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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/11/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori
Magistrati:
EP IN Presidente
IA IO Giudice rel.
Andrea Quintavalle Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2685/2024 degli affari civili contenziosi promossa da
(cf: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall' avv. IA Vittoria Cerami presso il cui studio, sito a Palermo in via Vincenzo di Marco n. 8, è elettivamente domiciliato nei confronti di
(cf: ), nata a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Carmela Pecoraro, presso il cui studio, sito a Palermo in via G. Alessi n.18, è elettivamente domiciliata
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
avente ad oggetto: modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale;
conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.29 cpc depositato il 13.12.2024, chiedeva la CP_2 modifica delle condizioni stabilite nel decreto n. 4008/2023 del Tribunale di Termini
Imerese – in parte modificate dalla Corte d'appello di Palermo con decreto del 12.1.2024, che aveva disposto, tra l'altro, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, in luogo di quello condiviso previsto dal primo giudice –, relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori (nato il [...]) e (nato il Per_1 Per_2
7.6.2019), con specifico riguardo al diritto di visita del padre.
Chiedeva, in particolare, in luogo del regime di incontri previsto – basato su videochiamate protette da effettuarsi, con frequenza settimanale e durata di almeno un'ora, secondo un calendario predisposto dai Servizi sociali del Comune di Cefalù, nonché, in presenza, compatibilmente con l'attività lavorativa del padre, due volte al mese, per due giorni consecutivi con modalità protette presso i Servizi sociali anzidetti – di poter “vedere i figli e , attraverso video chiamata da effettuarsi quotidianamente Per_1 Per_2 nelle ore pomeridiane attraverso l'utenza telefonica della madre e comunque non meno di tre volte la settimana nei giorni di lun, mer, ven. e nei fine settimana sia il sabato e la domenica sempre nelle ore pomeridiane;
ed ancora che il padre possa incontrare in presenza i figli senza l'intervento dei servizi sociali, una volta al mese, previo accordo tra i genitori, almeno quindici giorni prima della data proposta, ed in mancanza di accordo, il secondo fine settimana del mese e nel caso di impedimento dei minori per tale fine settimana, quello successivo”.
Domandava, inoltre, di “prevedere idonea frequentazione estiva con pernottamento nei dintorni del Comune di Palermo, per le feste calendate nonché per compleanni dei minori, in alternanza con la madre”.
A fondamento del ricorso invocava le relazioni trasmesse dai Servizi sociali incaricati di monitorare l'andamento degli incontri padre-figli, deducendo il venir meno delle esigenze che avevano determinato, da parte del Tribunale, l'imposizione di specifiche cautele nello svolgimento degli stessi.
Deduceva, a tale riguardo, che durante il periodo di osservazione non erano emerse conflittualità, comportamenti del padre contrari all'interesse dei minori né contrapposizione di questi ultimi nei confronti della figura paterna, allegando al contempo l'insofferenza dei minori – soprattutto di – nel recarsi presso lo spazio neutro per Per_1 effettuare le videochiamate.
Lamentava in ogni caso che, in ragione del comportamento ostruzionistico e omissivo della madre, la frequentazione coi figli non era avvenuta sempre con regolarità, venendo le videochiamate spesso annullate per indisponibilità della resistente nel condurre i figli presso lo Spazio neutro a causa di impegni lavorativi, rilevando che nessun esito aveva avuto la richiesta di una nuova calendarizzazione formulata al fine di incrementare gli incontri coi due minori.
Nella comparsa depositata il 12.2.2025, contestava le deduzioni Controparte_1 avversarie, negando la sussistenza dei presupposti per una revisione delle condizioni di regolamentazione del diritto di visita paterno stabilite nel decreto del Tribunale di Termini
Imerese, di cui chiedeva la conferma.
Deduceva, innanzitutto, di non aver mai ostacolato gli incontri dei figli col padre, comunicando tempestivamente eventuali impedimenti e fornendo apposita giustificazione
(scritta), a differenza del ricorrente che per tre mesi si era sottratto agli incontri in presenza, comunicando solo verbalmente agli operatori di essere stato sottoposto ad un intervento. Allegava, per altro verso, che la controparte – in spregio al dictum giudiziale, secondo il quale avrebbe potuto ottenere informazioni sull'andamento scolastico dei minori solo tramite gli operatori – più volte si era recato l'istituto frequentato dai minori chiedendo notizie.
