Art. 2.
La presente legge entrera' in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti agli articoli 26 e 30 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
La presente legge entrera' in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti agli articoli 26 e 30 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.