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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3059/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3059 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. An- Controparte_1 tonio Petrarolo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via dei Sanniti n. 4;
APPELLANTE
E
, C.F. , e C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Garofalo e presso di questi elettivamente domiciliano in Trentola – Ducenta (CE) alla via Coppi n. 11;
APPELLATA nonché contro
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_4 CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'Avv. Mauro Di Filippo, con studio in Caserta alla via Turati n.
55;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
19.12.2024 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
1
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti, la
[...] conveniva in giudizio i sig.ri e , CP_5 Controparte_2 Controparte_3 nonché il sig. al fine di sentir dichiarare la riforma della Controparte_4 sentenza n. 245/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Piedimonte Mate- se nella causa recante R.G: 253/2021.
A fondamento dell'appello, l'appellante eccepiva: 1) l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 comma 2, 149, 150 e d.lgs. n.
209/2005 e/o improcedibilità della domanda e/o inoperatività della polizza assicurativa e/o del risarcimento per violazione delle normative del c.d.s. e delle normative previste in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
2) La mancata rilevazione del crash sul dispositivo satelli- Controparte_6 tare denominato Octo presente e funzionate sul veicolo targato DR 376
BN; 3) Assoluta genericità, contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di primo grado soprattutto se comparate con lo stato dei luoghi.
Ciò posto, l'appellante concludeva per: 1) in via del tutto pregiudiziale e prelimi- nare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi appellata recante n. 245/2024
(R.G. n. 253/2021) ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, per i motivi ampiamente dedotti nel presente atto di appello; 2) Accertare e dichiarare,
l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda formulata dagli odierni appellati, stante l'assenza di una valida ed idonea missiva di costituzione in mora così come prevista dal C.d.A. e/o ex artt. 145 comma 2, 149 e 150 del Cod. delle
Ass.ni, con ogni conseguenza di legge e/o l'inammissibilità della prova per testi per viola- zione del dettato normativo ex art. 124/2017 con la consequenziale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese; 3) Accertare e dichiarare, l'improcedibilità, l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda stante la violazione del combinato disposto degli artt.
145 c.2, 149, 150 del C.d.A. e carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
per quanto esposto nel presente atto di appello, che qui si abbia per integralmente CP_6 ripetuto e trascritto; 4) Rigettare in toto, le domande formulate dalla Sig.ra CP_3
e dal Sig. sia per quanto eccepito, rilevato, eccepito e documenta-
[...] Controparte_2 to dalla scrivente difesa in sede di primo grado, anche a mezzo di risultanze OCTO Te- lematics ritualmente depositate sin dal momento della costituzione in giudizio, sia per quanto ampiamente esposto nel presente atto di appello in quanto, oltre ad essere le do-
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mande formulate del tutto inammissibili, improcedibili ed improponibili, esse sono da ri- tenersi del tutto infondate sia in fatto che in diritto anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, in comparazione con la documentazione offerta; 5) Per l'effetto, nell'auspicato accoglimento del presente atto di appello, la scrivente difesa, chiede che qua- lora dovessero essere state versate delle somme dalla Società UnipolSai in favore degli ap- pellati, o di chi ne palesa titolo e/o diritto, si chiede di ordinare e/o disporre la restituzio- ne degli importi eventualmente elargiti, oltre interessi, con ogni conseguenza di legge; 6)
Con vittoria di compensi professionali in favore dello scrivente procuratore del doppio gra- do di giudizio.
Si costituiva l'appellato il quale, a fondamento delle proprie difese adduceva;
1) l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio della specificità dei motivi di impugnazione;
2) infondatezza del motivo di appello relativo alla erronea interpretazione, ad opera del giudice di prime cure, degli artt.
145 e 148 d.lgs n. 209/2005 in ordine all'improponibilità e/o improcedibili- tà della domanda, 3) inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello relativo alla errata interpretazione delle prove.
Ciò detto l'appellato chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) rigetti l'appello in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto, con in- tegrale conferma della sentenza impugnata. 2) con vittoria di spese del giudizio, onorari, maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile in quanto l'appellante ha specificatamente indicato le parti della sentenza impugnata e le ragioni a fondamento della richiesta riforma
Nel merito l'appello è fondato a va accolto risultando condivida dal Tribu- nale la contestazione del fatto storico formulata da parte appellante al terzo punto dell'atto di impugnazione.
Dirimenti ai fini della presente decisone è l'art. 2697 del c.c. che recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Alla luce delle citate disposizioni, ed in perfetta sintonia con il dettato nor- mativo, parte appellante ha eccepito l'assoluta genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di primo grado, e quindi la loro inidoneità a fondare una pronuncia di accoglimento della domanda di con-
3
danna.
L'appellante, in particolare ha posto in risalto che il teste escusso ha riferito di trovarsi al momento del sinistro sul marciapiede di via Caselle, eviden- ziando, tuttavia, che la predetta strada non ha alcun marciapiede essendo una strada secondaria, quasi di campagna, tortuosa e con arbusti e vegeta- zione lungo la carreggiata (cfr. pag. 9 atto di appello).
