istituto. Così come non vi sono ragioni per distinguere il caso in cui la nuova legge riduca il termine per l'esercizio di un diritto, rispetto al caso in cui lo introduca laddove prima non vi era (nel caso in esame di riteneva che operasse la prescrizione ordinaria, mentre la modifica normativa ha previsto la decadenza triennale). In conclusione, se una legge introduce o riduce la durata di un termine per far valere un diritto, la nuova normativa si applica anche a chi era già titolare del diritto, con la sola particolarità che in quel caso la decorrenza opera dal momento della entrata in vigore della modifica legislativa (Cass. n. 4591/2014)» (cfr., in motivazione, Corte d'Appello di Roma sentenza del 15.9.2017, n. 3950, Presidente ed est. Cannella;
cfr. anche ex multis Cass. civ. sez. lav., 07/02/2018, n. 2965). L'eccezione di prescrizione quinquennale è assorbita per effetto della limitazione della domanda al pagamento delle differenze sui ratei pregressi dal 1.05.2024. Merito. Il ricorrente nel merito chiede la neutralizzazione dal computo della retribuzione pensionabile di n.99 settimane di contribuzione accreditate tra il 1°.02.2014 ed il 31.12.2015 non utili al raggiungimento del requisito contributivo minimo avendo maturato alla data del 31.1.2014 un monte assicurativo sufficiente alla liquidazione della pensione di vecchiaia maturata in itinere ex art. 22 L. 153/1969 (n.2111 settimane contributive rispetto alle n.1040 richieste dalla disciplina vigente ratione temporis per la pensione di vecchiaia).
7 L' ha sostenuto che la “neutralizzazione” di cui alla sentenza della Corte CP_2 Costituzionale n.264/1994 non sarebbe applicabile alla fattispecie al vaglio non trattandosi, nel caso di specie, di contribuzione figurativa per disoccupazione - NASPI, bensì di mobilità non affrontata in nessuna sentenza;
inoltre contesta che le fattispecie non sono esattamente sovrapponibili al caso di specie poiché il ricorrente non è titolare di una pensione di vecchiaia ma di anzianità. Infine, l' ha contestato il calcolo della perequazione, considerato l'importo CP_2 della pensione in godimento ben superiore alla soglia di tre volte il trattamento minimo annuo di pensione.
Occorre, innanzitutto, richiamare le pronunce della Corte Costituzionale in relazione all'art.3 comma 8 della legge n. 297/1982 per verificare se le stesse possano fondare la domanda di parte ricorrente. L'art. 3 comma 8 della legge n.297/1982 che dispone: “Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione” è, infatti, stato più volte oggetto di pronunce di illegittimità costituzionale che enunciano importanti principi. Tale comma, infatti, è stato dichiarato illegittimo da plurime sentenze della Corte Costituzionale la cui ratio è quella di evitare che il versamento di contribuzione successiva al momento in cui il diritto alla pensione sia già sorto in conseguenza dei contributi in precedenza versati vada a detrimento del pensionato determinando un decremento della prestazione previdenziale. In particolare la Corte Costituzionale con sentenza n. 307/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto comma nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Con sentenza n.428/1992 la Corte Costituzionale ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma, nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato. Con sentenza n.264/1994 la Corte Costituzionale ha di nuovo dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso comma, nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. Con sentenza n. 388/1995 la Corte Costituzionale ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di
8 lavoratore dipendente sottoposto ad integrazione salariale, il quale abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria e per il quale la pensione sia liquidata sulla base del concorso della contribuzione figurativa, non possa essere comunque liquidata una pensione di importo inferiore a quella che sarebbe spettata tenendo conto soltanto della contribuzione obbligatoria. La Corte costituzionale con sentenza n.427/1997 ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non consente che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dall'art. 25, della l. 26 luglio 1984, n. 413, qualora l'assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 82/2017 ha, quindi, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di lavoratore che abbia gia' maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'eta' pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima. La Corte Costituzionale con sentenza n.224/2022 ha, infine, dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, in combinato disposto con l'art. 24 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. Tanto premesso si osserva che secondo quanto opinato dalla Suprema Corte ( Cass. lav n.29967/2022): “Il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta - il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale in un assetto legislativo non più attuale e incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro - può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo.” In particolare si legge nella motivazione della sentenza: “Più complessa è poi la terza questione sollevata, e ciò in ragione degli sviluppi della legislazione in materia: invero, la gran parte delle sentenze costituzionali ha esaminato solo la disciplina del 1982 (o norme relative a rapporti di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro subordinato e ponenti simili problematiche) e assume rilevanza solo nei limiti in cui la detta disciplina possa trovare ancora applicazione. La richiamata pronuncia costituzionale n. 173 del 2018 ha peraltro precisato che le disposizioni in materia vanno lette alla luce della disciplina recata dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), secondo cui «Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale
9 obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) della CP_1 quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1°gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».
