Sentenza breve 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza breve 31/12/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02137/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3470 del 2025, proposto da IT – Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Rosignano Marittimo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Gualersi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del Ministro pro tempore , e della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di Infratel Italia S.p.A. e di Invitalia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento e la declaratoria di inefficacia
previa concessione di misure cautelari
- del decreto dirigenziale n. 2566 del 10.10.2025, notificato il 13.10.2025, con cui il Comune di Rosignano Marittimo ha disposto il rigetto definitivo dell'istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 presentata da IT per la realizzazione della stazione radio base per la telefonia mobile NIN0169 prevista nel PNRR e della coeva nota di accompagnamento;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui: la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis della legge n. 241/1990 del 13.08.2025 e la citata nota prot. 63073 del 12.08.2025 del responsabile del procedimento per il vincolo idrogeologico; il parere negativo del Settore programmazione e sviluppo del territorio del Comune di Rosignano Marittimo prot. n. 61887 del 7.08.2025; la e-mail di conferma del parere negativo del 28.08.2025 e del 7.10.2025,
e per l'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 presentata da IT in data 1.08.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rosignano Marittimo e del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. DA De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 1.08.2025, IT presentava al SUAP del Comune di Rosignano Marittimo l’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base (SRB) nel sito denominato “NIN0169” (via A. Saffi n. 20, distinto al catasto al foglio 23, part. n. 930), funzionale alla copertura delle aree “ a fallimento di mercato ” oggetto del bando di Infratel per la concessione di contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili, assegnati all’esito di procedura di gara e finanziati con le risorse del PNRR.
Alla domanda erano allegava il progetto architettonico, l’analisi di impatto elettromagnetico e la relazione geologica.
IT dava notizia della presentazione della domanda agli organi interessati e, poco dopo, invitava l’Amministrazione comunale a procedere alla pubblicizzazione dell’istanza secondo quanto prescritto dalla legge.
2. – Con atto del 13.08.2025, il Comune di Rosignano Marittimo comunicava a IT il preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990, richiamando:
- il parere negativo del Settore programmazione e sviluppo del 7.08.2025, con cui erano stati evidenziati profili di incompatibilità urbanistica del progetto legati al fatto che il sito prescelto per l’installazione ricadeva in area destinata ad attrezzature sportive, interferendo con l’area da gioco di un campo sportivo, e in relazione alla quale il nuovo piano strutturale comunale prevedeva la destinazione a verde sportivo;
- la nota prot. 63073 del 12.08.2025, con cui il responsabile del procedimento per il vincolo idrogeologico aveva rappresentato la mancanza della documentazione necessaria per esprimere il parere di competenza.
Nella stessa nota l’Amministrazione comunale indicava la documentazione mancante negli elaborati grafici in scala adeguata atti a definire quantitativamente forma e dimensione degli scavi e dei movimenti di terreno, nella richiesta di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, nell’attestazione del pagamento dell’imposta di bollo (€ 16,00) e dei diritti di segreteria ai fini del vincolo idrogeologico (€ 90,00).
3. – In data 21.08.2025 IT presentava le proprie osservazioni in riscontro al preavviso di rigetto, rilevando che all’istanza era stato allegato tutto quanto necessario per consentire al Comune di esprimersi anche sotto il profilo idrogeologico e che non vi era incompatibilità urbanistica dell’opera, essendo questa per legge assimilata a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, con conseguente sua compatibilità con tutte le destinazioni urbanistiche, compresa quella dell’area in concreto prescelta, che era stata individuata in funzione dei pixel di copertura previsti dal bando Infratel.
