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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00847/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 00416 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00847/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2022, proposto da
IL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via Diaz n. 28;
contro
Comune di Desenzano del Garda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in
Brescia, via Romanino n. 16;
nei confronti N. 00847/2022 REG.RIC.
RA AN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga e Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera della giunta comunale di Desenzano del Garda n. 165 del 6.7.2022, recante l'approvazione del piano attuativo denominato “AUTR–P14 sub B”, relativo ad aree ubicate in località Tassere di proprietà della RA AN s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda e della
RA AN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con delibera di consiglio comunale n. 13 del 24.3.2017 è stata approvata la variante al piano di governo del territorio (“PGT”) del Comune di Desenzano del Garda, che, all'art. 33.14.4 delle norme tecniche di attuazione (“NTA”) del piano delle regole
(“PdR”), ha previsto lo stralcio dell'ambito denominato PII 4 Tassere, con riperimetrazione e ridimensionamento in due ambiti urbani di trasformazione residenziale (“AUTR”) denominati AUTR-P14 sub A e AUTR-P14 sub B, esattamente individuati nell'elaborato del PdR denominato tavola PR02_q10. La N. 00847/2022 REG.RIC.
ricorrente e la controinteressata sono proprietarie rispettivamente delle aree inserite nell'ambito sub A e sub B.
Era prevista la costruzione di una strada lungo il confine est dei due ambiti, con una rotonda all'estremità nord e un'altra all'estremità sud (all'incrocio con via dei Colli
Storici), e la realizzazione, a est della strada, di un'area verde (individuata in colore verde scuro nella citata tavola PR02_q10), destinata a costituire un filtro tra la nuova zona residenziale, a ovest, e la zona agricola, a est.
Il citato art. 33.14.4 delle NTA prevedeva anche che “Lo standard indicato graficamente nelle tavole di piano deve essere obbligatoriamente ceduto gratuitamente per l'intera superficie indicata”.
Era prevista infine una strada interna all'ambito P14 sub A, parallela alla strada di cui s'è detto.
2.- In data 6.7.2018 la IL s.r.l. ha depositato domanda di approvazione del piano attuativo relativo all'AUTR P-14 sub A, che è stato adottato con delibera di giunta comunale n. 353 del 19.11.2018 e definitivamente approvato con delibera di giunta comunale n. 30 del 4.2.2020.
Ne è seguita in data 18.11.2020 la stipula della convenzione urbanistica fra la ricorrente e il Comune, mediante la quale sono state anche cedute gratuitamente al
Comune le aree destinate a servizi ai sensi dell'art. 33.14.4 delle NTA.
3.- Nel 2021 anche la RA AN s.r.l. ha dato corso alla procedura volta all'approvazione del piano attuativo inerente all'ambito di trasformazione P-14 sub B.
Tale piano è stato adottato con delibera di giunta comunale n. 128 del 10.5.2022, e la
IL ha presentato specifiche osservazioni in data 16.6.2022, ma il Comune, con delibera di giunta comunale n. 165 del 6.7.2022, ha approvato definitivamente il piano, replicando alle osservazioni presentate dalla ricorrente.
Il piano prevede che la strada non venga più realizzata lungo il confine est dei due ambiti, bensì all'interno degli stessi, destinando a tale scopo quella che doveva essere N. 00847/2022 REG.RIC.
la strada interna all'ambito P14 A, e prolungandola verso sud all'interno dell'ambito
P14 B, fino a raggiungere la rotonda prevista al limite sud di tale ambito.
Quanto all'area verde da cedere al Comune, essa è stata ampliata nella parte nord
(comprendendovi una porzione di area che avrebbe dovuto essere occupata dalla strada originariamente prevista), mentre è stata ristretta nella parte sud (con corrispondente estensione in tale parte dell'ambito P14 B).
4.- La ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione del piano con ricorso notificato il 4.10.2022 e depositato il 14.10.2022, perché ritiene che essa comprometta in modo significativo l'appetibilità commerciale e quindi il valore dei suoi immobili.
Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata.
Depositate le memorie e le repliche ex art. 73 c.p.a., all'udienza pubblica del 6.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia un vizio di incompetenza sostenendo che il piano attuativo dell'ambito P14 B, siccome risulta difforme dal PGT, introdurrebbe una variante, e per tale ragione non avrebbe potuto essere adottato e approvato dalla giunta comunale, ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 14 l.r.
12/2005, ma avrebbe dovuto essere adottato e approvato dal consiglio comunale, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione.
Secondo la ricorrente, la difformità dal PGT consisterebbe nel fatto che l'area destinata a servizi risulta diversa da quella individuata in colore verde scuro nella tavola PR02_q10, e tale individuazione non può considerarsi meramente indicativa, perché l'art. 33.14.4 delle NTA prevede, con norma speciale relativa proprio ai due
AUTR in questione, che “Lo standard indicato graficamente nelle tavole di piano deve essere obbligatoriamente ceduto gratuitamente per l'intera superficie indicata”. N. 00847/2022 REG.RIC.
In sostanza, secondo la ricorrente, il mero fatto che l'area destinata a servizi abbia un perimetro diverso da quello tracciato nella citata tavola di PGT, indipendentemente dal fatto che la sua superficie non sia inferiore, comporterebbe una difformità dal PGT tale da integrare una variante.
2.- Il motivo è infondato.
2.1.- La disposizione generale dell'art. 41 delle NTA prevede che “- All'interno dei perimetri delle lottizzazioni convenzionate, l'ubicazione degli ambiti destinati a
Servizi hanno, nella planimetria di P.G.T. un carattere indicativo. - Il progetto di attuazione di un Piano Attuativo, dovrà comprendere anche lo studio planivolumetrico delle attrezzature relative agli ambiti - immobili destinati a Servizio che sarà dimensionato secondo le dotazioni unitarie minime previste dal Piano dei
Servizi o secondo la maggiore misura risultante graficamente dalle tavole di piano”.