Invero, la riforma della legge delega del 1992 e del decreto delegato n. 503 del 1993 ha disciplinato in modo nuovo e diverso la posizione dei lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 10 gennaio 1993, distinguendo, in tale ambito, tra lavoratori con anzianità contributiva inferiore o maggiore di 15 anni, alla predetta data. In particolare, la disciplina ha dilatato il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile da 260 a 520 settimane, per i soggetti che al 31 dicembre 1992 potevano far valere un'anzianità contributiva superiore a 15 anni;
e - per i soggetti che alla stessa data disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a 15 anni, il periodo da prendere a riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile alla contribuzione compresa fra il gennaio 1998 e l'ultimo contributo immediatamente precedente la data di decorrenza della pensione. In particolare, l'art. 13 del decreto legislativo n. 503, per le pensioni liquidate dopo il 10 gennaio 1993, dispone che l'importo della pensione sia determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria;
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 10 gennaio 1993, calcolato secondo le nuove regole introdotte dal decreto legislativo n.503 del 1992. Dunque, i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono l'esito della sommatoria delle due quote appena indicate (quota A e quota B), con una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile fino ad arrivare, a regime, a far coincidere detto periodo con l'intera vita lavorativa dell'assicurato (d.lgs. n.373 del 1993 cit.). Occorre pertanto evidenziare, richiamando le parole della Corte costituzionale, che le disposizioni scrutinate si applicano soltanto ai trattamenti pensionistici determinati integralmente o parzialmente (come nel caso in esame), secondo il sistema retributivo (nel caso del lavoro autonomo, più propriamente definibile reddituale), che fa appunto riferimento alla entità delle retribuzioni (redditi) dell'interessato nell'ultimo periodo della vita lavorativa. Nel solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale si è mossa anche la giurisprudenza di legittimità, oramai consolidata nel ribadire che ogni forma di contribuzione, sopravvenuta rispetto al maturare dell'anzianità assicurativa e contributiva minima, deve essere esclusa dal computo della base pensionabile, ove tale apporto produca un risultato meno favorevole per l'assicurato (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 25 marzo 2014, n. 6966, e 24 novembre 2008, n. 27879; 28 febbraio
10 2014, n. 4868, Rv. 629701 - 01, e 26 ottobre 2004, n. 20732; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 29903 del 29/12/2011, Rv. 620097 - 01; Sez. L, sentenza n. 26442 del 29/9/21, Rv. 662275-01). In particolare, la sentenza n. 11649 del 2018 ha specificato che il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art.3, L. n. 297 del 1982, laddove oggi, secondo il disposto dell'art. 13, D.Lgs. n. 503 del 1993, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio: in altri termini, ai sensi dell'art. 13 citato, il riferimento all'ultimo quinquennio ai fini della retribuzione pensionabile è valido solo per la quota A di pensione. La Suprema Corte (cfr. Sentenza n. 28025 del 02/11/2018), ha quindi precisato che i trattamenti pensionistici liquidati dopo il 10 gennaio 1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla Legge n. 421 del 1992 e al d.lgs. n. 503 del 1992, sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla "ratio" di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa;