A fronte di tale specifica deduzione in ordine alla inattendibilità delle dichia- razioni testimoniali, osserva il Tribunale che non è in contestazione tra le parti che sulla via luogo del sinistro non fosse presente alcun marciapiede, diversamente da quanto però riportato dal teste escusso nel giudizio di pri- me cure.
Ciò detto, occorre qui fare applicazione dell'art 116 c.p.c. che come noto pone a carico del Giudice l'onere di valutare le dichiarazioni testimoniali con
«prudente apprezzamento», intendendosi con tale locuzione il compito del giudice di valutare la attendibilità delle dichiarazioni acquisite alla luce di ogni circostanza posta alla sua attenzione, e in specie, alla luce del secondo comma della norma in esame del contegno delle parti assunte nel processo.
Orbene come detto, nel caso in esame le parti non hanno posto minima- mente in contestazione che il teste abbia riferito di una circostanza non cor- rispondente al vero, la quale cosa non consente di ritenere, salvo inammissi- bili presunzioni logiche, che le restanti dichiarazioni dal medesimo riferito in ordine al sinistro siano veritiere.
Alla luce dei richiamati principi la dichiarazione resa è a dirsi inattendibile con conseguente accoglimento dell'appello e rigetto della domanda.
Le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. esple- tata in primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, facendo applica- zione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pro- nunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 254/2018 resa dal Giudi- ce di Pace di Piedimonte Matese rigetta la domanda proposta in primo gra- do dai sig.ri e;
Controparte_2 Controparte_3
- Condanna i sig.ri e alla restituzione di Controparte_2 Controparte_3
4
quanto ottenuto per effetto della sentenza di cui al punto che precede;
- Condanna i sig.ri e al pagamento in favo- Controparte_2 Controparte_3 re della in persona del legale rapp.te p.t, delle spese del Controparte_7 primo grado giudizio che liquida in € 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e
CPA se dovuti come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Condanna i sig.ri e al pagamento in favo- Controparte_2 Controparte_3 re della , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del Controparte_7 presente giudizio che liquida in € 357,00 per spese vive ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovuti come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata in primo grado a carico dei sig.ri e . Controparte_2 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 09.01.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3059 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. An- Controparte_1 tonio Petrarolo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via dei Sanniti n. 4;
APPELLANTE
E
, C.F. , e C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 [...]
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe C.F._2
Garofalo e presso di questi elettivamente domiciliano in Trentola – Ducenta (CE) alla via Coppi n. 11;
APPELLATA nonché contro
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_4 CodiceFiscale_3 procura in atti, dall'Avv. Mauro Di Filippo, con studio in Caserta alla via Turati n.
55;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
19.12.2024 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
1
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti, la
[...] conveniva in giudizio i sig.ri e , CP_5 Controparte_2 Controparte_3 nonché il sig. al fine di sentir dichiarare la riforma della Controparte_4 sentenza n. 245/2024, pronunziata dal Giudice di Pace di Piedimonte Mate- se nella causa recante R.G: 253/2021.
A fondamento dell'appello, l'appellante eccepiva: 1) l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 comma 2, 149, 150 e d.lgs. n.
209/2005 e/o improcedibilità della domanda e/o inoperatività della polizza assicurativa e/o del risarcimento per violazione delle normative del c.d.s. e delle normative previste in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, nonché la carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
2) La mancata rilevazione del crash sul dispositivo satelli- Controparte_6 tare denominato Octo presente e funzionate sul veicolo targato DR 376
BN; 3) Assoluta genericità, contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di primo grado soprattutto se comparate con lo stato dei luoghi.
Ciò posto, l'appellante concludeva per: 1) in via del tutto pregiudiziale e prelimi- nare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza oggi appellata recante n. 245/2024
(R.G. n. 253/2021) ed emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Piedimonte Matese, per i motivi ampiamente dedotti nel presente atto di appello; 2) Accertare e dichiarare,
l'improcedibilità, l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda formulata dagli odierni appellati, stante l'assenza di una valida ed idonea missiva di costituzione in mora così come prevista dal C.d.A. e/o ex artt. 145 comma 2, 149 e 150 del Cod. delle
Ass.ni, con ogni conseguenza di legge e/o l'inammissibilità della prova per testi per viola- zione del dettato normativo ex art. 124/2017 con la consequenziale inutilizzabilità delle dichiarazioni rese; 3) Accertare e dichiarare, l'improcedibilità, l'inammissibilità e
l'improponibilità della domanda stante la violazione del combinato disposto degli artt.