La disposizione stabilisce quindi che, sull'ubicazione delle aree a servizi, la planimetria di PGT ha carattere indicativo, mentre la dimensione di tali aree deve essere pari a quella minima prevista dal Piano dei Servizi, o a quella risultante graficamente dalle tavole di piano, se maggiore.
2.2.- La disposizione speciale dell'art. 33.14.4 delle NTA, riguardante i due AUTR in questione, nel prevedere che “Lo standard indicato graficamente nelle tavole di piano deve essere obbligatoriamente ceduto gratuitamente per l'intera superficie indicata”, non costituisce una deroga alla disposizione generale sopra ricordata, nel senso che, per i due AUTR de quibus, l'ubicazione dell'area a servizi nella planimetria di PGT sia strettamente vincolante, anziché meramente indicativa. Nulla infatti, nella disposizione speciale, ne consente una simile interpretazione, quando invece una così rilevante deroga alla disposizione generale dovrebbe risultare in modo chiaro e univoco. L'espressione “standard indicato graficamente” si riferisce alla sola indicazione quantitativa, cioè alla dimensione dell'area a servizi, con espressione simile a quella nell'art. 41 di “misura risultante graficamente”. Inoltre N. 00847/2022 REG.RIC.
quell'espressione va collegata alla parte finale della disposizione, la quale prevede che lo “standard indicato graficamente” debba essere ceduto al Comune “per l'intera superficie indicata”: ciò conferma ulteriormente che l'aggettivo “indicato” riguarda la sola indicazione della superficie, e non anche quella dell'ubicazione.
2.3.- Chiarita la portata delle prescrizioni delle NTA sull'ubicazione e sulle dimensioni dell'area a servizi, occorre verificare se esse sono state rispettate nel piano attuativo approvato, oppure no.
2.4.- Quanto alla dimensione, la tabella contenuta nell'art. 33.14.4 delle NTA prevede che, in base al Piano dei Servizi, la superficie minima da destinare a servizi per l'AUTR P14 B è di 2.514,29 mq, mentre dalla tavola di PGT risulta una superficie maggiore, pari a 6.771 mq: ne consegue che, ai sensi dell'art. 41 della NTA sopra citato, dovendosi considerare tra le due la superficie maggiore, la superficie da destinare a servizi deve essere almeno pari a 6.771 mq.
Ebbene, il piano attuativo presentato da RA AN e approvato dal Comune prevede che l'area verde da cedere al Comune abbia una superficie di 6.782 mq, più del minimo prescritto dall'art. 41 delle NTA, che quindi è rispettato.
2.5.- Quanto all'ubicazione, l'area verde ha una forma diversa rispetto a quella prevista dalla tavola di PGT, perché risulta più larga nella parte nord (in corrispondenza dell'AUTR P14 A) e più stretta nella parte sud (in corrispondenza dell'AUTR P14 B), come si evince dalla tavola 4 di progetto (doc. 6 della controinteressata).
Tuttavia questa difformità non è rilevante, perché, come si è detto, l'ubicazione prevista nella planimetria del PGT ha carattere meramente indicativo.
La diversa forma dell'area verde non incide sull'idoneità dell'area stessa ad assolvere la sua funzione di “cuscinetto” tra la nuova zona residenziale, a ovest, e la zona agricola, a est. Infatti, in corrispondenza dell'ambito di proprietà della ricorrente, che determina il suo interesse ad agire in giudizio, l'area verde risulta più ampia, e pertanto N. 00847/2022 REG.RIC.
la funzione di cuscinetto è rafforzata, tranne in una piccola porzione all'estremità sud- est dell'ambito. In quest'ultima porzione, come pure in corrispondenza dell'ambito di proprietà della controinteressata, l'area verde risulta invece assottigliata, e tuttavia non può considerarsi illogica né irragionevole la valutazione del Comune – connotata nella materia urbanistica da ampia discrezionalità – secondo la quale, anche in tal modo,
l'area verde conserva la sua idoneità a fungere da cuscinetto tra la zona residenziale e quella agricola.
2.6.- Il piano attuativo ha dunque rispettato le previsioni del PGT, e non le ha modificate, sicché la competenza ad adottarlo e approvarlo era della giunta comunale,
e non del consiglio, ai sensi dell'art. 14 l.r. 12/2005.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 33.14.4 delle NTA, sostenendo che tale disposizione non specifichi, in termini numerici, una superficie precisa da cedere, ma rinvii per la sua identificazione alla tavola di piano, tanto che stabilisce che “le misurazioni delle aree inserite nelle tavole di P.G.T. ed indicate nella tabella sono da intendersi come indicative, fanno fede le superfici reali a seguito di misurazioni in loco”.
4.- La censura è infondata, perché proprio dalla tavola di piano emerge che la superficie dell'area verde ivi indicata era di 6.771 mq, come risulta dalla già citata tavola 4 di progetto dell'AUTR P14 B (doc. 6 della controinteressata), senza che la ricorrente abbia contestato in alcun modo la veridicità di questo dato numerico, cioè la sua corrispondenza alla superficie reale.
La disposizione citata dalla ricorrente sulla natura indicativa delle misurazioni delle aree si riferisce alle misurazioni riportate nella tabella contenuta all'interno della disposizione stessa, che riguardano le superfici dei due AUTR, e non l'area da destinare a verde.
5.- Sempre con il secondo motivo la ricorrente lamenta che, con la modifica della forma dell'area verde, la parte sud-est del proprio ambito viene a confinare a est non N. 00847/2022 REG.RIC.
più con l'area verde, bensì con gli immobili residenziali dell'ambito della controinteressata, mentre l'area di mitigazione a verde sarebbe drasticamente ridotta.
6.- Anche questa censura è infondata.
6.1.- Secondo la tavola di PGT, la porzione sud-est dell'ambito della ricorrente si sarebbe trovata, a est, a confine con la strada da realizzare, e, dopo la strada, ci sarebbe stata l'area verde.
Con il contestato piano attuativo della controinteressata, invece, la porzione sud-est dell'ambito della ricorrente si trova, a est, a confine con l'ambito residenziale della controinteressata, e, dopo di esso, c'è l'area verde, con una larghezza minore in quel punto rispetto alla tavola di PGT.
È dunque vero che l'area verde, in corrispondenza della porzione sud-est dell'ambito della ricorrente, è stata ridotta rispetto alla tavola di PGT, ma non può considerarsi irragionevole la valutazione discrezionale del Comune secondo la quale essa conserva comunque la sua idoneità a fungere da cuscinetto tra la zona residenziale e quella agricola (come si è già detto a proposito del primo motivo).
6.2.- Peraltro tale idoneità non va valutata considerando quella specifica e ridotta porzione dell'ambito, che interessa alla ricorrente, ma va valutata considerando i due ambiti nel loro complesso.
6.3.- Oltretutto, quand'anche si volesse operare la valutazione ponendosi esclusivamente nell'ottica dell'ambito della ricorrente, se è vero che la porzione sud- est di quell'ambito viene ad avere una fascia a verde di minore larghezza, tuttavia la restante e ben più ampia porzione di quel medesimo ambito viene ad avere, al contrario, una fascia a verde di larghezza maggiore.
6.4.- Va infine considerato che la porzione sud-est dell'ambito della ricorrente, che secondo la sua tesi sarebbe pregiudicata dal piano attuativo dell'ambito B, non ha edifici, come si vede dalle tavole di cui al doc. 9 della ricorrente. Questa circostanza rileva sia sotto il profilo della ragionevolezza della valutazione del Comune per la N. 00847/2022 REG.RIC.
quale, nonostante il restringimento in quella zona, l'area verde rimane adeguata ad assolvere la sua funzione di cuscinetto (ragionevolezza che risulta rafforzata dalla circostanza in questione), sia sotto il profilo dell'interesse della ricorrente a censurare la delibera impugnata: il suo ambito, infatti, nella parte in cui ci sono gli edifici, viene ad avere una fascia di rispetto maggiore, mentre detta fascia di rispetto è stata ristretta solo dove gli edifici non ci sono.
6.5.- Non risulta quindi vero l'assunto della ricorrente secondo cui la nuova forma dell'area verde penalizzerebbe i suoi edifici rendendoli meno appetibili dal punto di vista commerciale.
7.- Con il terzo motivo la ricorrente, oltre a ribadire che sarebbe venuta meno la funzione di “filtro” dell'area verde (censura della cui infondatezza si è già detto a proposito del primo motivo), sostiene che le scelte viabilistiche approvate nei piani attuativi della ricorrente e della controinteressata appaiano fra loro inconciliabili.
Infatti la strada individuata nell'ambito B, che la ricorrente qualifica come strada a scorrimento primario, dovrebbe allacciarsi alla strada interna all'ambito A, la quale però sarebbe inadeguata a tale scopo, perché progettata con una larghezza insufficiente a reggere il peso insediativo del comparto adiacente; sulla stessa, inoltre, si affacciano numerosi accessi carrai e pedonali, nonché parcheggi ad uso esclusivo dei fabbricati residenziali prospicienti, che non consentirebbero di allargare ulteriormente il sedime stradale per assorbire un transito veicolare più intenso proveniente dal comparto confinante.
Il Comune, in sede di approvazione del piano della RA AN, nel controdedurre alle osservazioni della ricorrente, si sarebbe concentrato sulla formale qualificazione delle strade all'interno del comparto, omettendo di esprimersi sull'inadeguatezza della strada interna all'ambito A ad assumersi il maggior carico urbanistico della viabilità prevista nell'ambito B. N. 00847/2022 REG.RIC.
Peraltro di tale inadeguatezza il Comune sarebbe consapevole, come proverebbe il fatto che, a pag. 5 della delibera impugnata, afferma che le aree già cedute gratuitamente dalla società ricorrente per la realizzazione della viabilità a nord-est dell'ambito A (strada e rotatoria) saranno in futuro funzionali a un “organico collegamento viario tra la viabilità posta all'interno del citato comparto AUTR P 14-
A e la futura viabilità extracomparto come previsto nel PGT”. Tale affermazione, secondo la ricorrente, confermerebbe che la previsione di un solo tracciato viario all'interno dell'ambito B è inadeguata a gestire il flusso veicolare dei due ambiti, e dimostrerebbe che il Comune non ha effettiva contezza del fatto che la futura viabilità extracomparto “come prevista dal PGT” non possa trovare più attuazione con il nuovo piano attuativo, perché, laddove il PGT prevedeva tale viabilità, il suddetto piano ha previsto la realizzazione di un immobile e di giardini ad esso pertinenziali.
8.- Nemmeno questa censura può essere accolta.
8.1.- Va premesso che, ai sensi dell'art. 15 delle NTA, “le indicazioni relative alla viabilità di progetto o d'adeguamento indicate nelle tavole grafiche di piano hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate e modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce d'arretramento e di rispetto stradale”.
8.2.- La modifica alla viabilità proposta dal piano attuativo del comparto B è stata approvata dal Comune con la seguente motivazione, in risposta alle osservazioni della
IL: «Nel merito di quanto argomentato da parte della Soc. IL S.r.l. nella nota depositata si premette che non risulta agli atti riscontrabile documentazione che individui la nuova viabilità interna ai due piani attuativi AUTR-P 14A e AUTR-P 14B come “viabilità di carattere primario di scorrimento”. Peraltro, valutate le caratteristiche intrinseche della stessa strada e considerata la sua localizzazione all'interno di un più vasto contesto edificato posto all'interno del tessuto urbano N. 00847/2022 REG.RIC.
consolidato, si ritiene che la stessa possa essere correttamente classificata quale strada interna di quartiere.
