Ordinanza collegiale 14 ottobre 2024
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00663/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02047/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Liuzzo Scorpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di AN, domiciliataria ex lege in AN, Via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2021, di accertamento definitivo dell’indebita percezione di contributi comunitari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2021, l’Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura ha intimato al sig. -OMISSIS- di restituire la somma di € 104.742, 96, oltre interessi, in ragione dell’indebita percezione di contributi comunitari erogati per le campagne 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.
Nello specifico, sulla base degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia ha rilevato che il produttore ha denunciato nelle proprie dichiarazioni di consistenza aziendale il possesso di terreni di cui non aveva la disponibilità, con uno scostamento oggettivo tra superficie dichiarata e superficie determinata pari alle seguenti percentuali:
- 41,67% per la Du 2005, generando un importo a debito di € 18.053,21;
- 47,47% per la Du 2006, generando un importo a debito di € 18.175,64;
- 56,44% per la Du 2007, generando un importo a debito di € 17.744,44;
- 54,16% per la Du 2008, generando un importo a debito di € 17.440,70;
- 39,85% per la Du 2009, generando un importo a debito di € 16.601,90;
- 41,92% per la Du 2010, generando un importo a debito di € 16.727,07.
Avverso la suddetta determinazione propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandola per i seguenti motivi:
I. Violazione di legge dell’articolo 3, paragrafo 1, primo e terzo comma del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 per intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria; Violazione di legge dell’art. 2946 c.c.
Col primo motivo, il ricorrente eccepisce, nella non temuta ipotesi in cui fosse accertato il carattere indebito dei contributi ottenuti, l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Agea alla restituzione dell’importo preteso;
II. Violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in quanto l’odierno ricorrente in diritto a percepire il contributo oggetto del provvedimento di accertamento in forza di titoli giudiziali assistiti da giudicato; violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 1105, 1108 e 1321 cod.civ., in quanto in tema di comproprietà, vige il principio della concorrenza di pari poteri gestori in capo a tutti i comproprietari e attesa la comunanza di interessi tra tutti i contitolari del bene medesimo, si presume il consenso di ciascuno per la locazione del bene immobile comune; indi legittimità della conduzione in virtù di contratto di affitto bilaterale regolarmente registrato del 07.08.2006.
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene di avere la disponibilità materiale e giuridica delle particelle dichiarate nelle domande per gli anni 2005-2010, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato;
III. Violazione di legge ed in particolare omessa applicazione del disposto dell’art. 1 bis com. 12 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazione nella legge 11.08.2014 n. 116.
Col terzo motivo, il ricorrente ribadisce di aver legittimamente percepito i contributi comunitari, posto che per i terreni censiti al foglio -OMISSIS- agro di -OMISSIS- estesi complessivamente ha 8.62 non sarebbe stato necessario disporre di un titolo di conduzione ex art. 1 bis , comma 12, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91;
IV. Legittimità dei contributi percepiti ex art. 9 com. 2 del D.M. del 20.03.2015, violazione di legge in relazione al disposto citato.
Col quarto motivo, il ricorrente sostiene che gli aiuti debbano intendersi legittimamente erogati in quanto per i terreni, per i quali è contestata l’esistenza di un valido titolo di conduzione, non vi sarebbe prova dell’opposizione da parte dei legittimi proprietari alla loro indicazione nella domanda di aiuto, così come previsto dall’art. 9, comma 2, del D.M. 20 marzo 2015;
V. Violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 2700 cod. civ., in quanto l’odierno ricorrente in diritto a percepire il contributo oggetto del provvedimento di accertamento. Assenza di valore probatorio del verbale redatto dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS-.
Col quinto motivo, il ricorrente deduce l’irrilevanza dell’accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza, trattandosi di un mero atto investigativo;
VI. Decadenza dell’accertamento, Violazione di legge, ovvero dell’art. 73 com. 5 del REGOLAM-OMISSIS-TO (CE) N. 796/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2004 ed eccesso di potere per decadenza della potestà di accertamento del credito; violazione del principio di proporzionalità e del divieto di aggravio del procedimento, in relazione all’art. 1 legge 241/90 ed all’art. 97 cost., difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta.
Col sesto motivo, il ricorrente deduce che il primo e unico atto con cui l’Agea ha contestato il carattere indebito delle erogazioni è il provvedimento impugnato con l’odierno giudizio, con conseguente estinzione di qualsiasi pretesa restitutoria ex art. 73, comma 5, del Regolamento (CE) n. 796/2004;
VII. Violazione di legge, ovvero del REG CE 796 DEL 2004 Articolo 51 e del REG CE N. 1122 DEL 2009 Articolo 58.
In ultimo, il ricorrente sostiene che la percentuale di scostamento oggettivo tra le superfici dichiarate e le superfici sia stata determinata erroneamente.
Resiste al ricorso l’Agea, depositando documentazione.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha chiesto all’Agea di produrre prova dell’intervenuta notifica al ricorrente del provvedimento di sospensione AGEA.74772 del 26 settembre 2018 ovvero di altro atto con cui sia stato comunicato l’avvio del procedimento di sospensione e ripetizione dei contributi comunitari.
In adempimento a tale incombente istruttorio, l’Agea ha dichiarato che “ Dalle verifiche effettuate è emerso che il documento prot. Agea n. 74772 (avvio del procedimento di accertamento e unito provvedimento di sospensione ex art. 33 del D.lgs. 228/2001) è stato spedito a mezzo posta all’indirizzo “-OMISSIS-”. La comunicazione non è stata consegnata all’interessato per un errore sul comune di residenza, che, come da indirizzo indicato nel successivo provvedimento di accertamento invece recapitato, è --OMISSIS- ”.