Affermava che nessun indice idoneo a sorreggere la chiesta modifica si rintracciava nelle relazioni dei Servizi sociali – che avevano piuttosto ravvisato la necessità di proseguire il periodo di osservazione –, rimarcando che, sia nel corso degli incontri in presenza che durante le videochiamate, era stato necessario l'intervento dell'operatore al fine di ristabilire l'equilibrio nella relazione padre-figli e mitigare l'atteggiamento “autoritario, punitivo e soprattutto prevaricante” dell'altro genitore).
A sostegno della propria tesi difensiva e dunque della necessità di un regime di “incontri protetti”, invocava il procedimento penale instaurato nei confronti di , Parte_1 ancora pendente (nell'ambito del quale era stato già emesso il decreto di rinvio a giudizio),
a seguito dell'attivazione del Codice rosso – che aveva, fra l'altro, comportato la permanenza della resistente e dei figli presso una comunità protetta per circa un anno –, cui era conseguito, tra l'altro, il divieto per il ricorrente di intrattenere rapporti con l'ex compagna, sia fisicamente che a distanza, sino alla conclusione del giudizio penale. manifestava, in ogni caso, la propria di disponibilità ad effettuare le Controparte_1 videochiamate dalla propria abitazione in videoconferenza con gli operatori al fine di superare le difficoltà del figlio minore nel recarsi presso lo Spazio neutro. Per_1
Domandava infine, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento delle somme dovute a titolo di contributo al mantenimento dei minori (per € 4.200,00), e spese straordinarie (pari ad € 484,30) non versate.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e conferimento di incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti, con ordinanza del 27.10.2025, emessa in seguito alle note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, è stata assunta in decisione.
*****************
Cosi prospettate le posizioni delle parti, deve osservarsi che affinché possa procedersi alla revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici, l'art. 473 bis.29 cpc richiede giustificati motivi sopravvenuti, che, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità consistono “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (così, Cass., n.
32529/2018; Cass., n. 28436/2017).
Va, poi, ricordato che nell'attuale contesto normativo di riferimento l'art. 337 ter cc fissa l'esclusivo interesse (morale e materiale) del minore quale criterio esclusivo del quale tenere conto nell'adozione dei provvedimenti riguardanti la prole (cfr. Cass., n.
14728/2016; Cass., n. 38005/2022).
Ora, nel caso di specie, con decreto del 12.1.2024 la Corte d'Appello di Palermo nel riformare parzialmente, in accoglimento del reclamo proposto da il Controparte_1 decreto emesso da questo Tribunale in data 23.2.2023 – prevedendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre – ha messo in luce che “l'affidamento esclusivo non significa estromissione del genitore non affidatario dalla vita del figlio, dovendosi ritenere, al contrario, che il percorso già intrapreso dal attraverso l'incarico ai servizi sociali disposto Pt_1 dal primo Giudice, debba continuare e possa portare ad una progressiva distensione dei rapporti nel preminente ed esclusivo interesse dei minori”.
Il Giudice di secondo grado, in forza di tale assunto, ha confermato le restanti statuizioni contenute nel provvedimento oggetto di gravame, concernenti le concrete modalità di esercizio del diritto di visita paterno;
statuizioni delle quali, per l'appunto,
[...]
domanda la revisione nel presente giudizio al fine di poter effettuare le Pt_1 videochiamate direttamente all'utenza della madre, quotidianamente nelle ore pomeridiane e comunque non meno di tre volte alla settimana, nonché di poter incontrare i figli in presenza, senza l'intervento dei servizi sociali, una volta al mese, oltre ad una idonea frequentazione estiva con pernottamento nei dintorni del Comune di Palermo e per feste calendate e compleanni dei bambini.
Quanto al primo profilo – concernente lo svolgimento delle videochiamate tramite l'utenza della madre dall'abitazione della stessa –, deve tenersi conto del disagio manifestato dai figli minori, e in particolare da , nell'intrattenere tali comunicazioni Per_1 presso lo Spazio neutro, del quale danno conto anche i Servizi Sociali incaricati (cfr. relazione del semestrale del 25.6.2024 , dove si fa riferimento al“la difficoltà dei bambini di sostenere le videochiamate cosa che non accade in presenza dove la relazione appare positiva ed adeguata”), nonché della disponibilità manifestata dalla resistente a ricevere le videochiamate dalla propria utenza telefonica e dalla propria abitazione, sia pure col monitoraggio dei Servizi sociali (cfr. note di precisazione delle conclusioni del 17.7.2025).