Viabilità interna di quartiere che prevede un idoneo collegamento (attraverso realizzazione di nuova rotatoria) al tracciato viario secondario rappresentato dal via
Colli Storici, come previsto nel Documento di Piano, la quale a sua volta permette il collegamento sia con la viabilità di scorrimento veloce (tangenziale esterna S.P.
Brescia – Verona e tracciato autostradale A4 casello di Sirmione) che con la viabilità che collega l'abitato della cittadina.
Nello specifico si ritiene possa essere individuata quale viabilità avente funzione prioritaria di collegamento alle principali arterie, quella interessante le seguenti direttrici:
- la direttrice viaria individuata da Viale Marconi- Viale Dal Molin – Viale Agello, che ha inizio dal casello autostradale di Desenzano, permettendo il collegamento con la minitangenziale in direzione Salò, continuando poi in direzione parallela al lago verso Sirmione, intercettando in detta direzione anche Via Colli Storici;
- la direttrice individuata da Viale Michelangelo - Via Giovanni XXIII, percorso che attraversa centralmente l'abitato della cittadina;
- la direttrice rappresentata da Via Minitangenziale, che collega Desenzano del
Garda alla sponda ovest del lago in direzione Salò».
A fronte di questa articolata motivazione del Comune sulla qualificazione della strada in questione come strada interna di quartiere, e non come strada a scorrimento primario, la IL, nel ricorso, si è limitata a ribadire la sua tesi secondo la quale si tratterebbe di strada a scorrimento primario, senza sottoporre a specifica critica la motivazione addotta in contrario dal Comune, e senza portare alcun elemento a fondamento di quella sua tesi. N. 00847/2022 REG.RIC.
8.3.- Anche la pretesa inadeguatezza della strada interna all'ambito A ad assumersi il maggior carico urbanistico della viabilità prevista nell'ambito B non è stata dimostrata in alcun modo dalla ricorrente.
8.3.1.- Anzi, la tesi della ricorrente è smentita dal fatto che, a quanto risulta dalla tabella contenuta nell'art. 33.14.4 delle NTA, gli abitanti stimati nell'ambito A sono
40 e quelli nell'ambito B sono 62,86: il che è coerente col fatto che si tratta di ambiti residenziali a bassa densità, come emerge sia dalla tavola di PGT, sia dallo stesso art. 33 delle NTA, rubricato appunto “Ambiti residenziali consolidati a bassa densità”. In sostanza, con il piano attuativo dell'ambito B contestato dalla ricorrente, la strada interna all'ambito A viene a sopportare il carico aggiuntivo del traffico derivante da soli 63 abitanti in più, ed è inverosimile che quella strada non sia idonea a sostenere un carico aggiuntivo tanto modesto.
Peraltro, come osservato dalla controinteressata nelle sue difese, è ragionevole credere che i residenti dell'ambito B (stimati in 63) percorreranno la strada interna al medesimo comparto principalmente in direzione sud, verso via dei Colli Storici, la quale poi “permette il collegamento sia con la viabilità di scorrimento veloce
(tangenziale esterna S.P. Brescia – Verona e tracciato autostradale A4 casello di
Sirmione) che con la viabilità che collega l'abitato della cittadina”, come evidenziato nella delibera impugnata, e che invece solo in misura più ridotta percorreranno la strada interna al comparto B dirigendosi a nord e immettendosi così nella strada interna al comparto A.
8.3.2.- Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non dimostra affatto l'inadeguatezza della strada l'affermazione, contenuta alla fine di pag. 5 della delibera impugnata, secondo cui la già avvenuta cessione dalla IL al Comune di una porzione di area all'interno del comparto A “risulta funzionale ad un futuro ed organico collegamento viario tra la viabilità posta all'interno del citato comparto N. 00847/2022 REG.RIC.
AUTR P 14 A e la futura viabilità di quartiere extra-comparto come previsto dal PGT vigente”.
Con questa affermazione il Comune ha detto soltanto che la strada interna al comparto sarà collegata alla futura viabilità di quartiere extra-comparto, ma non ha detto affatto che tale collegamento sarà necessario a causa dell'inadeguatezza della strada interna al comparto: quest'ultima è una mera illazione della ricorrente.
La “futura viabilità di quartiere extra-comparto” prevista dal PGT vigente, alla quale fa riferimento il passo della delibera qui in esame, non è la strada che, nella tavola di
PGT, era previsto corresse lungo il confine est dei due AUTR P14, ma è la strada che, sempre secondo la tavola del PGT, è previsto parta a nord del comparto, proprio dalla rotonda che deve essere realizzata sull'area ceduta al Comune dalla IL, e corra verso nord, fino a raccordarsi con via Adriano e con la strada vicinale delle Quaine.
Non è quindi vero che – come sostenuto dalla ricorrente – il passo in questione dimostri che il Comune non ha contezza del fatto che la strada, che nella tavola di PGT era collocata lungo il confine est dei due AUTR, non possa più essere realizzata dopo l'approvazione del piano attuativo dell'ambito B.
8.4.- Quest'ultima considerazione rende evidente che la cessione gratuita, da IL al Comune, delle aree destinate a realizzare una strada e una rotonda a nord dell'ambito A, cessione avvenuta in esecuzione del piano attuativo relativo a tale ambito, non risulta inutile per effetto del piano attuativo dell'ambito B, ma mantiene inalterato il suo scopo di consentire il collegamento tra la strada interna al comparto e la futura strada extra comparto che andrà verso nord fino a via Adriano e alla strada vicinale delle Quaine.
9.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate tra tutte le parti. N. 00847/2022 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED NG RI
IL SEGRETARIO N. 00847/2022 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 00416 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00847/2022 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2022, proposto da
IL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Luigi Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto presso il loro studio in Brescia, via Diaz n. 28;
contro
Comune di Desenzano del Garda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Gorlani, con domicilio eletto presso il suo studio in
Brescia, via Romanino n. 16;
nei confronti N. 00847/2022 REG.RIC.