ne consegue che, rispetto ad essi, non opera, anche con riferimento ai lavoratori che, alla predetta data, abbiano maturato un'anzianità superiore a 15 anni, il rimedio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, della cd. "neutralizzazione" dei periodi a retribuzione ridotta, il quale ha la finalità di evitare un decremento della prestazione previdenziale nell'assetto legislativo delineato dall'art. 3 della I. n. 287 del 1982, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro. Quest'ultima pronuncia, in particolare, ha evidenziato come la giurisprudenza costituzionale in tema di neutralizzazione ha scrutinato esclusivamente la legge n.297 del 1982 e vagliato lo specifico sistema di calcolo introdotto in quel contesto normativo, laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue la finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa. Ne consegue che le menzionate decisioni della Corte costituzionale non sono applicabili al mutato contesto normativo che, con la regolazione in via transitoria a corredo della riforma pensionistica del 1992 e la sommatoria delle due quote, vede la posizione dei pensionati coinvolti nel nuovo sistema di calcolo del trattamento pensionistico adeguatamente tutelata con la previsione della sola quota A della pensione, calcolata in ossequio al disposto dell'art.3 della legge n.297 del 1982 cit., con la neutralizzazione delle eventuali retribuzioni ridotte percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, arco di tempo entro il quale la norma prevede debba calcolarsi la retribuzione pensionabile. Nello stesso senso, Cass. Sentenza n. 790 del 2021 ha affermato, in relazione a pretesa di neutralizzazione di periodi lavorativi successivi al 1993, che il rimedio eccezionale della neutralizzazione, connaturato ad un sistema di calcolo del trattamento pensionistico preordinato a garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per
11 la liquidazione della pensione, correlata all'ultimo scorcio della vita lavorativa, quale quello delineato dalli art.3 della legge n.297 del 1982, non si presta ad essere applicato oltre i limiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale, le quali non sono applicabili al mutato contesto normativo. Successivamente, ancora più netta è stata la sentenza n. 32775 del 9/11/2021, che ha affermato l'incompatibilità della ratio alla base della neutralizzazione con i principi della riforma del 1992 ed ha respinto seccamente la pretesa del pensionato di estendere il meccanismo di neutralizzazione al di là della quota A salvaguardata in via transitoria e con riferimento a periodi lavorativi successivi al 1993. Il riferimento, in via transitoria, alla sola quota a) di pensione, che riguarda l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 10 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane), implica che la neutralizzazione può operare oggi solo in relazione ad un periodo di cinque anni e solo se ricadente nell'ambito dell'ultimo quinquennio lavorativo, ma ciò solo nell'ambito della quota A) della pensione di cui alla riforma della legge n. 421 del 1992 e del decreto delegato n. 11 503 del 1993. Il principio di neutralizzazione dunque, nato in [...] normativo ormai modificato, può trovare applicazione solo nei limiti in cui la pensione sia ancora in tutto o in parte liquidata con il sistema cd. retributivo.
