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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso
TRA
rappresentate e difese e Parte 2 Parte 1
Ganzerli Naso dall'Avv. Cinzia dall'Avv. Domenico
Email 1
Email 2
RICORRENTI
E
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con ricorso depositato in data 29.7.2024, le parti ricorrenti hanno convenuto lamentando il mancato pagamentoin giudizio il Controparte_1
,
da parte del resistente del bonus cd "carta docenti".
Parti istanti asserivano di aver prestato servizio come insegnante su posto comune nella scuola statale in forza di plurimi contratti di lavoro annuali o a termine per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Sostenevano di aver svolto, in questi periodi, attività di docente con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo ma di non aver fruito della "Carta elettronica del docente", prevista dall'art. 1, و comma 121 della legge 13.7.2015 n. 107 ovvero un bonus annuo dal valore nominale di € 500,00 concesso mediante accredito su carta elettronica, da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriverti a corsi di laurea e master universitari, a corsi per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso il Controparte_2
[...] .
Rilevavano che la "Carta elettronica del docente", ai sensi dei DPCM del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016, è assegnata solo:
1. ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova;
2. ai docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D. lgs. del 16/04/94 n. 297, e successive modificazioni,
3. ai docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati;
4. ai docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari;
con esclusione, pertanto, dei docenti a tempo determinato. Deducevano, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio, per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29.11.2007 e dal successivo contratto integrativo del 19.11.2019. Lamentavano che la disciplina dettata in materia, determinasse una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 ed eccepiva il contrasto della normativa con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione. Concludevano, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della CGUE (sezione VI causa C 450-21) del 18.05.2022 nonché precedenti di merito, per l'accertamento del diritto e, per l'effetto, per la condanna del CP 1 alla corresponsione dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici sopra indicati o per i diversi anni risultanti dovuti. Con vittoria delle spese di lite da distrarre.
II Controparte_1 pur regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva e pertanto se ne dichiara la contumacia.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha istituito una carta elettronica, dell'importo nominale di € 500,00 ai fine di sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzare le competenze professionali". La norma citata, in particolare, ha previsto testualmente: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...". Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121». Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai "docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che "la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati,
i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari".
Dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato beneficiano della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche qualora non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.
Orbene, ai sensi dell'art. 2967 c.c.: "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, nel caso di specie, tuttavia, le parti ricorrenti non hanno dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro con il CP_1 convenuto. Parte 1 ha offerto in prova soltanto un contratto relativo all'anno 2015 e un estratto conto parasubordinati da cui, peraltro, si evince che la stessa è titolare dal 2014 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il convenuto CP 1
• Parte 2 ha offerto in prova soltanto un contratto relativo all'anno
2014 e un estratto conto parasubordinati da cui, peraltro, si evince che la stessa è titolare dal 2014 di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il convenuto CP 1
Per tali ragioni si rigettano interamente le domande.
Nulla per le spese in ragione della contumacia.
P.Q.M.
La dott.ssa Manuela Esposito, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- nulla per le spese di lite.
Castrovillari, 19.1.2025
Il GIUDICE del LAVORO
dott.ssa Manuela Esposito