RA AN s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga e Nicola Luigi Baciga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera della giunta comunale di Desenzano del Garda n. 165 del 6.7.2022, recante l'approvazione del piano attuativo denominato “AUTR–P14 sub B”, relativo ad aree ubicate in località Tassere di proprietà della RA AN s.r.l.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Desenzano del Garda e della
RA AN s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con delibera di consiglio comunale n. 13 del 24.3.2017 è stata approvata la variante al piano di governo del territorio (“PGT”) del Comune di Desenzano del Garda, che, all'art. 33.14.4 delle norme tecniche di attuazione (“NTA”) del piano delle regole
(“PdR”), ha previsto lo stralcio dell'ambito denominato PII 4 Tassere, con riperimetrazione e ridimensionamento in due ambiti urbani di trasformazione residenziale (“AUTR”) denominati AUTR-P14 sub A e AUTR-P14 sub B, esattamente individuati nell'elaborato del PdR denominato tavola PR02_q10. La N. 00847/2022 REG.RIC.
ricorrente e la controinteressata sono proprietarie rispettivamente delle aree inserite nell'ambito sub A e sub B.
Era prevista la costruzione di una strada lungo il confine est dei due ambiti, con una rotonda all'estremità nord e un'altra all'estremità sud (all'incrocio con via dei Colli
Storici), e la realizzazione, a est della strada, di un'area verde (individuata in colore verde scuro nella citata tavola PR02_q10), destinata a costituire un filtro tra la nuova zona residenziale, a ovest, e la zona agricola, a est.
Il citato art. 33.14.4 delle NTA prevedeva anche che “Lo standard indicato graficamente nelle tavole di piano deve essere obbligatoriamente ceduto gratuitamente per l'intera superficie indicata”.
Era prevista infine una strada interna all'ambito P14 sub A, parallela alla strada di cui s'è detto.
2.- In data 6.7.2018 la IL s.r.l. ha depositato domanda di approvazione del piano attuativo relativo all'AUTR P-14 sub A, che è stato adottato con delibera di giunta comunale n. 353 del 19.11.2018 e definitivamente approvato con delibera di giunta comunale n. 30 del 4.2.2020.
Ne è seguita in data 18.11.2020 la stipula della convenzione urbanistica fra la ricorrente e il Comune, mediante la quale sono state anche cedute gratuitamente al
Comune le aree destinate a servizi ai sensi dell'art. 33.14.4 delle NTA.
3.- Nel 2021 anche la RA AN s.r.l. ha dato corso alla procedura volta all'approvazione del piano attuativo inerente all'ambito di trasformazione P-14 sub B.
Tale piano è stato adottato con delibera di giunta comunale n. 128 del 10.5.2022, e la
IL ha presentato specifiche osservazioni in data 16.6.2022, ma il Comune, con delibera di giunta comunale n. 165 del 6.7.2022, ha approvato definitivamente il piano, replicando alle osservazioni presentate dalla ricorrente.
Il piano prevede che la strada non venga più realizzata lungo il confine est dei due ambiti, bensì all'interno degli stessi, destinando a tale scopo quella che doveva essere N. 00847/2022 REG.RIC.
la strada interna all'ambito P14 A, e prolungandola verso sud all'interno dell'ambito
P14 B, fino a raggiungere la rotonda prevista al limite sud di tale ambito.
Quanto all'area verde da cedere al Comune, essa è stata ampliata nella parte nord
(comprendendovi una porzione di area che avrebbe dovuto essere occupata dalla strada originariamente prevista), mentre è stata ristretta nella parte sud (con corrispondente estensione in tale parte dell'ambito P14 B).
4.- La ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione del piano con ricorso notificato il 4.10.2022 e depositato il 14.10.2022, perché ritiene che essa comprometta in modo significativo l'appetibilità commerciale e quindi il valore dei suoi immobili.
Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata.
Depositate le memorie e le repliche ex art. 73 c.p.a., all'udienza pubblica del 6.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia un vizio di incompetenza sostenendo che il piano attuativo dell'ambito P14 B, siccome risulta difforme dal PGT, introdurrebbe una variante, e per tale ragione non avrebbe potuto essere adottato e approvato dalla giunta comunale, ai sensi dei primi quattro commi dell'art. 14 l.r.
12/2005, ma avrebbe dovuto essere adottato e approvato dal consiglio comunale, ai sensi del comma 5 della medesima disposizione.
Secondo la ricorrente, la difformità dal PGT consisterebbe nel fatto che l'area destinata a servizi risulta diversa da quella individuata in colore verde scuro nella tavola PR02_q10, e tale individuazione non può considerarsi meramente indicativa, perché l'art. 33.14.4 delle NTA prevede, con norma speciale relativa proprio ai due
AUTR in questione, che “Lo standard indicato graficamente nelle tavole di piano deve essere obbligatoriamente ceduto gratuitamente per l'intera superficie indicata”. N. 00847/2022 REG.RIC.
In sostanza, secondo la ricorrente, il mero fatto che l'area destinata a servizi abbia un perimetro diverso da quello tracciato nella citata tavola di PGT, indipendentemente dal fatto che la sua superficie non sia inferiore, comporterebbe una difformità dal PGT tale da integrare una variante.
2.- Il motivo è infondato.
2.1.- La disposizione generale dell'art. 41 delle NTA prevede che “- All'interno dei perimetri delle lottizzazioni convenzionate, l'ubicazione degli ambiti destinati a
Servizi hanno, nella planimetria di P.G.T. un carattere indicativo. - Il progetto di attuazione di un Piano Attuativo, dovrà comprendere anche lo studio planivolumetrico delle attrezzature relative agli ambiti - immobili destinati a Servizio che sarà dimensionato secondo le dotazioni unitarie minime previste dal Piano dei
Servizi o secondo la maggiore misura risultante graficamente dalle tavole di piano”.
