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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2916/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700486 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700486 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700486 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5204/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, nella qualità di eredi del Sig. Nominativo_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 15/05/2025 e depositato in data 4/06/2025, impugnavano l'avviso di accertamento n. TF901P700486/2025 notificato rispettivamente in data 27/03/2025
e in data 3/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno Ufficio Controlli che richiedeva il pagamento dell'imposta Irpef e addizionali regionali e comunali per complessivi euro 628,00 a cui aggiungere sanzioni ed interessi a seguito dei controlli effettuati per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2017 per redditi di lavoro dipendente percepiti per un imponibile di euro 12.661,00, avverso l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno eccependo il difetto di legittimazione passiva a seguito di avvenuta rinuncia all'eredità in data 04/04/2023, con effetto retroattivo, pienamente valida ed efficace nei confronti dei creditori del de cuius, compreso il Fisco. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso e condannare l'Ufficio alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che controdeduceva innanzitutto di avere correttamente notificato l'atto impugnato impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte degli eredi. Con riguardo poi alla contestata legittimazione passiva l'Ufficio controdeduceva che non risultava agli atti alcuna rinuncia all'eredità e che la residenza della Sig.ra
Ricorrente_1 presso l'ultimo domicilio del de cuius rappresentava un'implicita accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cc. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nell'ordinamento vigente l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successori ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato all'eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n.
11832/2022).
La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, quindi, l'accettazione anche tacita dell'eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all'eredità. Il chiamato all'eredità che abbia validamente rinunciato all'eredità, tenuto conto dell'effetto retroattivo che la dichiarazione di rinuncia possiede ai sensi dell'articolo 521 cod. civ., non può essere chiamato a rispondere del debito tributario del de cuius, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento notificato al chiamato all'eredità dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dello stesso chiamato all'eredità.
Le parti hanno depositato verbale di rinunzia all'eredità redatto presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data
4/04/2023 e, con riguardo alla contestazione effettuata dall'Ufficio circa la coincidenza della residenza dell'erede Ricorrente_1 in Indirizzo_1 a RA (SA) con l'ultima residenza del de cuius (deceduto in data 1/12/2019) a cui è stata notificato l'atto di accertamento, il ricorrente deposita atto di donazione del 14/12/2016 presso il Notaio Nominativo_2 (trascritto a Salerno il 21/12/2016) con il quale, tre anni prima della morte del padre, la stessa erede aveva acquisito la piena proprietà della porzione di fabbricato sito in RA alla Indirizzo_1, trovandosi, pertanto, al momento dell'apertura della successione (01/12/2019) nel legittimo possesso della sua abitazione.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il resistente alle spese di lite che quantifica in euro 200,00, oltre oneri accessori di legge e rimborso CUT, da liquidare al procuratore antistatario.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2916/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700486 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700486 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901P700486 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5204/2025 depositato il
27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti sig.re Ricorrente_2 e Ricorrente_1, nella qualità di eredi del Sig. Nominativo_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 15/05/2025 e depositato in data 4/06/2025, impugnavano l'avviso di accertamento n. TF901P700486/2025 notificato rispettivamente in data 27/03/2025
e in data 3/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate DP di Salerno Ufficio Controlli che richiedeva il pagamento dell'imposta Irpef e addizionali regionali e comunali per complessivi euro 628,00 a cui aggiungere sanzioni ed interessi a seguito dei controlli effettuati per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2017 per redditi di lavoro dipendente percepiti per un imponibile di euro 12.661,00, avverso l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno eccependo il difetto di legittimazione passiva a seguito di avvenuta rinuncia all'eredità in data 04/04/2023, con effetto retroattivo, pienamente valida ed efficace nei confronti dei creditori del de cuius, compreso il Fisco. Concludeva con la richiesta di accogliere il ricorso e condannare l'Ufficio alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che controdeduceva innanzitutto di avere correttamente notificato l'atto impugnato impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del de cuius non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte degli eredi. Con riguardo poi alla contestata legittimazione passiva l'Ufficio controdeduceva che non risultava agli atti alcuna rinuncia all'eredità e che la residenza della Sig.ra
Ricorrente_1 presso l'ultimo domicilio del de cuius rappresentava un'implicita accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 cc. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nell'ordinamento vigente l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successori ex lege o ex testamento, ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato all'eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (Cass. Civ., Sez. V, sentenza n.
11832/2022).
La responsabilità degli eredi per i debiti tributari del de cuius presuppone l'assunzione della qualità di erede e, quindi, l'accettazione anche tacita dell'eredità da parte dei soggetti chiamati per legge o per testamento all'eredità. Il chiamato all'eredità che abbia validamente rinunciato all'eredità, tenuto conto dell'effetto retroattivo che la dichiarazione di rinuncia possiede ai sensi dell'articolo 521 cod. civ., non può essere chiamato a rispondere del debito tributario del de cuius, neppure nel caso in cui tale debito risulti da un avviso di accertamento notificato al chiamato all'eredità dopo l'apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte dello stesso chiamato all'eredità.
Le parti hanno depositato verbale di rinunzia all'eredità redatto presso il Tribunale di Nocera Inferiore in data
4/04/2023 e, con riguardo alla contestazione effettuata dall'Ufficio circa la coincidenza della residenza dell'erede Ricorrente_1 in Indirizzo_1 a RA (SA) con l'ultima residenza del de cuius (deceduto in data 1/12/2019) a cui è stata notificato l'atto di accertamento, il ricorrente deposita atto di donazione del 14/12/2016 presso il Notaio Nominativo_2 (trascritto a Salerno il 21/12/2016) con il quale, tre anni prima della morte del padre, la stessa erede aveva acquisito la piena proprietà della porzione di fabbricato sito in RA alla Indirizzo_1, trovandosi, pertanto, al momento dell'apertura della successione (01/12/2019) nel legittimo possesso della sua abitazione.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna il resistente alle spese di lite che quantifica in euro 200,00, oltre oneri accessori di legge e rimborso CUT, da liquidare al procuratore antistatario.