Ciò vale anche all'esito della modifica di cui all'art. 1 co. 12 e 13 I. n. 335 del 1995 (che ha previsto che "12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo. 13. Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo"). Nel caso dì specie, il periodo (di cui si invoca la neutralizzazione) dal 01.02.2014 (per complessive n.99 settimane fino al 31.12.2015) non più utile ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia maturato in itinere (n.2111 settimane rispetto alle n.1040 richieste dalla legge applicata alla fattispecie) è neutralizzabile in quanto ricompreso nell'ultimo quinquennio e non va ad intaccare l'ammontare delle settimane richieste dalla legge per il trattamento pensionistico. Orbene nel caso di specie come risulta dalla documentazione in atti, funditus l'estratto contributivo, al ricorrente si applica in parte il sistema retributivo con la conseguenza che si applicano le suddette pronunce della Corte Costituzionale che enunciano il principio della neutralizzazione (cfr. estratto conto contributivo in atti). In sostanza trattasi di settimane di contribuzione che non hanno determinato il raggiungimento del requisito minimo contributivo per la prestazione pensionistica in godimento, nel caso che ci occupa la contribuzione versata. Ovviamente le settimane di contribuzione di cui si chiede la neutralizzazione non devono essere valutate con riferimento al requisito minimo della pensione di anzianità bensì quello della pensione di vecchiaia, con la conseguenza che le n.99 settimane di cui
12 si discute non possono dirsi determinanti al fine del raggiungimento dei 20 anni di contribuzioni, requisito della pensione di vecchiaia, posto che parte ricorrente gode del trattamento pensionistico di anzianità dal 2016 e al raggiungimento del 67° anno chiede la neutralizzazione di parte della contribuzione eccedente i 20 anni, nel limite del quinquennio antecedente alla decorrenza della pensione. La diversità di fattispecie rispetto a quella in cui la neutralizzazione è chiesta dal titolare di pensione di vecchiaia (fattispecie presupposto della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 307 del 1989), come ha sottolineato la successiva pronuncia della Corte (si veda sent. n. 428/92), “non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria”. La Corte ha affermato che: “si premette che i ricorrenti, titolari - in virtù di posizione assicurativa mista - di pensione di anzianità, avendo constatato, raggiunta l'età pensionabile, di fruire di un trattamento pensionistico deteriore rispetto a quello di cui avrebbero goduto sulla base dei soli contributi obbligatori e che il divario era destinato a crescere col passare del tempo, chiedevano dapprima all e, per il rifiuto CP_1 dell , al Pretore il riconoscimento del diritto al ricalcolo - con riferimento CP_2 temporale al verificarsi dell'evento età - sulla base della sentenza della Corte costituzionale n.307 del 1989, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione I.V.S. da parte del lavoratore dipendente che, in costanza di rapporto di lavoro, abbia già conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria. Il giudice a quo, pur negando che tale pronuncia possa direttamente applicarsi alla differente situazione a lui sottoposta - concernente titolari di pensione di anzianità che di questa fruiscano per il breve tempo che precede il compimento dell'età pensionabile - rileva che il risultato del calcolo della pensione in base alla norma impugnata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra contribuzione e trattamento pensionistico
.La questione è fondata. La norma impugnata è stata per ben due volte dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte, con sentenza n.822 del 1988 (nella parte in cui non prevede, per i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160) e con sentenza n. 307 del 1989 (nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria). Il caso di specie, da cui ha origine il presente incidente di costituzionalità, riguarda titolare di pensione di anzianità che matura il diritto alla pensione di vecchiaia, e non già titolare di pensione di vecchiaia, come quello che diede luogo al giudizio di costituzionalità terminato nella sentenza n. 307 del 1989. La diversità di tale aspetto del
13 fatto non influisce tuttavia sulla ratio decidendi, che anche in questo caso resta la medesima di quella sentenza: essere irragionevole un depauperamento del trattamento pensionistico dovuto alla contribuzione volontaria aggiunta a quella obbligatoria rispetto a quello ottenibile con la sola contribuzione obbligatoria”. La Corte ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato. Applicati tali principi al caso in esame deve ritenersi che la valutazione di essenzialità o meno della contribuzione di cui si chiede la eliminazione o neutralizzazione vada parametrata non già, come compiuto dall' , alla pensione di anzianità ma alla CP_1 pensione di vecchiaia. A conferma di tali assunti si riporta un caso analogo in cui si è pronunciata la Cassazione, con sentenza del 14/05/2018 n.11649, già citata, su ricorso avverso sentenza della Corte di Appello di Firenze che, a fronte di una domanda di riliquidazione della pensione di vecchiaia con esclusione delle ultime 260 settimane di contribuzione obbligatoria, aveva ritenuto che non fosse consentito escludere dal computo della pensione di vecchiaia, oggetto di domanda di riliquidazione, contributi già utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità. La Corte ha così argomentato, per quanto di interesse: “4. Secondo il ricorrente, la decisione della Corte territoriale sarebbe anche priva di attinenza col disposto della CP_ L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, su cui si fondava il ricorso in appello dell atteso che il solo limite del diritto alla neutralizzazione di parte della contribuzione finale che incide negativamente sul livello di pensione deve ravvisarsi nel venir meno, per effetto della neutralizzazione medesima, del requisito contributivo necessario per la pensione di vecchiaia.
5. Dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 388 del 1995), secondo parte ricorrente, non sarebbe desumibile un limite alla contribuzione da neutralizzare, che può quindi superare l'ultimo quinquennio, purchè l'anzianità contributiva residua soddisfi il requisito richiesto per la pensione da liquidare. Con la conseguenza che i periodi di contribuzione finale con retribuzione ridotta, se pure utilizzati in quanto necessari ai fini della pensione di anzianità, dovranno essere neutralizzati al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.
6. Il riferimento all'ultimo quinquennio contenuto in alcune sentenze della Corte Costituzionale, come limite al periodo suscettibile di neutralizzazione, è dovuto al fatto che nelle fattispecie concrete esaminate la retribuzione pensionabile era calcolata in base alla media degli ultimi cinque anni, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 3, laddove oggi, secondo il disposto del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 13, il quinquennio finale rileva solo per la determinazione della quota A di pensione, mentre ai fini della quota B deve tenersi conto della media retributiva dell'ultimo decennio.
7. La giurisprudenza costituzionale, ha aggiunto il ricorrente, con numerose decisioni, ha introdotto nell'ordinamento un principio generale di irriducibilità del livello virtuale di pensione raggiunto in itinere, in virtù del quale una volta perfezionato il requisito minimo, l'ulteriore contribuzione non può compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata fino a quel momento.
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8. Deve premettersi, in contrasto con i rilievi mossi sul punto dall
contro
CP_2 ricorrente, come il ricorso in esame investa la ratio decidendi adottata dalla Corte d'appello in quanto censura, tra l'altro, la mancata applicazione del principio, che si assume affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale, ove pure i periodi di contribuzione ridotta fossero necessari ai fini della pensione di anzianità, gli stessi devono essere neutralizzati, al compimento dell'età pensionabile, se ciò comporta il conseguimento di una pensione di vecchiaia più favorevole, (cfr. ricorso, in particolare, pagg. 4, 5, 6, 7).
9. Nessun rilievo può attribuirsi alla dedotta divergenza della decisione adottata dalla Corte d'appello rispetto ai motivi di rigetto della domanda di riliquidazione della CP_ pensione da parte dell rilevando ai fini di un eventuale vizio di extrapetizione, peraltro non specificamente denunciato, unicamente il confronto tra le domande o i motivi di impugnazione e le pronunce adottate nei diversi gradi di merito.
10. La fattispecie concreta riguarda un'ipotesi di contribuzione mista, versata sia alla Gestione artigiani e sia nel Fondo lavoratori dipendenti, oltre che in maniera volontaria per le ultime 38 settimane.
11. Il ricorrente, raggiunti i 35 anni di anzianità contributiva, grazie alla somma dell'intera contribuzione obbligatoria e volontaria versata, ha usufruito della pensione di anzianità liquidata nella Gestione artigiani dal 1997 al 2003.
12. Al compimento del 65 anno di età, ha chiesto la neutralizzazione di parte della contribuzione finale, non necessaria ai fini del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, e la cui detrazione era idonea a garantire un trattamento di pensione più elevato. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il ricorrente ha dato atto di come la neutralizzazione anche della contribuzione volontaria, non espressamente richiesta, dovesse intendersi inclusa nella domanda giudiziale potendo la neutralizzazione investire solo il periodo finale di contribuzione, nel caso di specie di carattere volontario;
ha aggiunto che in tal senso la domanda era stata interpretata dal primo giudice, come si ricava dal quesito sottoposto al consulente d'ufficio nominato.
