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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GE EL NI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4048/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Terza Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2023 00215612 07 000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IS, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 ed residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in Corigliano Nominativo_2 (CS), Nominativo_2, alla Indirizzo_2, , impugnava la cartella di pagamento n. 034 2023 00215612 07 000, riguardante contributo unificato relativo a processo di appello dinanzi al Consiglio di Stato, per l'importo pari a complessivi €2.975,75, notificata il 06/03/2024.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 158 D.P.R. 115/2002, nonché dell'art. 158 D.P.R. 115/2002 e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate IS (P.IVA P.IVA_1), con sede in Indirizzo_3 di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, presso il cui Studio, sito alla Indirizzo_4 di AN IR (AV), eleggeva anche domicilio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa da questa Corte, si costituiva il Consiglio di Stato, in persona del Dirigente pro tempore dell'Ufficio di Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di
Stato, Dott. Nominativo_3 , elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo_5 , contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per l'inammissibilità/ rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica, con pec del 20.02.2023, dell'invito al pagamento n.7148/2023; ha, al riguardo affermato la Suprema Corte:
“ "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. “ ( così da ultimo Cass. 21538/2022, conf . Cass 27064/2024, la quale conferma la ritualità della notifica dell'invito al pagamento al domicilio eletto); nel caso in esame il ricorrente non ha tempestivamente impugnato l'invito di pagamento, regolarmente notificatogli, per cui tutti in motivi di impugnazione dell'atto di irrogazione sanzione riguardanti il merito della pretesa – e cioè le modalità di calcolo del contributo unificato e delle sanzioni - devono ritenersi inammissibili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del Dlgs 546/92, applicabili ratione temporis.
Infine le spese;
queste, attesa il recente assestamento della giurisprudenza di legittimità sulle ragioni di diritto poste a base della decisione, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
GE NT EN
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
GE EL NI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4048/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Nominativo_1 Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Giustizia Amministrativa Cds Terza Sezione Giurisdizionale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034 2023 00215612 07 000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate IS, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 ed residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nominativo_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in Corigliano Nominativo_2 (CS), Nominativo_2, alla Indirizzo_2, , impugnava la cartella di pagamento n. 034 2023 00215612 07 000, riguardante contributo unificato relativo a processo di appello dinanzi al Consiglio di Stato, per l'importo pari a complessivi €2.975,75, notificata il 06/03/2024.
Allegava il ricorrente l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 158 D.P.R. 115/2002, nonché dell'art. 158 D.P.R. 115/2002 e concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia Delle Entrate IS (P.IVA P.IVA_1), con sede in Indirizzo_3 di Roma, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, presso il cui Studio, sito alla Indirizzo_4 di AN IR (AV), eleggeva anche domicilio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
A seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa da questa Corte, si costituiva il Consiglio di Stato, in persona del Dirigente pro tempore dell'Ufficio di Segreteria della Terza Sezione del Consiglio di
Stato, Dott. Nominativo_3 , elettivamente domiciliato in Roma, Indirizzo_5 , contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per l'inammissibilità/ rigetto dello stesso, con vittoria di spese.
Replicava il ricorrente con memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 19 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono;
l'atto impugnato è stato preceduto dalla rituale notifica, con pec del 20.02.2023, dell'invito al pagamento n.7148/2023; ha, al riguardo affermato la Suprema Corte:
“ "L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n.
546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento. “ ( così da ultimo Cass. 21538/2022, conf . Cass 27064/2024, la quale conferma la ritualità della notifica dell'invito al pagamento al domicilio eletto); nel caso in esame il ricorrente non ha tempestivamente impugnato l'invito di pagamento, regolarmente notificatogli, per cui tutti in motivi di impugnazione dell'atto di irrogazione sanzione riguardanti il merito della pretesa – e cioè le modalità di calcolo del contributo unificato e delle sanzioni - devono ritenersi inammissibili ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del Dlgs 546/92, applicabili ratione temporis.
Infine le spese;
queste, attesa il recente assestamento della giurisprudenza di legittimità sulle ragioni di diritto poste a base della decisione, si compensano integralmente tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cosenza il 19 gennaio 2026
Il Giudice
GE NT EN