145 c.2, 149, 150 del C.d.A. e carenza di legittimazione passiva della convenuta
[...]
per quanto esposto nel presente atto di appello, che qui si abbia per integralmente CP_6 ripetuto e trascritto; 4) Rigettare in toto, le domande formulate dalla Sig.ra CP_3
e dal Sig. sia per quanto eccepito, rilevato, eccepito e documenta-
[...] Controparte_2 to dalla scrivente difesa in sede di primo grado, anche a mezzo di risultanze OCTO Te- lematics ritualmente depositate sin dal momento della costituzione in giudizio, sia per quanto ampiamente esposto nel presente atto di appello in quanto, oltre ad essere le do-
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mande formulate del tutto inammissibili, improcedibili ed improponibili, esse sono da ri- tenersi del tutto infondate sia in fatto che in diritto anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, in comparazione con la documentazione offerta; 5) Per l'effetto, nell'auspicato accoglimento del presente atto di appello, la scrivente difesa, chiede che qua- lora dovessero essere state versate delle somme dalla Società UnipolSai in favore degli ap- pellati, o di chi ne palesa titolo e/o diritto, si chiede di ordinare e/o disporre la restituzio- ne degli importi eventualmente elargiti, oltre interessi, con ogni conseguenza di legge; 6)
Con vittoria di compensi professionali in favore dello scrivente procuratore del doppio gra- do di giudizio.
Si costituiva l'appellato il quale, a fondamento delle proprie difese adduceva;
1) l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio della specificità dei motivi di impugnazione;
2) infondatezza del motivo di appello relativo alla erronea interpretazione, ad opera del giudice di prime cure, degli artt.
145 e 148 d.lgs n. 209/2005 in ordine all'improponibilità e/o improcedibili- tà della domanda, 3) inammissibilità ed infondatezza del motivo di appello relativo alla errata interpretazione delle prove.
Ciò detto l'appellato chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) rigetti l'appello in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto ed in diritto, con in- tegrale conferma della sentenza impugnata. 2) con vittoria di spese del giudizio, onorari, maggiorazione per spese generali, Iva e Cpa, da attribuirsi in favore del procuratore di- chiaratosi antistatario.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile in quanto l'appellante ha specificatamente indicato le parti della sentenza impugnata e le ragioni a fondamento della richiesta riforma
Nel merito l'appello è fondato a va accolto risultando condivida dal Tribu- nale la contestazione del fatto storico formulata da parte appellante al terzo punto dell'atto di impugnazione.
Dirimenti ai fini della presente decisone è l'art. 2697 del c.c. che recita: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Alla luce delle citate disposizioni, ed in perfetta sintonia con il dettato nor- mativo, parte appellante ha eccepito l'assoluta genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dal teste nel giudizio di primo grado, e quindi la loro inidoneità a fondare una pronuncia di accoglimento della domanda di con-
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danna.
L'appellante, in particolare ha posto in risalto che il teste escusso ha riferito di trovarsi al momento del sinistro sul marciapiede di via Caselle, eviden- ziando, tuttavia, che la predetta strada non ha alcun marciapiede essendo una strada secondaria, quasi di campagna, tortuosa e con arbusti e vegeta- zione lungo la carreggiata (cfr. pag. 9 atto di appello).
A fronte di tale specifica deduzione in ordine alla inattendibilità delle dichia- razioni testimoniali, osserva il Tribunale che non è in contestazione tra le parti che sulla via luogo del sinistro non fosse presente alcun marciapiede, diversamente da quanto però riportato dal teste escusso nel giudizio di pri- me cure.
Ciò detto, occorre qui fare applicazione dell'art 116 c.p.c. che come noto pone a carico del Giudice l'onere di valutare le dichiarazioni testimoniali con
«prudente apprezzamento», intendendosi con tale locuzione il compito del giudice di valutare la attendibilità delle dichiarazioni acquisite alla luce di ogni circostanza posta alla sua attenzione, e in specie, alla luce del secondo comma della norma in esame del contegno delle parti assunte nel processo.
Orbene come detto, nel caso in esame le parti non hanno posto minima- mente in contestazione che il teste abbia riferito di una circostanza non cor- rispondente al vero, la quale cosa non consente di ritenere, salvo inammissi- bili presunzioni logiche, che le restanti dichiarazioni dal medesimo riferito in ordine al sinistro siano veritiere.
Alla luce dei richiamati principi la dichiarazione resa è a dirsi inattendibile con conseguente accoglimento dell'appello e rigetto della domanda.
Le spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle della c.t.u. esple- tata in primo grado, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività svolta, facendo applica- zione dei criteri minimi di cui al dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pro- nunciando sull'appello di cui in epigrafe, così provvede:
- Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 254/2018 resa dal Giudi- ce di Pace di Piedimonte Matese rigetta la domanda proposta in primo gra- do dai sig.ri e;
Controparte_2 Controparte_3
- Condanna i sig.ri e alla restituzione di Controparte_2 Controparte_3
4
quanto ottenuto per effetto della sentenza di cui al punto che precede;
- Condanna i sig.ri e al pagamento in favo- Controparte_2 Controparte_3 re della in persona del legale rapp.te p.t, delle spese del Controparte_7 primo grado giudizio che liquida in € 633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e
CPA se dovuti come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Condanna i sig.ri e al pagamento in favo- Controparte_2 Controparte_3 re della , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del Controparte_7 presente giudizio che liquida in € 357,00 per spese vive ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul compenso, IVA e CPA se dovuti come per legge con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- Pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata in primo grado a carico dei sig.ri e . Controparte_2 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 09.01.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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