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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/12/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 5.12.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 5971/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Guido Palmeri;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Silvana Mariotti;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16/6/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “ , Parte_2 nato ad [...] il [...] ed affetto da poliartrosi a discreta incidenza funzionale sulla statico-dinamica, da cardiopatia ischemico-ipertensiva in II da BPCO e da esiti di Pt_3 pregressa aneurismectomia dell'aorta addominale, è da considerarsi invalido civile in misura del 100% (cento per cento) a decorrere dal settembre 2024. Ai sensi della legge n.
104/92, e con uguale decorrenza, è portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3).”.
1 Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 5.12.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)…” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso in opposizione è infondato, non sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18/80 e successive modifiche (ferma restando la riscontrata sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per dichiarare parte ricorrente portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 a decorrere dal mese di settembre 2024, siccome già accertato in sede di ATP e non specificamente contestato nella presente fase).
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi
2 i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass.
1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, anche il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle scrupolose indagini effettuate, ha escluso la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (“Poliartrosi a discreta incidenza funzionale. Cardiopatia ischemico ipertensiva, inserita in II classe NYHA, da pregresso aneurismectomia dell'aorta addominale, in soggetto con BCO in fase A. Deflessione del tono dell'umore e segni di decadimento cognitivo e mnesico da verosimile vasculopatia cerebrale, obiettivamente certificata ma non documentata da accertamenti strumentali e piani terapeutici cronologicamente verificati”), ha chiaramente concluso che “…il complesso delle patologie da cui è affetto il periziato non sono tali da comportare l'impossibilità di deambulare autonomamente e da ravvisarsi la necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere un insieme esistenziale degli atti quotidiani della vita.
Pertanto non si ritiene possibile concedere l'indennità di accompagnamento nel caso di specie, come si evince anche dalle ultime e recenti documentazione depositate agli atti del
03-06-2025, in cui un unico certificato specialistico, con la diagnosi di vasculopatia cerebrale cronica, con segni gravi di decadimento cognitive e mnesico, da demenza mista,
3 non giustificato cronologicamente da un piano terapeutico e da eventuali accertamenti strumentali, non è sufficiente che il soggetto venga riconosciuto che abbia necessità di aiuto e supervisione per gli atti personali e relazionali della vita e per la deambulazione.
In atto, non riscontrando ulteriore valida documentazione che giustifica l'aggravamento rispetto alla visita della c.t.u per ATP eseguita in data 09-04-2025 si conferma il giudizio espresso dalla C.T.U in ambito all'ATP, per quanto riguarda l'Invalidità 100% e
l'Handicap (art. 3 co 3, L. 104/92)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Per le esposte ragioni, il ricorso in opposizione va rigettato e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata in data 30.4.2025, a firma del dott. , redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. Persona_1
R.G. 11800/2024 (anche con riguardo al riconoscimento del ricorrente quale portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 a decorrere dal mese di settembre 2024).
Va, pertanto, dichiarato che il ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 a decorrere dal mese di settembre 2024, mentre nel resto va rigettata la domanda attorea.
5. Stante l'accoglimento solamente parziale dell'originario ricorso per ATP e il rigetto del ricorso in opposizione con riguardo ai requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1 decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta, nei termini e per le ragioni di cui in parte motiva, il ricorso in opposizione ad ATP e conferma le conclusioni contenute nella consulenza depositata in data 30.4.2025,
a firma del dott. , redatta in sede di giudizio di ATP ex art. 445 bis c.p.c. Persona_1 iscritto al n. R.G. 11800/2024;
4 dichiara, per l'effetto, che il ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per essere dichiarato portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992 a decorrere dal mese di settembre 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 5 dicembre 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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