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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1209/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Relatore
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3351/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Iacp Ricorrente_1 Liquidazione Telefono_1 - 80014970638
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castello Di Cisterna - Via Vittorio Emanuele 158 80030 Castello Di Cisterna NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
CA RI IC PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1661 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21988/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente h 10,45
Resistente/Appellato: assente h 10,45
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Castello di Cisterna e alla SOGER.T l'Istituto Case Popolari della Provincia di Ricorrente_1 liquidazione ha impugnato l'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 1661 del 10/9/2024, di complessivi euro 14.487,58, di cui euro 10.089,00 per IMU 2019, euro 3.026,70 per sanzioni ed euro1.371,88 per interessi, oltre spese notifica.
Ha eccepito:
la non assoggettabilità a IMU di alcuni degli immobili e delle relative pertinenze di cui all'avviso impugnato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 lettera b), del D.L. n. 201/2011 ;
in ogni caso la non applicabilità delle sanzioni applicate.
Il Ricorrente ha prodotto relazione tecnica sugli immobili.
Si è costituita la SOGER.T che ha osservato come l'esenzione IMU è subordinata alla presenza delle caratteristiche cristallizzate dal DM 22 aprile 2008 e richiamate dall'articolo 13, comma 2 lettera b), del D.
L.n.201/2011, vale a dire:
- l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico- destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà;
- la presenza di determinate caratteristiche costruttive (l'alloggio sociale deve essere dunque "adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo
Iacp l'esenzione dell'IMU di cui all'art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP.
Orbene l'esistenza dell'ultimo dei requisiti indicati (la presenza di determinate caratteristiche costruttive) per gli alloggi di IACP di Castello di Cisterna nel Comune è oggettivamente riscontrabile nella disciplina regionale (DGR 86 2020, riprodotta nel ricorso), che, qualificando gli alloggi dell'ACER e degli IIAACCP
Campani come sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008, automaticamente attesta la conformità delle relative caratteristiche costruttive a quanto prevede lo stesso D.M. 22/4/2008 (quelle previste agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457)
Il Ricorrente ha prodotto una relazione tecnica da cui emerge che “il numero di immobili oggetto di accertamento appartenenti alla categoria catastale A, aventi i requisiti per poter essere definiti quali alloggi sociali e, per cui, quindi, non è dovuto il tributo IMU è pari a 13 (desumibili dall'allegato 1 della relazione di consulenza tecnica).
Tra gli immobili oggetto di accertamento appartenenti alla categoria catastale A, vi sono n. 11 alloggi che non hanno caratteristiche tecniche tali da poter essere definiti sociali ed in relazione ai quali non si applica l'esenzione.
Ed invero, mediante la relazione tecnica redatta dagli ing. Nominativo_1 e Nominativo_2, il ricorrente ha comprovato che dei 24 immobili richiamati nell'avviso impugnato, 13 presentano i requisiti per poter essere definiti quali alloggi sociali, per i quali, quindi, non è dovuto il tributo IMU.
Gli immobili inseriti nell'allegato 1 della relazione tecnica (in numero di 13) sono alloggi appartenenti alla categoria catastale A con superficie catastale inferiore a 95 m2 ovvero, che sebbene abbiano una superficie catastale maggiore di 95 m2, risultano avere una superficie interna utile (al netto di bagno e cucina) inferiore a 95 m2 e, pertanto sono riconducibili alla definizione di alloggio sociale.
Gli immobili inseriti nell'allegato 11 (in numero di 11) sono immobili che hanno una superficie superiore a
95 mq e pertanto non hanno caratteristiche tecniche tali da poter essere definiti sociali.
Rispetto ai 13 immobili di cui all'allegato 1 della relazione di consulenza tecnica, l'avviso impugnato deve essere pertanto annullato, non avendo l'Ufficio smentito adeguatamente gli esiti degli approfonditi accertamenti allegati dal ricorrente. Rispetto agli 11 immobili di cui all'allegato n. 2 della relazione di consulenza tecnica, l'avviso impugnato deve essere invece confermato, non risultando in tal caso comprovati i requisiti degli alloggi sociali.