13. La L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, stabilisce: "Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione".
14. La disposizione suddetta detta solo i criteri di calcolo, con sistema retributivo, delle pensioni "con decorrenza successiva al 30 giugno 1982", mentre restano stabiliti aliunde i requisiti (anagrafici e di anzianità assicurativa e contributiva) per il perfezionamento del diritto a ciascun tipo di pensione.
15. La L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8, è stata oggetto di plurime pronunce della Corte Costituzionale.
16. Nella sentenza n. 388 del 1995 la Corte Costituzionale ha ribadito che "nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione (qualunque ne sia la natura: obbligatoria, volontaria o figurativa) è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata in itinere. Effetto che si appalesa irragionevole, siccome non rispondente all'esigenza di conformità dell'ordinamento ai valori di giustizia ed equità
15 connaturati al principio sancito dall'art. 3 Cost. oltre ad essere in contrasto con le garanzie poste dal successivo art. 38". 17. Lo stesso principio era stato affermato dalla Corte costituzionale, sempre in ipotesi di contribuzione successiva alla maturazione, in costanza di rapporto di lavoro, del requisito assicurativo e contributivo minimo, a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, nella parte in cui non prevede che la pensione di vecchiaia non potesse essere liquidata in misura inferiore, rispetto a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria, nelle ipotesi di concorso di contribuzione volontaria (Corte cost. n. 307/89) e di contribuzione obbligatoria commisurata alle minori retribuzioni delle "ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione" (Corte cost. n. 264/94). L'art. 3, comma 8, cit. è stato dichiarato in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. anche nella parte in cui non consente, nel caso di godimento di pensione di anzianità in virtù di posizione assicurativa mista, che la pensione di vecchiaia successivamente maturata, al raggiungimento dell'età pensionabile appunto, dovesse essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria, qualora essa porti ad un risultato più favorevole per il pensionato, (Corte. Cost. n. 428/92). 18. Ancora, recentemente, lo stesso principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale in riferimento ad ipotesi di concorso di contributi per la disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza della pensione, (Corte Cost. n. 82/17). 19. Anche la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ribadire che la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica già virtualmente maturata (cfr. Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 29903 del 2011; Cass. n. 27829 del 2008). 20. Si è, correlativamente, precisato che la neutralizzazione non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. n. 25070 del 2017; Cass. n. 10323 del 2017; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n. 20732 del 2004).
21. La disposizione dell'art. 3, comma 8, L. n. 297 del 1992, come risultante all'esito delle pronunce di illegittimità costituzionale passate in rassegna, non consente di ritenere esistente nell'ordinamento un principio, come quello affermato dalla Corte d'appello, in forza del quale "non è consentito escludere dal computo della pensione di vecchiaia di cui sia chiesta la riliquidazione... i contributi che siano già stati utilizzati ai fini del conseguimento della pensione di anzianità".
22. La Corte Costituzionale, anche nell'ultima pronuncia n. 82 del 2017, ha ribadito come "sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro" ed è logicamente sottinteso, a tale affermazione, il riferimento al requisito minimo contributivo in relazione allo specifico tipo di pensione richiesta.
23. D'altra parte, la pronuncia della Corte Cost. n. 428 del 1992 aveva ad oggetto una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in cui la pensione di anzianità era stata liquidata con l'apporto determinante della contribuzione volontaria di cui era stata richiesta la neutralizzazione ai fini della pensione di vecchiaia. Ciò non ha impedito al giudice delle leggi di dichiarare l'illegittimità della L. n. 297 del 1982, art. 3, comma 8,
16 "nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole per l'assicurato".
