Articolo 6 della Legge 24 luglio 1959, n. 592
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 agosto 1959
Art. 6.
Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa della scuola e' affidato a due revisori di conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della scuola.
I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.
Entrata in vigore il 25 agosto 1959