Alle osservazioni allegava, comunque, «[ p ] er mero spirito collaborativo e senza prestare acquiescenza (…) il modello comunale per la richiesta di parere idrogeologico da intendersi incardinato al procedimento UNICO avviato con istanza del 01/08/2025 », ulteriori elaborati grafici nei quali era evidenziata l’area di scavo e venivano indicati i volumi degli scavi e la destinazione del terreno di riporto) e le ricevute di pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
4. – Con decreto dirigenziale n. 2566 del 10.10.2025, comunicato a IT il 13.10.2025, il Comune di Rosignano Marittimo, richiamando i pareri negativi dal punto di vista urbanistico del responsabile della U.O. Pianificazione del 26.08.2025 e della dirigente del Settore sviluppo del territorio del 7.10.2025, rigettava definitivamente l’istanza di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003.
5. – Con ricorso notificato in data 1.12.2025 e depositato il 2.12.2025, IT si è rivolta a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere la dichiarazione della formazione del silenzio assenso sull’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, previa dichiarazione dell’inefficacia dei provvedimenti gravati, o, comunque, l’annullamento degli stessi, previa concessione di misure cautelari.
Con il primo motivo, IT sostiene che sull’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 in data 1.08.2025 sarebbe maturato il silenzio assenso ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, con conseguente inefficacia ex art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/1990 del provvedimento di diniego adottato dall’Amministrazione comunale, che non potrebbe essere considerato nemmeno alla stregua di un atto di autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, in difetto delle condizioni per l’esercizio del relativo potere.
Con il secondo mezzo di gravame, la società ricorrente denunzia la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, deducendo che il Comune avrebbe illegittimamente negato il rilascio dell’autorizzazione senza motivare adeguatamente sulle ragioni della mancata condivisione delle osservazioni presentate dalla società a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto.
Con il terzo motivo, IT sostiene che il provvedimento impugnato violerebbe gli artt. 43, 44, 54 e 49- ter e l’allegato 12- bis del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché gli artt. 2, co. 8- bis , e 21- nonies della legge n. 241/1990 e sarebbe inoltre viziato per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici in relazione all’assimilazione degli impianti quale quello di cui si controverte alle opere di urbanizzazione primaria e alle opere di pubblica utilità e alla loro compatibilità con tutte le destinazioni urbanistiche, al fatto che l’impianto per cui è causa è contemplato nel Piano Italia 5G, che prevede la realizzazione di nuove SRB finanziate con fondi PNRR nelle aree “a fallimento di mercato”, la cui installazione può avvenire anche in deroga ai alle discipline comunali, e alla circostanza che l’area che dovrebbe ospitare l’installazione è un terreno incolto recintato, libero e da anni non più adibito a campo sportivo e che sarebbe errata l’affermazione della presenza di un sito nel parcheggio del vicino cimitero idoneo al co-siting .
6. – Il Comune di Rosignano Marittimo si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
7. – Si sono costituiti anche il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Presidenza del Consiglio dei ministri, evocati in giudizio dalla ricorrente ai sensi dell’art. 12- bis del decreto legge n. 68/2022, come convertito, i quali hanno depositato una relazione del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio contenente la richiesta dell’accoglimento del ricorso di IT.
8. – Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025, come da verbale, il collegio ha rappresentato alle parti la possibilità della definizione della causa con sentenza in forma semplificata e le ha sentite sul punto.
La causa, previa discussione, è stata quindi trattenuta in decisione.
9. – L’esame del ricorso deve prendere le mosse dalla domanda di accertamento della maturazione del silenzio assenso, il cui eventuale accoglimento sarebbe logicamente assorbente rispetto alle altre questioni sollevate dalla ricorrente.
9.1. – L’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, nel testo successivo alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 207/2021, stabilisce, per quanto qui di rilievo, che l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e l'installazione di torri, tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica e stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 44, l’istanza di autorizzazione deve essere predisposta sulla base della modulistica di cui all’art. 5, co. 4, del d.lgs. n. 207/2021, il quale stabilisce che, nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell’istanza unica di cui al decreto legge n. 90/2014, come convertito, si continua ad utilizzare la modulistica di cui all’allegato 12- bis del medesimo decreto.