La disposizione stabilisce quindi che, sull'ubicazione delle aree a servizi, la planimetria di PGT ha carattere indicativo, mentre la dimensione di tali aree deve essere pari a quella minima prevista dal Piano dei Servizi, o a quella risultante graficamente dalle tavole di piano, se maggiore.
2.2.- La disposizione speciale dell'art. 33.14.4 delle NTA, riguardante i due AUTR in questione, nel prevedere che “Lo standard indicato graficamente nelle tavole di piano deve essere obbligatoriamente ceduto gratuitamente per l'intera superficie indicata”, non costituisce una deroga alla disposizione generale sopra ricordata, nel senso che, per i due AUTR de quibus, l'ubicazione dell'area a servizi nella planimetria di PGT sia strettamente vincolante, anziché meramente indicativa. Nulla infatti, nella disposizione speciale, ne consente una simile interpretazione, quando invece una così rilevante deroga alla disposizione generale dovrebbe risultare in modo chiaro e univoco. L'espressione “standard indicato graficamente” si riferisce alla sola indicazione quantitativa, cioè alla dimensione dell'area a servizi, con espressione simile a quella nell'art. 41 di “misura risultante graficamente”. Inoltre N. 00847/2022 REG.RIC.
quell'espressione va collegata alla parte finale della disposizione, la quale prevede che lo “standard indicato graficamente” debba essere ceduto al Comune “per l'intera superficie indicata”: ciò conferma ulteriormente che l'aggettivo “indicato” riguarda la sola indicazione della superficie, e non anche quella dell'ubicazione.
2.3.- Chiarita la portata delle prescrizioni delle NTA sull'ubicazione e sulle dimensioni dell'area a servizi, occorre verificare se esse sono state rispettate nel piano attuativo approvato, oppure no.
2.4.- Quanto alla dimensione, la tabella contenuta nell'art. 33.14.4 delle NTA prevede che, in base al Piano dei Servizi, la superficie minima da destinare a servizi per l'AUTR P14 B è di 2.514,29 mq, mentre dalla tavola di PGT risulta una superficie maggiore, pari a 6.771 mq: ne consegue che, ai sensi dell'art. 41 della NTA sopra citato, dovendosi considerare tra le due la superficie maggiore, la superficie da destinare a servizi deve essere almeno pari a 6.771 mq.
Ebbene, il piano attuativo presentato da RA AN e approvato dal Comune prevede che l'area verde da cedere al Comune abbia una superficie di 6.782 mq, più del minimo prescritto dall'art. 41 delle NTA, che quindi è rispettato.
2.5.- Quanto all'ubicazione, l'area verde ha una forma diversa rispetto a quella prevista dalla tavola di PGT, perché risulta più larga nella parte nord (in corrispondenza dell'AUTR P14 A) e più stretta nella parte sud (in corrispondenza dell'AUTR P14 B), come si evince dalla tavola 4 di progetto (doc. 6 della controinteressata).
Tuttavia questa difformità non è rilevante, perché, come si è detto, l'ubicazione prevista nella planimetria del PGT ha carattere meramente indicativo.
La diversa forma dell'area verde non incide sull'idoneità dell'area stessa ad assolvere la sua funzione di “cuscinetto” tra la nuova zona residenziale, a ovest, e la zona agricola, a est. Infatti, in corrispondenza dell'ambito di proprietà della ricorrente, che determina il suo interesse ad agire in giudizio, l'area verde risulta più ampia, e pertanto N. 00847/2022 REG.RIC.
la funzione di cuscinetto è rafforzata, tranne in una piccola porzione all'estremità sud- est dell'ambito. In quest'ultima porzione, come pure in corrispondenza dell'ambito di proprietà della controinteressata, l'area verde risulta invece assottigliata, e tuttavia non può considerarsi illogica né irragionevole la valutazione del Comune – connotata nella materia urbanistica da ampia discrezionalità – secondo la quale, anche in tal modo,
l'area verde conserva la sua idoneità a fungere da cuscinetto tra la zona residenziale e quella agricola.
2.6.- Il piano attuativo ha dunque rispettato le previsioni del PGT, e non le ha modificate, sicché la competenza ad adottarlo e approvarlo era della giunta comunale,
e non del consiglio, ai sensi dell'art. 14 l.r. 12/2005.
3.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 33.14.4 delle NTA, sostenendo che tale disposizione non specifichi, in termini numerici, una superficie precisa da cedere, ma rinvii per la sua identificazione alla tavola di piano, tanto che stabilisce che “le misurazioni delle aree inserite nelle tavole di P.G.T. ed indicate nella tabella sono da intendersi come indicative, fanno fede le superfici reali a seguito di misurazioni in loco”.
4.- La censura è infondata, perché proprio dalla tavola di piano emerge che la superficie dell'area verde ivi indicata era di 6.771 mq, come risulta dalla già citata tavola 4 di progetto dell'AUTR P14 B (doc. 6 della controinteressata), senza che la ricorrente abbia contestato in alcun modo la veridicità di questo dato numerico, cioè la sua corrispondenza alla superficie reale.
La disposizione citata dalla ricorrente sulla natura indicativa delle misurazioni delle aree si riferisce alle misurazioni riportate nella tabella contenuta all'interno della disposizione stessa, che riguardano le superfici dei due AUTR, e non l'area da destinare a verde.
5.- Sempre con il secondo motivo la ricorrente lamenta che, con la modifica della forma dell'area verde, la parte sud-est del proprio ambito viene a confinare a est non N. 00847/2022 REG.RIC.
più con l'area verde, bensì con gli immobili residenziali dell'ambito della controinteressata, mentre l'area di mitigazione a verde sarebbe drasticamente ridotta.
6.- Anche questa censura è infondata.
6.1.- Secondo la tavola di PGT, la porzione sud-est dell'ambito della ricorrente si sarebbe trovata, a est, a confine con la strada da realizzare, e, dopo la strada, ci sarebbe stata l'area verde.
