Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 102
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità della produzione documentale dell'appellante in appello, non essendo state giustificate le ragioni della mancata produzione in primo grado. Pertanto, ha confermato la decisione di prime cure che dichiarava l'inefficacia dell'intimazione per le cartelle non notificate e la prescrizione dei crediti.

  • Rigettato
    Validità delle notifiche degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto inammissibile la produzione documentale in appello poiché non giustificata da cause non imputabili alla parte, confermando così la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inefficacia dell'intimazione per le cartelle non notificate e la conseguente prescrizione dei crediti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 102
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 102
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo