Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 449
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica atto prodromico

    La Corte ha ritenuto che l'invito al pagamento del contributo unificato sia l'atto liquidatorio necessario e che la sua mancata impugnazione tempestiva renda inammissibili le contestazioni relative al merito della pretesa nella successiva fase giudiziale.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa per violazione di legge

    La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione concernenti il merito della pretesa, inclusa la modalità di calcolo del contributo unificato e delle sanzioni, a causa della mancata impugnazione dell'invito al pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 449
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 449
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

    Testo completo