All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Invero, “ è stato condivisibilmente chiarito che anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura opera il disposto dell’art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario - sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni -, consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate; per l’ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo, che, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., si prescrive nel termine di dieci anni...
Il termine prescrizionale decennale decorre...da quando il fatto è stato effettivamente scoperto e l’Amministrazione è stata posta nella condizione di poter esercitare il potere di recupero (cfr. Cons. Stato, sez. I, 24 maggio 2023, n. 739) ” (T.A.R. AN, (Sicilia) sez. IV, 26 agosto 2024, n. 2915).
In conseguenza, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere dalla comunicazione all’Agea del verbale elevato a carico del ricorrente dalla Guardia di Finanza di -OMISSIS- in data 22 marzo 2017, con la conseguenza che alla data di adozione del provvedimento impugnato (10 febbraio 2021) il termine di prescrizionale decennale non era decorso.
Fondato è, invece, alla luce delle risultanze dell’istruttoria, il sesto motivo di ricorso.
L’Agea ha dichiarato espressamente che “ il documento prot. Agea n. 74772 (avvio del procedimento di accertamento e unito provvedimento di sospensione ex art. 33 del D.lgs. 228/2001) è stato spedito a mezzo posta all’indirizzo “-OMISSIS-”. La comunicazione non è stata consegnata all’interessato per un errore sul comune di residenza, che, come da indirizzo indicato nel successivo provvedimento di accertamento invece recapitato, è -OMISSIS- (-OMISSIS-) ”.
Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “ il recupero dei contributi, che l’Agea e la Regione...ritengono indebitamente erogati, è sottoposto al termine decennale di prescrizione, fermo restando che per le campagne antecedenti al 1° gennaio 2010 è altresì necessario che l’autorità abbia notificato nel termine di dieci anni o, nel caso di buona fede del destinatario di quattro anni, un atto di contestazione del carattere indebito del pagamento ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 17 maggio 2024, n. 9941).
Ciò in quanto:
- da un lato, l’art. 3, par. 1, del regolamento CE-Euratom n. 2988/95, stabilisce che “[i ]l termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall’esecuzione dell’irregolarità. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni. Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l’irregolarità. [...]. La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l’irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione ”;
- dall’altro, l’art. 73, par. 5, del regolamento CE n. 796/2004, prevede che l’obbligo di restituzione degli importi indebitamente erogati “ non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell’aiuto e quella in cui l’autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni.
Tuttavia, il periodo di cui al comma precedente è ridotto a quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede ”.
Come chiarito in via giurisprudenziale, “ le diverse discipline di cui al regolamento CE-Euratom n. 2988/95 e al regolamento CE n. 796/2004 hanno carattere concorrente, nel senso che il recupero degli aiuti eurounitari indebitamente concessi è da ritenersi sottoposto: sia al regime di prescrizione dell’azione giudiziaria di ripetizione stabilito dal primo; sia al termine di decadenza relativo alla notifica per la prima volta della contestazione relativa al carattere indebito della percezione previsto dal secondo (ove ratione temporis applicabile).
Un(a)...differenza attiene al dies a quo previsto dal regolamento CE-Euratom n. 2988/95 e quello di cui al regolamento CE n. 796/2004: mentre quest’ultimo fa riferimento alla “data di pagamento dell’aiuto”, il primo àncora la decorrenza alla “esecuzione dell’irregolarità”, che “per le irregolarità permanenti o ripetute” corrisponde “al giorno in cui è cessata l’irregolarità” (vd. C.G.U.E., sez. VIII, 3 ottobre 2019, C-378/18) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 17 maggio 2024, n. 9941).
Dovendo considerare il lasso di tempo intercorso tra la data di pagamento degli aiuti e il provvedimento impugnato (che, alla luce dei risultati dell’istruttoria, costituisce il primo atto con cui l’Amministrazione ha contestato il carattere indebito delle erogazioni elargite per le campagne del 2005-2010), il Collegio non può non condividere l’eccezione d’intervenuta decadenza formulata dal ricorrente in quanto:
- il provvedimento impugnato è stato notificato il 23 settembre 2021;
- gli aiuti sono stati erogati tra il 2005 e il 2011 (ultima erogazione 30 dicembre 2011).
Il Collegio ritiene, inoltre, sussistente la buona fede del ricorrente al momento della percezione dei contributi comunitari, con conseguente applicazione del termine di decadenza quadriennale.
Ciò in quanto parte ricorrente ha prodotto una serie di documenti diretti a dimostrare il possesso di un valido titolo di conduzione dei terreni oggetto di causa, con argomentazioni che, in mancanza di contraddittorio procedimentale (in ragione della mancata comunicazione del provvedimento di sospensione) e di puntuali contestazioni nell’odierno giudizio da parte dell’Amministrazione, portano ad escludere il carattere doloso delle dichiarazioni rese.
Né può scongiurare l’effetto decadenziale il verbale della Guardia della Finanza di -OMISSIS- (che, comunque, è stato redatto solo nel 2017), essendo la norma chiara nel richiedere che sia l’autorità competente all’erogazione del contributo a notificare al beneficiario l’asserito carattere indebito del pagamento effettuato.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con annullamento del provvedimento impugnato e assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
Andrea Maisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.