Il successivo comma 6 stabilisce che il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta e che, in tal caso, il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
Il primo periodo del comma 10 dispone che «[ l ] e istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ».
9.2. – Nel caso di specie, l’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 veniva presentata da IT in data 1.08.2025, come si desume dal relativo “Avviso di ricevimento” e dalla comunicazione di protocollazione del SUAP del Comune di Rosignano Marittimo e come riconosciuto dalla difesa comunale con la memoria del 15.12.2025 (pagg. 1-2).
All’istanza erano allegati tutti i documenti necessari per le valutazioni delle amministrazioni a vario titolo competenti, in essi compresi il progetto architettonico, la relazione di impatto elettromagnetico (per le verifiche rimesse all’Arpa) e la relazione geologica (ai fini delle verifiche relative al vincolo idrogeologico).
In data 13.08.2025, quando dalla presentazione dell’istanza erano passati dodici giorni, il Comune di Rosignano Marittimo comunicava a IT il preavviso di rigetto con il contenuto sopra sintetizzato.
In data 21.08.2025 IT trasmetteva le proprie osservazioni, con le quali, oltre a contestare la fondatezza degli argomenti del Comune, «[ p ] er mero spirito collaborativo e senza prestare acquiescenza (…) trasmette [va] il modello comunale per la richiesta di parere idrogeologico da intendersi incardinato al procedimento UNICO avviato con istanza del 01/08/2025 », ulteriori elaborati grafici e le ricevute di pagamento di bollo e diritti. La data della trasmissione delle osservazioni si evince dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC alla quale essere erano allegate (doc. 18 della produzione di IT).
Con decreto dirigenziale emesso il 10.10.2025, cinquanta giorni dopo il ricevimento delle osservazioni di IT, e comunicato il 13.10.2025, il Comune di Rosignano Marittimo rigettava definitivamente l’istanza di autorizzazione.
9.3. – La scansione del procedimento sopra evidenziata consente di rilevare che il provvedimento definitivo di rigetto della richiesta di autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 è intervenuto quando dalla presentazione dell’istanza era ormai decorso il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal comma 10 del medesimo articolo, senza che nel frattempo si fossero verificati i fatti impeditivi del silenzio assenso ai quali la disposizione fa espresso riferimento, ovvero che fosse stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001 (avendo, al contrario, l’Arpa espresso parere favorevole: cfr. docc. 24 e25 della produzione di parte ricorrente) o che fosse stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
9.4. – Alla conclusione della maturazione del termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza deve pervenirsi qualsiasi natura si voglia attribuire al preavviso di rigetto comunicato dall’Amministrazione comunale il 13.08.2025.
9.4.1. – Infatti, ove si ritenesse che, in linea con la lettera dell’intitolazione del documento, il documento in questione sia effettivamente qualificabile come « Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis, L. 241/1990 », la sua trasmissione ad IT, secondo l’orientamento giurisprudenziale che può ritenersi ormai consolidato, non avrebbe potuto produrre l’effetto della sospensione del corso del termine e del conseguente differimento del momento della formazione del silenzio assenso.
É stato infatti ritenuto « maggiormente coerente con la specialità e con la ratio della disciplina in esame una interpretazione del combinato disposto dell’art. 44 CCE e dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 secondo cui tale ultima norma trova applicazione nei procedimenti ex art. 44 CCE limitatamente all’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare i motivi ostativi nonché al divieto di adottare un diniego definitivo sulla base di motivi non prospettati nel preavviso di diniego: non risulta compatibile con l’art. 44 CCE, invece, la previsione che attribuisce efficacia sospensiva, del termine di definizione del procedimento, alla comunicazione di preavviso di rigetto », di talché « nei procedimenti disciplinati dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003, l’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 trova applicazione, ma con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi, e tampoco interruttivi, del termine di cui all’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 359 del 2003 » (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3657; Id., 5 febbraio 2025, n. 898; TAR Toscana, sez. I, 15 maggio 2025, n. 861).
