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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 781/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA LF, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1751/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18402/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 199574-2024 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6737/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: fino alle ore 9.40 nonostante il collegamento operativo il contribuente non risulta collegato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.18402/2024, depositata il 13-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento/comunicazione preventiva di avvio delle procedure cautelari ed esecutive indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato il sollecito di pagamento/comunicazione preliminare all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive n.199574/2024 del 19.03.2024, notificato il
12.04.2024 con il quale SO SpA, per conto del Comune di Castellammare di Stabia, aveva richiesto il pagamento di Tari/Tares, anno 2014, eccependo la intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, ex art. 2948 c.c.; la inesistenza dell'attività del concessionario, decaduto per scadenza del mandato;
la carenza di motivazione;
la decadenza annuale per la riscossione;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
che si era costituito il Comune di Castellammare di Stabia che aveva eccepito, a sua volta, la inammissibilità del ricorso per mancata chiamata in giudizio del concessorio GE e nel merito l'infondatezza dello stesso stante al rituale notifica degli atti prodromici.
Il giudicante di primo grado aveva annullato l'atto impugnato, rilevando la concessionaria GE era carente del potere di emettere l'atto impugnato per essere definitivamente scaduto il rapporto concessorio. Aveva condannato la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Comune di Castellammare di Stabia lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva affermato che la SoGET non fosse autorizzata a completare le procedure di riscossione iniziate nella vigenza del rapporto concessorio, da ultimo stabilita con Determinazione DSG
n. 1386/2023 del 20/07/2023; il credito nei confronti della contribuente rientrava in tale fattispecie essendo già stato oggetto di avviso di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado giudizio.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello essendo, la sentenza impugnata, passata in giudicato atteso la notifica avvenuta in data 13.12.2024; nel merito aveva chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato e aveva riproposto i motivi di ricorso non esaminati perché ritenuti assorbiti (mancata notifica degli atti prodromici;
decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'Ente; nullità degli atti sottesi inviati a un soggetto diverso Nominativo_2 e non a Resistente_1; illegittimità per intervenuta prescrizione, violazione dell'art. 2948 co.4 c.c.; violazione dell'art.60 del D.P.R.
n. 600/73 - assenza della racc. a/r che avvisa che l'atto è stato consegnato a un soggetto diverso dal destinatario o che vi è l'avviso di giacenza alle poste) Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari da attribuire al difensore dichiaratosi anticipatario.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnati negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso introduttivo proposto dalla Resistente_1 era inammissibile.
A) Preliminarmente va esaminata la eccezione di inammissibilità del gravame per tardività essendo la sentenza notificata in data 13-12-2024 e il gravame il 7-2-2025.
Il motivo è privo di fondamento atteso che l'appello è stato proposto correttamente nel termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza.
B) Nel merito, come si è detto in premessa, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile
Ed invero, trattandosi di processo iniziato con ricorso notificato dopo il 4-1-2024, il ricorso stesso doveva essere proposto con la notifica all'Ufficio (o all'Ente) che aveva emesso l'atto impugnato;
ai sensi dell'art.14 co.6 bis D.L.vo 546/92 solo in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che aveva emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Quindi unico soggetto legittimato passivo era la SO, concessionaria che aveva emesso l'atto impugnato;
peraltro, il Comune di Castellammare di Stabia non era contradditore neppure ai sensi dell'ultima parte del predetto co.6 bis, posto che non aveva emesso alcun atto del procedimento (l'avviso di accertamento e tutti gli atti successivi erano stati emessi dalla SO, quale concessionario per l'accertamento e la riscossione).
In una recente pronuncia (Sez. 5, Ordinanza n. 25305 del 25/10/2017; Rv. 645986 - 01), la Suprema Corte affrontando in caso analogo a quello oggetto del presente giudizio ha formulato il seguente principio di diritto: in tema di ICI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ex art. 52 d. lgs. n. 446 del 1997 la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario - non avendo altrimenti significato l'op-zione dell'ente locale per la gestione esterna - ed il relativo vizio del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune.
In quella vicenda la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso siccome proposto contro l'Ente e non contro la concessionaria per l'accertamento e la riscossione. La Corte di legittimità aveva cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Regionale che, in difformità dalla decisione di I grado, aveva statuito nel merito, osservando:
“… qualora il Comune affidi a terzi liquidazione, accertamento e riscossione dell'ICI ex art. 52 d.lgs. 446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario, non avendo altrimenti significato l'op-zione comunale per la gestione esterna (Cass. 21 gennaio 2008, n. 1138, Rv. 601469; Cass.
19 marzo 2010, n. 6772, Rv.612195); l'argomento del giudice d'appello per cui la costituzione in giudizio del
Comune avrebbe sanato il vizio del contraddittorio è logicamente incongruo, poiché un effetto sanante del difetto di legittimazione avrebbe potuto derivare unicamente dalla costituzione del soggetto legittimato (id est, l'Azienda outsourcer) …”
Ne consegue che il ricorso era inammissibile -l'inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento- siccome proposto nei confronti di un soggetto -il Comune di Castellammare di Stabia- assolutamente estrano al rapporto processuale controverso.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza l'atto impugnato deve essere integralmente confermato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 200,00, oltre accessori per il primo grado e in
€ 300,00, oltre accessori per questo grado.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RA LF, Relatore
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1751/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18402/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
4 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 199574-2024 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6737/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: fino alle ore 9.40 nonostante il collegamento operativo il contribuente non risulta collegato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.18402/2024, depositata il 13-12-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il sollecito di pagamento/comunicazione preventiva di avvio delle procedure cautelari ed esecutive indicato in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che la ricorrente aveva impugnato il sollecito di pagamento/comunicazione preliminare all'avvio delle procedure cautelari ed esecutive n.199574/2024 del 19.03.2024, notificato il
12.04.2024 con il quale SO SpA, per conto del Comune di Castellammare di Stabia, aveva richiesto il pagamento di Tari/Tares, anno 2014, eccependo la intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, ex art. 2948 c.c.; la inesistenza dell'attività del concessionario, decaduto per scadenza del mandato;
la carenza di motivazione;
la decadenza annuale per la riscossione;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
la mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
che si era costituito il Comune di Castellammare di Stabia che aveva eccepito, a sua volta, la inammissibilità del ricorso per mancata chiamata in giudizio del concessorio GE e nel merito l'infondatezza dello stesso stante al rituale notifica degli atti prodromici.