Nello stesso senso depongono le conclusioni rassegnate sul punto dai Servizi sociali del comune di Cefalù nella relazione del 30.5.2025, dove si legge che non si rintracciano particolari problematiche ed ostacoli nell'effettuare le videochiamate dall'utenza della resistente, con la partecipazione al collegamento degli operatori, sottolineando che siffatta modalità “permetterà ai bambini di esprimersi con più naturalezza e disinvoltura trovandosi nel proprio ambiente di vita”.
Del resto, in tal modo i due bambini potranno evitare di recarsi presso lo Spazio neutro, stabilendo il contatto col padre dal proprio ambiente domestico, potendo dunque il genitore entrare in qualche misura a fare parte della loro quotidianità, consolidando l'interesse e l'affettuosità di cui si dà conto nella relazione del 30.5.2025, sopra richiamata. Insomma, lo svolgimento degli incontri secondo tali modalità appare rispondente al superiore interesse dei minori, funzionale a non inficiare la serenità ed emotività dei due bambini durante i colloqui e anzi a favorirne la spontaneità, non comportando per converso alcun rischio.
Va, dunque, disposto che le videochiamate tra e i figli minori vengano Parte_1 effettuate dall'utenza della madre e dall'abitazione della stessa, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (con collegamento degli operatori dei servizi sociali nel corso della chiamata) dalle
18.00 alle 18.30 (ovvero il sabato mattina dalle 10.00 alle 10.30, o pomeriggio dalle 14.30 alle 15.00, in luogo del venerdì pomeriggio, ove sia possibile il collegamento da parte dell'operatore in tale giornata), tenendo conto degli impegni scolastici dei minori e lavorativi dei genitori e, in alternativa, della resistente e, in caso di impossibilità, in base ad una (ri)calendarizzazione operata dai medesimi Servizi sociali su impulso di parte.
Rispetto alla domanda di effettuare gli incontri in presenza con i minori senza le modalità protette fino ad ora adottate, ad avviso del Tribunale, l'età dei due bambini e la necessità di preservare il loro equilibrio emotivo impongono di proseguire il monitoraggio del nucleo e delle nuove modalità di comunicazione qui adottate per qualche mese, in modo da accertarne l'effettiva rispondenza all'interesse dei minori nonché di garantire il consolidamento dell'approccio meno rigido del ricorrente nei confronti dei figli – che ad intermittenza hanno manifestato entrambi alcune criticità nei rapporti “a distanza” col padre, che spesso hanno richiesto l'intervento degli operatori – (cfr. relazione del 7.5.2025, depositata da il 5.6.2025). Parte_1
Del resto, “Il diritto del minore alla bigenitorialità - alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-ter c.c., commi 1 e 2) - rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio” (Cass., n. 13454/2021).
La necessità che le decisioni volte a modificare l'assetto dei rapporti padre-figli siano improntate a cautela e gradualità, del resto, emerge anche dalla relazione dei Servizi sociali più volte richiamata, dove si fa riferimento ad “un progetto di graduale e progressivo svincolo per tappe, monitorando di volta in volta l'andamento degli incontri, con facoltà del
Servizio sociale di modificare l'assetto qualora dovessero sopraggiungere elementi che disturbano la relazione padre/figli in ambiente libero” (cfr. relazione del 30.5.2025).
È opportuno che simile progetto sia preceduto da un ulteriore periodo di monitoraggio di almeno tre mesi, nel corso del quale gli operatori incaricati potranno relazionare sugli esiti degli incontri in videochiamata svolti con le nuove modalità nonché sull'assetto familiare complessivo rimettendo alla decisione degli operatori stessi le concrete modalità, i tempi e i luoghi con cui gli incontri non protetti dovranno avvenire.
