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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1331/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - IB Valentia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Briatico - 00296880792
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920100000111046004 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130002144556000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130002144556000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140010361792000 SANZ. REGIONALI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180005348923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180005348923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190000325989000 SANZ. REGIONALI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-OS ha proposto appello avverso la sentenza n. 730/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di IB Valentia, depositata il 12 ottobre 2023. Il giudizio di primo grado era stato instaurato dal Comune di Briatico mediante ricorso contro l'intimazione di pagamento n.
13920229001880446/000, notificata il 14 dicembre 2022, recante un importo complessivo di € 342.442,76 relativo a tributi, sanzioni e interessi portati da diverse cartelle di pagamento. Nel giudizio di prime cure, il
Comune eccepiva, tra l'altro, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti, nonché l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante lo stato di dissesto finanziario dell'Ente dichiarato nel 2019.
I giudici di primo grado, con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, hanno accolto parzialmente il ricorso del Comune. In particolare, la Corte provinciale, applicando il principio della "ragione più liquida", ha rilevato che l'Agente della riscossione aveva depositato la prova della notifica per una sola cartella (n.
13920080001266611000 del 2008). Conseguentemente, per tutte le restanti cartelle, l'intimazione è stata dichiarata inefficace per vizio procedurale dovuto all'omessa notifica degli atti presupposti. Per l'effetto, i primi giudici hanno dichiarato prescritti i crediti relativi alle cartelle non notificate (imposta di registro 2006,
Tarsu 2009-2010, tributi regionali e sanzioni amministrative), rigettando il ricorso solo limitatamente all'unica cartella del 2008 validamente notificata e interrotta.
Avverso tale pronuncia insorge l'Agenzia delle Entrate-OS, chiedendone la riforma parziale.
L'appellante sostiene che le cartelle annullate in primo grado sarebbero state in realtà regolarmente notificate e produce, in questa sede di gravame, le relative relate di notifica unitamente agli estratti di ruolo, sostenendo la validità delle notifiche avvenute tra il 2010 e il 2019 e la conseguente interruzione dei termini prescrizionali, anche in virtù delle sospensioni COVID-19.
Si è costituito in giudizio il Comune di Briatico, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale avversaria in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dalla riforma del processo tributario, stante il divieto di nova istruttori non giustificati da causa non imputabile. Nel merito,
l'appellato ha ribadito l'inesistenza o nullità delle notifiche prodotte tardivamente e l'intervenuta prescrizione dei crediti, richiamando altresì la normativa sul dissesto finanziario che inibisce le azioni esecutive individuali per i debiti pregressi.
La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-OS è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La questione centrale della controversia riguarda la prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata. È pacifico in atti che, nel giudizio di primo grado, l'Agente della riscossione non ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, ad eccezione di quella relativa all'anno 2008, come correttamente rilevato dai primi giudici. La Corte di prime cure ha, pertanto, fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione del perfezionamento della sequenza procedimentale necessaria a rendere legittima la pretesa, dichiarando conseguentemente la prescrizione dei crediti per i quali non era stato prodotto alcun valido atto interruttivo.
Solo nell'odierno grado di appello l'Agenzia delle Entrate-OS ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle precedentemente non depositate, nel tentativo di sanare la carenza probatoria emersa in primo grado. Tuttavia, tale produzione documentale incontra l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune di Briatico, che questa Corte ritiene fondata e assorbente.
L'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. n. 220/2023, ha introdotto un regime più rigoroso in tema di nuove prove in appello, stabilendo il divieto di produrre nuovi documenti salvo che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna giustificazione in merito all'impossibilità di produrre le relate di notifica nel giudizio di primo grado. Si tratta, infatti, di documenti che erano già nella disponibilità dell'Agente della riscossione al momento della costituzione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado e che avrebbero dovuto essere tempestivamente depositati per contrastare l'eccezione di omessa notifica sollevata dal ricorrente sin dall'atto introduttivo.
La mancata produzione in primo grado, non giustificata da cause di forza maggiore, preclude l'ingresso di tali documenti nel giudizio di appello. Ne consegue che la decisione dei giudici di prime cure, che ha dichiarato l'inefficacia dell'intimazione per le cartelle non notificate e la conseguente prescrizione dei crediti ivi portati
(Imposta di registro 2006, Tarsu 2009-2010, Tassa auto 2013-2014, Sanzioni amministrative 2015), appare corretta e priva di vizi logico-giuridici. In assenza della prova della notifica degli atti presupposti, il credito azionato deve ritenersi irrimediabilmente prescritto, essendo decorsi i termini di legge (quinquennali o triennali a seconda del tributo) prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti, ivi comprese le eccezioni relative alla validità formale delle notifiche prodotte tardivamente e alle questioni inerenti il dissesto finanziario dell'Ente, stante la conferma della statuizione di prescrizione e inefficacia degli atti per le motivazioni sopra esposte.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della natura della controversia e dell'evoluzione processuale, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado. Spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1331/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - IB Valentia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune Di Briatico - 00296880792
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VIBO
VALENTIA sez. 2 e pubblicata il 12/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920100000111046004 REGISTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130002144556000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920130002144556000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920140010361792000 SANZ. REGIONALI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180005348923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180005348923000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920190000325989000 SANZ. REGIONALI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-OS ha proposto appello avverso la sentenza n. 730/2023 della Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di IB Valentia, depositata il 12 ottobre 2023. Il giudizio di primo grado era stato instaurato dal Comune di Briatico mediante ricorso contro l'intimazione di pagamento n.