Il giudicante di primo grado aveva annullato l'atto impugnato, rilevando la concessionaria GE era carente del potere di emettere l'atto impugnato per essere definitivamente scaduto il rapporto concessorio. Aveva condannato la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Comune di Castellammare di Stabia lamentandone l'erroneità nella parte in cui aveva affermato che la SoGET non fosse autorizzata a completare le procedure di riscossione iniziate nella vigenza del rapporto concessorio, da ultimo stabilita con Determinazione DSG
n. 1386/2023 del 20/07/2023; il credito nei confronti della contribuente rientrava in tale fattispecie essendo già stato oggetto di avviso di accertamento ed ingiunzioni di pagamento notificati dalla So.g.e.t. s.p.a. ben prima della cessazione dell'incarico. Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari del doppio grado giudizio.
Si era costituita la parte appellata Resistente_1, eccependo in rito l'inammissibilità dell'appello essendo, la sentenza impugnata, passata in giudicato atteso la notifica avvenuta in data 13.12.2024; nel merito aveva chiesto il rigetto del gravame, siccome infondato e aveva riproposto i motivi di ricorso non esaminati perché ritenuti assorbiti (mancata notifica degli atti prodromici;
decadenza annuale per la riscossione dei ruoli dell'Ente; nullità degli atti sottesi inviati a un soggetto diverso Nominativo_2 e non a Resistente_1; illegittimità per intervenuta prescrizione, violazione dell'art. 2948 co.4 c.c.; violazione dell'art.60 del D.P.R.
n. 600/73 - assenza della racc. a/r che avvisa che l'atto è stato consegnato a un soggetto diverso dal destinatario o che vi è l'avviso di giacenza alle poste) Aveva concluso per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari da attribuire al difensore dichiaratosi anticipatario.
All'odierna udienza è comparso il difensore della parte appellante che si è riportato alle conclusioni rassegnati negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso introduttivo proposto dalla Resistente_1 era inammissibile.
A) Preliminarmente va esaminata la eccezione di inammissibilità del gravame per tardività essendo la sentenza notificata in data 13-12-2024 e il gravame il 7-2-2025.
Il motivo è privo di fondamento atteso che l'appello è stato proposto correttamente nel termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza.
B) Nel merito, come si è detto in premessa, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile
Ed invero, trattandosi di processo iniziato con ricorso notificato dopo il 4-1-2024, il ricorso stesso doveva essere proposto con la notifica all'Ufficio (o all'Ente) che aveva emesso l'atto impugnato;
ai sensi dell'art.14 co.6 bis D.L.vo 546/92 solo in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che aveva emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Quindi unico soggetto legittimato passivo era la SO, concessionaria che aveva emesso l'atto impugnato;
peraltro, il Comune di Castellammare di Stabia non era contradditore neppure ai sensi dell'ultima parte del predetto co.6 bis, posto che non aveva emesso alcun atto del procedimento (l'avviso di accertamento e tutti gli atti successivi erano stati emessi dalla SO, quale concessionario per l'accertamento e la riscossione).
In una recente pronuncia (Sez. 5, Ordinanza n. 25305 del 25/10/2017; Rv. 645986 - 01), la Suprema Corte affrontando in caso analogo a quello oggetto del presente giudizio ha formulato il seguente principio di diritto: in tema di ICI, qualora il Comune affidi a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione ex art. 52 d. lgs. n. 446 del 1997 la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario - non avendo altrimenti significato l'op-zione dell'ente locale per la gestione esterna - ed il relativo vizio del contraddittorio nei suoi confronti può essere sanato solo dalla sua costituzione in giudizio e non da quella del Comune.
In quella vicenda la Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso siccome proposto contro l'Ente e non contro la concessionaria per l'accertamento e la riscossione. La Corte di legittimità aveva cassato senza rinvio la sentenza della Commissione Regionale che, in difformità dalla decisione di I grado, aveva statuito nel merito, osservando:
“… qualora il Comune affidi a terzi liquidazione, accertamento e riscossione dell'ICI ex art. 52 d.lgs. 446/1997, la legittimazione processuale per le relative controversie si trasferisce all'affidatario, non avendo altrimenti significato l'op-zione comunale per la gestione esterna (Cass. 21 gennaio 2008, n. 1138, Rv. 601469; Cass.
19 marzo 2010, n. 6772, Rv.612195); l'argomento del giudice d'appello per cui la costituzione in giudizio del
Comune avrebbe sanato il vizio del contraddittorio è logicamente incongruo, poiché un effetto sanante del difetto di legittimazione avrebbe potuto derivare unicamente dalla costituzione del soggetto legittimato (id est, l'Azienda outsourcer) …”
Ne consegue che il ricorso era inammissibile -l'inammissibilità è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento- siccome proposto nei confronti di un soggetto -il Comune di Castellammare di Stabia- assolutamente estrano al rapporto processuale controverso.
In conclusione, in accoglimento del gravame e in riforma della impugnata sentenza l'atto impugnato deve essere integralmente confermato. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 200,00, oltre accessori per il primo grado e in
€ 300,00, oltre accessori per questo grado.