24. Occorre inoltre considerare che, ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 22, comma 6, "La pensione di anzianità è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia", il che comporta l'applicabilità, al compimento dell'età pensionabile, di tutta la disciplina, anche relativa ai requisiti contributivi, dettata per quest'ultimo tipo di pensione.
25. La sentenza della Corte d'appello non si è uniformata ai principi sopra richiamati e, nella parte in cui ha escluso la neutralizzazione, ai fini della pensione di vecchiaia, dei contributi già utilizzati per il conseguimento della pensione di anzianità, merita le censure mosse dal ricorrente”. Come sopra già detto l'invalicabile limite quinquennale per la neutralizzazione dei periodi contributivi nella specie appare rispettato, trattandosi di n.99 settimane ricomprese nell'ultimo quinquennio (dal 1.02.2014 al 31.12.2015). Parte ricorrente ha poi depositato specifici conteggi che provano l'idoneità della neutralizzazione delle ultime n.99 settimane a determinare un trattamento pensionistico di maggior favore per il ricorrente. Era onere dell' specificamente contestare la correttezza dei conteggi ovvero CP_1 produrre conteggi alternativi, per non dire che l' non ha contestato il presupposto CP_2 di fatto sul quale poggia la pretesa di parte ricorrente, ossia che dalla inclusione nella base di calcolo del trattamento pensionistico anche della contribuzione relativa agli anni indicati in ricorso (dal 2014 al 2015) non derivi una diminuzione della pensione. Le considerazioni che precedono inducono al rigetto dell'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione, posto che parte ricorrente non dalla data della decorrenza della pensione di vecchiaia (liquidata dal 1.1.2016) bensì solo successivamente, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile al 3.04.2024, ha maturato il diritto alla riliquidazione mediante neutralizzazione dei contributi “divenuti” superflui ai fini del requisito contributivo minimo proprio della pensione di vecchiaia, limitandosi a richiedere la riliquidazione dei ratei pregressi solo dal 1.05.2024. Non risultando, poi, contestato che la contribuzione di cui parte ricorrente chiede la neutralizzare non risulta necessaria al perfezionamento del diritto a pensione il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto del ricorrente alla rideterminazione, a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (1.05.2024), del trattamento pensionistico VO n. 10046911, da operare neutralizzando dal computo della base pensionabile le ultime n.99 settimane di contribuzione accreditate dal 01.02.2014 al 31.12.2015 e per l'effetto l' deve essere condannato a rideterminare l'importo della CP_1 prestazione previdenziale alla decorrenza originaria del 01.1.2016 nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate a tale titolo a decorrere dal 1.05.2024, pari ad euro 146,44 mensili, oltre perequazione ed accessori come per legge vigente ratione temporis. Le suesposte considerazioni sono assorbenti rispetto alle ulteriori questioni trattate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, ivi comprese quelle lamentate dall' circa il CP_1 rispetto di talune circolari interne assolutamente non vincolanti nella fattispecie che ci occupa qual sopra delineata a livello normativo e giurisprudenziale.
17 L' soccombente deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di parte ricorrente, liquidate in dispositivo tenuto conto della serialità della controversia e della limitata attività processuale, da distrarsi in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla rideterminazione, a partire dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (1.05.2024), del trattamento pensionistico VO n. 10046911, da operare neutralizzando dal computo della base pensionabile le ultime 99 settimane di contribuzione accreditate dal 01.02.2014 al 31.12.2015;
- per effetto della statuizione di cui al capo che precede, condanna l' a CP_1 rideterminare l'importo della prestazione previdenziale alla decorrenza originaria del 01.1.2016 nonché a corrispondere in favore del ricorrente le differenze di rateo maturate a tale titolo a decorrere dal 1.05.2024, pari ad euro 146,44 mensili, oltre perequazione ed accessori come per legge vigente ratione temporis;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio CP_1 che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Lì, 29 ottobre 2025
Il Giudice
UE OL
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