13920229001880446/000, notificata il 14 dicembre 2022, recante un importo complessivo di € 342.442,76 relativo a tributi, sanzioni e interessi portati da diverse cartelle di pagamento. Nel giudizio di prime cure, il
Comune eccepiva, tra l'altro, la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione dei crediti, nonché l'improcedibilità dell'azione esecutiva stante lo stato di dissesto finanziario dell'Ente dichiarato nel 2019.
I giudici di primo grado, con la sentenza oggetto di odierna impugnazione, hanno accolto parzialmente il ricorso del Comune. In particolare, la Corte provinciale, applicando il principio della "ragione più liquida", ha rilevato che l'Agente della riscossione aveva depositato la prova della notifica per una sola cartella (n.
13920080001266611000 del 2008). Conseguentemente, per tutte le restanti cartelle, l'intimazione è stata dichiarata inefficace per vizio procedurale dovuto all'omessa notifica degli atti presupposti. Per l'effetto, i primi giudici hanno dichiarato prescritti i crediti relativi alle cartelle non notificate (imposta di registro 2006,
Tarsu 2009-2010, tributi regionali e sanzioni amministrative), rigettando il ricorso solo limitatamente all'unica cartella del 2008 validamente notificata e interrotta.
Avverso tale pronuncia insorge l'Agenzia delle Entrate-OS, chiedendone la riforma parziale.
L'appellante sostiene che le cartelle annullate in primo grado sarebbero state in realtà regolarmente notificate e produce, in questa sede di gravame, le relative relate di notifica unitamente agli estratti di ruolo, sostenendo la validità delle notifiche avvenute tra il 2010 e il 2019 e la conseguente interruzione dei termini prescrizionali, anche in virtù delle sospensioni COVID-19.
Si è costituito in giudizio il Comune di Briatico, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale avversaria in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, come modificato dalla riforma del processo tributario, stante il divieto di nova istruttori non giustificati da causa non imputabile. Nel merito,
l'appellato ha ribadito l'inesistenza o nullità delle notifiche prodotte tardivamente e l'intervenuta prescrizione dei crediti, richiamando altresì la normativa sul dissesto finanziario che inibisce le azioni esecutive individuali per i debiti pregressi.
La causa è stata discussa in camera di consiglio e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-OS è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. La questione centrale della controversia riguarda la prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata. È pacifico in atti che, nel giudizio di primo grado, l'Agente della riscossione non ha fornito la prova della notifica delle cartelle di pagamento impugnate, ad eccezione di quella relativa all'anno 2008, come correttamente rilevato dai primi giudici. La Corte di prime cure ha, pertanto, fondato la propria decisione sulla mancata dimostrazione del perfezionamento della sequenza procedimentale necessaria a rendere legittima la pretesa, dichiarando conseguentemente la prescrizione dei crediti per i quali non era stato prodotto alcun valido atto interruttivo.
Solo nell'odierno grado di appello l'Agenzia delle Entrate-OS ha prodotto copia delle relate di notifica delle cartelle precedentemente non depositate, nel tentativo di sanare la carenza probatoria emersa in primo grado. Tuttavia, tale produzione documentale incontra l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa del Comune di Briatico, che questa Corte ritiene fondata e assorbente.
L'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, come novellato dal D.Lgs. n. 220/2023, ha introdotto un regime più rigoroso in tema di nuove prove in appello, stabilendo il divieto di produrre nuovi documenti salvo che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna giustificazione in merito all'impossibilità di produrre le relate di notifica nel giudizio di primo grado. Si tratta, infatti, di documenti che erano già nella disponibilità dell'Agente della riscossione al momento della costituzione innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado e che avrebbero dovuto essere tempestivamente depositati per contrastare l'eccezione di omessa notifica sollevata dal ricorrente sin dall'atto introduttivo.
La mancata produzione in primo grado, non giustificata da cause di forza maggiore, preclude l'ingresso di tali documenti nel giudizio di appello. Ne consegue che la decisione dei giudici di prime cure, che ha dichiarato l'inefficacia dell'intimazione per le cartelle non notificate e la conseguente prescrizione dei crediti ivi portati
(Imposta di registro 2006, Tarsu 2009-2010, Tassa auto 2013-2014, Sanzioni amministrative 2015), appare corretta e priva di vizi logico-giuridici. In assenza della prova della notifica degli atti presupposti, il credito azionato deve ritenersi irrimediabilmente prescritto, essendo decorsi i termini di legge (quinquennali o triennali a seconda del tributo) prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni sollevate dalle parti, ivi comprese le eccezioni relative alla validità formale delle notifiche prodotte tardivamente e alle questioni inerenti il dissesto finanziario dell'Ente, stante la conferma della statuizione di prescrizione e inefficacia degli atti per le motivazioni sopra esposte.
Le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della natura della controversia e dell'evoluzione processuale, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte conferma la sentenza di primo grado. Spese come in motivazione.