Va, dunque, mantenuta allo stato la disciplina già disposta dal Tribunale di Termini
Imerese con riferimento agli incontri in presenza, compatibilmente con l'attività lavorativa del padre, “due volte al mese, per due giorni consecutivi, con modalità protette, presso i Servizi
Sociali di Cefalù nei giorni e orari da questi individuati”, demandando ai Servizi sociali l'individuazione delle specifiche modalità (inclusi i tempi e i luoghi) per lo svolgimento di incontri al di fuori dello Spazio neutro, dapprima alla presenza degli operatori ed eventualmente, in un secondo momento – in base alle reazioni dei minori e alle valutazioni dei soggetti incaricati – consentendo incontri liberi da attuare, in ogni caso, secondo un regime di gradualità e previa valutazione della condizione psichica ed emotiva dei due minori.
E utile precisare che “Con l'affidare ai servizi sociali il compito di disciplinare le modalità degli incontri genitore-figlio, il Tribunale non abdica al potere spettantegli ai sensi dell'art. 155 c.c., dove
- seppur in modo non dettagliato - fornisca comunque delle istruzioni al Servizio delegato;
inoltre, la facoltà concessa ai servizi di ampliare le modalità e la durata di tali incontri, sino a giungere eventualmente anche a incontri liberi, non costituisce un limite al diritto del genitore, bensì una disposizione a lui favorevole, che la solleva dall'onere di richiedere la concessione di detto ampliamento al giudice, il cui intervento, peraltro, resta necessario in caso di valutazione negativa da parte dei servizi” (Cass., n. 601/2013).
Non ricorrono, per altro verso, i presupposti per prevedere il pernottamento dei due bambini presso il padre, che risultano allo stato non aderenti alla invocata gradualità.
Non può, ad avviso del Tribunale, peraltro nel caso di specie non tenersi conto delle restrizioni agli incontri tra le parti conseguenti all'attivazione del cd Codice rosso né, a monte, della elevata conflittualità che connota i loro rapporti.
In forza delle argomentazioni svolte, le domande proposte, dunque, possono trovare parziale accoglimento.
Nessuna statuizione può, d'altra parte, emettersi sulle richieste di natura economica proposte dalla resistente in via riconvenzionale, inammissibili nell'ambito del presente giudizio.
È opportuno, infine, dare conto che la tenera età dei minori e la loro complessa situazione familiare – emersa anche dalle relazioni trasmesse dai Servizi sociali del Comune di Cefalù nel corso del monitoraggio (in atti) – non ne ha reso opportuno l'ascolto, essendo stati, in ogni caso, i piccoli , di quasi otto anni, e , di appena sei anni, sentiti dagli Per_1 Per_2 operatori incaricati.
L'accoglimento parziale delle domande e la peculiare natura del procedimento depongono nel senso della compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa: dispone che eserciti il diritto di visita nei confronti dei figli minori Parte_1
, nato il [...], e , nato il [...], mediante videochiamate settimanali Per_1 Per_2 effettuate dall'utenza della madre e dall'abitazione della stessa, il lunedì, il mercoledì e il venerdì (nel corso delle quali dovrà essere garantito il collegamento degli operatori dei
Servizi sociali), dalle 18.00 alle 18.30 (al venerdì mattina potrà intendersi sostituito il sabato mattina, dalle 10.00 alle 10.30, o pomeriggio, dalle 14.30 alle 15.00, in luogo del venerdì pomeriggio, solo ove sia possibile il collegamento da parte dell'operatore in tale giornata), tenendo conto degli impegni scolastici e/o sportivi dei minori e lavorativi dei genitori, con facoltà di riprogrammarli in orari e/o giorni diversi su impulso delle parti e nuova calendarizzazione effettuata dai Servizi sociali di Cefalù, in caso di impedimento;
dispone che i Servizi sociali svolgano un periodo di monitoraggio di almeno tre mesi del nuovo regime degli incontri in videochiamata e in generale dell'assetto familiare, rimettendo alla decisione degli operatori stessi le concrete modalità, i tempi e i luoghi per lo svolgimento di incontri padre-figli al di fuori dello Spazio neutro – che non potranno avvenire prima di tre mesi dall'attuazione del nuovo regime di videochiamate –, dapprima alla presenza degli operatori ed eventualmente, in un secondo momento – in base alle reazioni dei minori e alle valutazioni dei soggetti incaricati –, consentendo incontri liberi da attuare, in ogni caso, secondo un regime di gradualità e previa valutazione della condizione psichica ed emotiva dei due minori;
dichiara inammissibili le domande di contenuto economico proposte in via riconvenzionale dalla resistente;
dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Termini Imerese, così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
IA IO EP IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44