Sussistono infine giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e delle oscillazioni giurisprudenziali che connotano la materia per cui si procede.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui parte motiva. Compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Relatore
ESPOSITO LIANA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3351/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Iacp Ricorrente_1 Liquidazione Telefono_1 - 80014970638
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castello Di Cisterna - Via Vittorio Emanuele 158 80030 Castello Di Cisterna NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
CA RI IC PE - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1661 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21988/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente h 10,45
Resistente/Appellato: assente h 10,45
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Castello di Cisterna e alla SOGER.T l'Istituto Case Popolari della Provincia di Ricorrente_1 liquidazione ha impugnato l'avviso di accertamento IMU anno 2019 n. 1661 del 10/9/2024, di complessivi euro 14.487,58, di cui euro 10.089,00 per IMU 2019, euro 3.026,70 per sanzioni ed euro1.371,88 per interessi, oltre spese notifica.
Ha eccepito:
la non assoggettabilità a IMU di alcuni degli immobili e delle relative pertinenze di cui all'avviso impugnato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 lettera b), del D.L. n. 201/2011 ;
in ogni caso la non applicabilità delle sanzioni applicate.
Il Ricorrente ha prodotto relazione tecnica sugli immobili.
Si è costituita la SOGER.T che ha osservato come l'esenzione IMU è subordinata alla presenza delle caratteristiche cristallizzate dal DM 22 aprile 2008 e richiamate dall'articolo 13, comma 2 lettera b), del D.
L.n.201/2011, vale a dire:
- l'uso residenziale dell'unità immobiliare;
- la locazione permanente;
- il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato;
- il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree o immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico- destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà;
- la presenza di determinate caratteristiche costruttive (l'alloggio sociale deve essere dunque "adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La questione centrale del giudizio ruota intorno al quesito se sia applicabile agli immobili assegnati dallo
Iacp l'esenzione dell'IMU di cui all'art. 13 comma 2, lett. b) del d.l. n. 201/2011 prevista per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, ovvero se trovi applicazione il comma 10 della richiamata norma che prevede l'applicazione di una detrazione di 200,00 euro, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, agli alloggi assegnati dagli IACP.
Orbene l'esistenza dell'ultimo dei requisiti indicati (la presenza di determinate caratteristiche costruttive) per gli alloggi di IACP di Castello di Cisterna nel Comune è oggettivamente riscontrabile nella disciplina regionale (DGR 86 2020, riprodotta nel ricorso), che, qualificando gli alloggi dell'ACER e degli IIAACCP
Campani come sociali ai sensi del D.M. 22/4/2008, automaticamente attesta la conformità delle relative caratteristiche costruttive a quanto prevede lo stesso D.M. 22/4/2008 (quelle previste agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457)
Il Ricorrente ha prodotto una relazione tecnica da cui emerge che “il numero di immobili oggetto di accertamento appartenenti alla categoria catastale A, aventi i requisiti per poter essere definiti quali alloggi sociali e, per cui, quindi, non è dovuto il tributo IMU è pari a 13 (desumibili dall'allegato 1 della relazione di consulenza tecnica).
Tra gli immobili oggetto di accertamento appartenenti alla categoria catastale A, vi sono n. 11 alloggi che non hanno caratteristiche tecniche tali da poter essere definiti sociali ed in relazione ai quali non si applica l'esenzione.
Ed invero, mediante la relazione tecnica redatta dagli ing. Nominativo_1 e Nominativo_2, il ricorrente ha comprovato che dei 24 immobili richiamati nell'avviso impugnato, 13 presentano i requisiti per poter essere definiti quali alloggi sociali, per i quali, quindi, non è dovuto il tributo IMU.
Gli immobili inseriti nell'allegato 1 della relazione tecnica (in numero di 13) sono alloggi appartenenti alla categoria catastale A con superficie catastale inferiore a 95 m2 ovvero, che sebbene abbiano una superficie catastale maggiore di 95 m2, risultano avere una superficie interna utile (al netto di bagno e cucina) inferiore a 95 m2 e, pertanto sono riconducibili alla definizione di alloggio sociale.
Gli immobili inseriti nell'allegato 11 (in numero di 11) sono immobili che hanno una superficie superiore a
95 mq e pertanto non hanno caratteristiche tecniche tali da poter essere definiti sociali.
Rispetto ai 13 immobili di cui all'allegato 1 della relazione di consulenza tecnica, l'avviso impugnato deve essere pertanto annullato, non avendo l'Ufficio smentito adeguatamente gli esiti degli approfonditi accertamenti allegati dal ricorrente. Rispetto agli 11 immobili di cui all'allegato n. 2 della relazione di consulenza tecnica, l'avviso impugnato deve essere invece confermato, non risultando in tal caso comprovati i requisiti degli alloggi sociali.
Sussistono infine giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso e delle oscillazioni giurisprudenziali che connotano la materia per cui si procede.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui parte motiva. Compensa le spese.