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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9662/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9662/2024 RG V.G., introdotta da
, nata a [...] il [...], (c.f , ed ivi residente in [...] C.F._1
211 con il patrocinio dell' avv.to SCAVUZZO Giusy Loredana;
e
, nato a [...] il [...], (c.f ), e residente in [...] C.F._2
Raffaello n.12, con il patrocinio dell'avv.to SCAVUZZO Giusy Loredana;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2014 e di non avere da allora Parte_1 Controparte_1 mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/06/1981, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9662/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 28/06/1981 tra Parte_1
e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 766,
[...] Controparte_1
Parte II , Serie A01 , Anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9662/2024 RG V.G., introdotta da
, nata a [...] il [...], (c.f , ed ivi residente in [...] C.F._1
211 con il patrocinio dell' avv.to SCAVUZZO Giusy Loredana;
e
, nato a [...] il [...], (c.f ), e residente in [...] C.F._2
Raffaello n.12, con il patrocinio dell'avv.to SCAVUZZO Giusy Loredana;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto
e , premesso di essersi separati nell'anno 2014 e di non avere da allora Parte_1 Controparte_1 mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/06/1981, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi i coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9662/2024 R.G.A.C., così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 28/06/1981 tra Parte_1
e , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 766,
[...] Controparte_1
Parte II , Serie A01 , Anno 1981, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
-nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Così deciso in Roma il 17/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Ienzi