Articolo 2 della Legge 29 gennaio 1934, n. 274
Articolo 1
Versione
18 marzo 1934
Art. 2.

La presente legge entrera' in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti agli articoli 26 e 30 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - De Francisci - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.


Entrata in vigore il 18 marzo 1934