Con il contestato piano attuativo della controinteressata, invece, la porzione sud-est dell'ambito della ricorrente si trova, a est, a confine con l'ambito residenziale della controinteressata, e, dopo di esso, c'è l'area verde, con una larghezza minore in quel punto rispetto alla tavola di PGT.
È dunque vero che l'area verde, in corrispondenza della porzione sud-est dell'ambito della ricorrente, è stata ridotta rispetto alla tavola di PGT, ma non può considerarsi irragionevole la valutazione discrezionale del Comune secondo la quale essa conserva comunque la sua idoneità a fungere da cuscinetto tra la zona residenziale e quella agricola (come si è già detto a proposito del primo motivo).
6.2.- Peraltro tale idoneità non va valutata considerando quella specifica e ridotta porzione dell'ambito, che interessa alla ricorrente, ma va valutata considerando i due ambiti nel loro complesso.
6.3.- Oltretutto, quand'anche si volesse operare la valutazione ponendosi esclusivamente nell'ottica dell'ambito della ricorrente, se è vero che la porzione sud- est di quell'ambito viene ad avere una fascia a verde di minore larghezza, tuttavia la restante e ben più ampia porzione di quel medesimo ambito viene ad avere, al contrario, una fascia a verde di larghezza maggiore.
6.4.- Va infine considerato che la porzione sud-est dell'ambito della ricorrente, che secondo la sua tesi sarebbe pregiudicata dal piano attuativo dell'ambito B, non ha edifici, come si vede dalle tavole di cui al doc. 9 della ricorrente. Questa circostanza rileva sia sotto il profilo della ragionevolezza della valutazione del Comune per la N. 00847/2022 REG.RIC.
quale, nonostante il restringimento in quella zona, l'area verde rimane adeguata ad assolvere la sua funzione di cuscinetto (ragionevolezza che risulta rafforzata dalla circostanza in questione), sia sotto il profilo dell'interesse della ricorrente a censurare la delibera impugnata: il suo ambito, infatti, nella parte in cui ci sono gli edifici, viene ad avere una fascia di rispetto maggiore, mentre detta fascia di rispetto è stata ristretta solo dove gli edifici non ci sono.
6.5.- Non risulta quindi vero l'assunto della ricorrente secondo cui la nuova forma dell'area verde penalizzerebbe i suoi edifici rendendoli meno appetibili dal punto di vista commerciale.
7.- Con il terzo motivo la ricorrente, oltre a ribadire che sarebbe venuta meno la funzione di “filtro” dell'area verde (censura della cui infondatezza si è già detto a proposito del primo motivo), sostiene che le scelte viabilistiche approvate nei piani attuativi della ricorrente e della controinteressata appaiano fra loro inconciliabili.
Infatti la strada individuata nell'ambito B, che la ricorrente qualifica come strada a scorrimento primario, dovrebbe allacciarsi alla strada interna all'ambito A, la quale però sarebbe inadeguata a tale scopo, perché progettata con una larghezza insufficiente a reggere il peso insediativo del comparto adiacente; sulla stessa, inoltre, si affacciano numerosi accessi carrai e pedonali, nonché parcheggi ad uso esclusivo dei fabbricati residenziali prospicienti, che non consentirebbero di allargare ulteriormente il sedime stradale per assorbire un transito veicolare più intenso proveniente dal comparto confinante.
Il Comune, in sede di approvazione del piano della RA AN, nel controdedurre alle osservazioni della ricorrente, si sarebbe concentrato sulla formale qualificazione delle strade all'interno del comparto, omettendo di esprimersi sull'inadeguatezza della strada interna all'ambito A ad assumersi il maggior carico urbanistico della viabilità prevista nell'ambito B. N. 00847/2022 REG.RIC.
Peraltro di tale inadeguatezza il Comune sarebbe consapevole, come proverebbe il fatto che, a pag. 5 della delibera impugnata, afferma che le aree già cedute gratuitamente dalla società ricorrente per la realizzazione della viabilità a nord-est dell'ambito A (strada e rotatoria) saranno in futuro funzionali a un “organico collegamento viario tra la viabilità posta all'interno del citato comparto AUTR P 14-
A e la futura viabilità extracomparto come previsto nel PGT”. Tale affermazione, secondo la ricorrente, confermerebbe che la previsione di un solo tracciato viario all'interno dell'ambito B è inadeguata a gestire il flusso veicolare dei due ambiti, e dimostrerebbe che il Comune non ha effettiva contezza del fatto che la futura viabilità extracomparto “come prevista dal PGT” non possa trovare più attuazione con il nuovo piano attuativo, perché, laddove il PGT prevedeva tale viabilità, il suddetto piano ha previsto la realizzazione di un immobile e di giardini ad esso pertinenziali.
8.- Nemmeno questa censura può essere accolta.
8.1.- Va premesso che, ai sensi dell'art. 15 delle NTA, “le indicazioni relative alla viabilità di progetto o d'adeguamento indicate nelle tavole grafiche di piano hanno valore indicativo e possono essere precisate, integrate e modificate in sede di progetto esecutivo dell'opera o di piano urbanistico attuativo, pur mantenendosi all'interno delle previste fasce d'arretramento e di rispetto stradale”.
8.2.- La modifica alla viabilità proposta dal piano attuativo del comparto B è stata approvata dal Comune con la seguente motivazione, in risposta alle osservazioni della
IL: «Nel merito di quanto argomentato da parte della Soc. IL S.r.l. nella nota depositata si premette che non risulta agli atti riscontrabile documentazione che individui la nuova viabilità interna ai due piani attuativi AUTR-P 14A e AUTR-P 14B come “viabilità di carattere primario di scorrimento”. Peraltro, valutate le caratteristiche intrinseche della stessa strada e considerata la sua localizzazione all'interno di un più vasto contesto edificato posto all'interno del tessuto urbano N. 00847/2022 REG.RIC.
consolidato, si ritiene che la stessa possa essere correttamente classificata quale strada interna di quartiere.
