Articolo 11 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 luglio 1952
Art. 11.
Nel caso di urgente necessita' di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre l'applicazione temporanea di impiegati da un Archivio ad altro Archivio notarile.
L'applicazione dello stesso impiegato non puo' peraltro durare oltre un anno, ne' puo' essere rinnovata se non sia decorso almeno un biennio dal termine dell'applicazione precedente.
Entrata in vigore il 1 luglio 1952