Viabilità interna di quartiere che prevede un idoneo collegamento (attraverso realizzazione di nuova rotatoria) al tracciato viario secondario rappresentato dal via
Colli Storici, come previsto nel Documento di Piano, la quale a sua volta permette il collegamento sia con la viabilità di scorrimento veloce (tangenziale esterna S.P.
Brescia – Verona e tracciato autostradale A4 casello di Sirmione) che con la viabilità che collega l'abitato della cittadina.
Nello specifico si ritiene possa essere individuata quale viabilità avente funzione prioritaria di collegamento alle principali arterie, quella interessante le seguenti direttrici:
- la direttrice viaria individuata da Viale Marconi- Viale Dal Molin – Viale Agello, che ha inizio dal casello autostradale di Desenzano, permettendo il collegamento con la minitangenziale in direzione Salò, continuando poi in direzione parallela al lago verso Sirmione, intercettando in detta direzione anche Via Colli Storici;
- la direttrice individuata da Viale Michelangelo - Via Giovanni XXIII, percorso che attraversa centralmente l'abitato della cittadina;
- la direttrice rappresentata da Via Minitangenziale, che collega Desenzano del
Garda alla sponda ovest del lago in direzione Salò».
A fronte di questa articolata motivazione del Comune sulla qualificazione della strada in questione come strada interna di quartiere, e non come strada a scorrimento primario, la IL, nel ricorso, si è limitata a ribadire la sua tesi secondo la quale si tratterebbe di strada a scorrimento primario, senza sottoporre a specifica critica la motivazione addotta in contrario dal Comune, e senza portare alcun elemento a fondamento di quella sua tesi. N. 00847/2022 REG.RIC.
8.3.- Anche la pretesa inadeguatezza della strada interna all'ambito A ad assumersi il maggior carico urbanistico della viabilità prevista nell'ambito B non è stata dimostrata in alcun modo dalla ricorrente.
8.3.1.- Anzi, la tesi della ricorrente è smentita dal fatto che, a quanto risulta dalla tabella contenuta nell'art. 33.14.4 delle NTA, gli abitanti stimati nell'ambito A sono
40 e quelli nell'ambito B sono 62,86: il che è coerente col fatto che si tratta di ambiti residenziali a bassa densità, come emerge sia dalla tavola di PGT, sia dallo stesso art. 33 delle NTA, rubricato appunto “Ambiti residenziali consolidati a bassa densità”. In sostanza, con il piano attuativo dell'ambito B contestato dalla ricorrente, la strada interna all'ambito A viene a sopportare il carico aggiuntivo del traffico derivante da soli 63 abitanti in più, ed è inverosimile che quella strada non sia idonea a sostenere un carico aggiuntivo tanto modesto.
Peraltro, come osservato dalla controinteressata nelle sue difese, è ragionevole credere che i residenti dell'ambito B (stimati in 63) percorreranno la strada interna al medesimo comparto principalmente in direzione sud, verso via dei Colli Storici, la quale poi “permette il collegamento sia con la viabilità di scorrimento veloce
(tangenziale esterna S.P. Brescia – Verona e tracciato autostradale A4 casello di
Sirmione) che con la viabilità che collega l'abitato della cittadina”, come evidenziato nella delibera impugnata, e che invece solo in misura più ridotta percorreranno la strada interna al comparto B dirigendosi a nord e immettendosi così nella strada interna al comparto A.
8.3.2.- Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non dimostra affatto l'inadeguatezza della strada l'affermazione, contenuta alla fine di pag. 5 della delibera impugnata, secondo cui la già avvenuta cessione dalla IL al Comune di una porzione di area all'interno del comparto A “risulta funzionale ad un futuro ed organico collegamento viario tra la viabilità posta all'interno del citato comparto N. 00847/2022 REG.RIC.
AUTR P 14 A e la futura viabilità di quartiere extra-comparto come previsto dal PGT vigente”.
Con questa affermazione il Comune ha detto soltanto che la strada interna al comparto sarà collegata alla futura viabilità di quartiere extra-comparto, ma non ha detto affatto che tale collegamento sarà necessario a causa dell'inadeguatezza della strada interna al comparto: quest'ultima è una mera illazione della ricorrente.
La “futura viabilità di quartiere extra-comparto” prevista dal PGT vigente, alla quale fa riferimento il passo della delibera qui in esame, non è la strada che, nella tavola di
PGT, era previsto corresse lungo il confine est dei due AUTR P14, ma è la strada che, sempre secondo la tavola del PGT, è previsto parta a nord del comparto, proprio dalla rotonda che deve essere realizzata sull'area ceduta al Comune dalla IL, e corra verso nord, fino a raccordarsi con via Adriano e con la strada vicinale delle Quaine.
Non è quindi vero che – come sostenuto dalla ricorrente – il passo in questione dimostri che il Comune non ha contezza del fatto che la strada, che nella tavola di PGT era collocata lungo il confine est dei due AUTR, non possa più essere realizzata dopo l'approvazione del piano attuativo dell'ambito B.
8.4.- Quest'ultima considerazione rende evidente che la cessione gratuita, da IL al Comune, delle aree destinate a realizzare una strada e una rotonda a nord dell'ambito A, cessione avvenuta in esecuzione del piano attuativo relativo a tale ambito, non risulta inutile per effetto del piano attuativo dell'ambito B, ma mantiene inalterato il suo scopo di consentire il collegamento tra la strada interna al comparto e la futura strada extra comparto che andrà verso nord fino a via Adriano e alla strada vicinale delle Quaine.
9.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Considerata la peculiarità della vicenda, le spese possono essere compensate tra tutte le parti. N. 00847/2022 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG RI, Presidente
Giovanni Giardino, Primo Referendario
Alessandro ED, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED NG RI
IL SEGRETARIO N. 00847/2022 REG.RIC.