9.4.2. – Ma anche ove si ritenesse che la nota del Comune di Rosignano Marittimo del 13.08.2025 costituisca un invito ad integrare la documentazione presentata a corredo dell’istanza ai sensi dell’art. 44, co. 6, del d.lgs. n. 259/2003, il termine, sospeso fino alla produzione dei documenti richiesti, avrebbe ripreso a decorrere dal 21.08.2025 (data di evasione della richiesta di integrazione), con la conseguenza che – sommando i dodici giorni trascorsi dalla presentazione dell’istanza alla “comunicazione dei motivi ostativi” e i cinquanta giorni tra la trasmissione delle osservazioni e della documentazione integrativa di IT e l’adozione del provvedimento impugnato – il rigetto sarebbe intervenuto il sessantaduesimo giorno (e notificato il sessantacinquesimo giorno) dalla presentazione dell’istanza, e dunque oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003.
9.5. – Deve poi ricordarsi che l’art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/1990, a seguito della novella introdotta con l’art. 12, co. 1, lett. a) , della legge n.120/2020, stabilisce che «[ l ] e determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ».
La disposizione, nell’interpretazione della giurisprudenza, prevede in sostanza che una volta decorso il termine per provvedere, il potere primario si consumi, non residuando più spazio per l’adozione di un diniego tardivo, espressamente considerato “inefficace” – formula indicante un vizio più radicale della annullabilità, ma anche della nullità, essendo l’inefficacia rilevabile d’ufficio sine die –, residuando in capo all’amministrazione la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459; TAR Toscana, sez. I, 15 maggio 2025, n. 861).
Tale meccanismo è indubbiamente applicabile alla fattispecie di cui all’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003, che costituisce una species del genus di cui all’art. 20, co. 1, della legge n. 241/1990 (cfr. TAR Toscana, sez. I, 10 gennaio 2025, n. 16; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 11 dicembre 2024, n. 927; TAR Lazio, Latina, sez. I, 5 marzo 2024, n. 176).
Ne consegue che il decreto dirigenziale n. 2566 del 10.10.2025, di rigetto dell’istanza di autorizzazione, adottato dopo la maturazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003 e non costituente esercizio del potere di autotutela, deve essere dichiarato inefficace in applicazione dell’art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/1990.
9.6. – In conclusione, deve trovare accoglimento la domanda volta alla dichiarazione della intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione del 1.08.2025 per decorso del termine perentorio di cui all’art. 44, co. 10, del codice delle comunicazioni elettroniche senza che siano stati comunicati una determinazione decisoria della conferenza o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della legge n. 36/2001 o un dissenso congruamente motivato di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
10. – La declaratoria della formazione del silenzio assenso assorbe logicamente le questioni poste dalla ricorrente con i motivi secondo e terzo, finalizzati a rilevare l’illegittimità – e dunque l’annullabilità – degli atti impugnati.
Detti motivi sarebbero comunque fondati, atteso che le ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento del diniego – consistenti nella conferma del parere negativo dal punto di vista urbanistico già reso dal competente ufficio in considerazione del fatto che la localizzazione proposta ricadrebbe, secondo i piani urbanistici vigenti, in area destinata a verde sportivo e ad attrezzature per impianti sportivi e, più in particolare, all’interno dell’area di gioco del campo sportivo – trova smentita nella circostanza, documentata in giudizio dalla ricorrente, che l’area in questione già da molti anni non è concretamente utilizzata come campo sportivo, che è stato ricostruito in altra area, e nella qualificazione degli impianti come quello di cui si discute quali opere di pubblica utilità equiparate alle opere di urbanizzazione primaria (art. 43, co. 4, del d.lgs. n. 259 del 2003), potendo dunque essere collocati in qualunque zona del territorio comunale, a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia assicurata la capillarità dei servizi di telecomunicazione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 5 novembre 2025, n. 8610; Id., sez. III, 6 luglio 2022, n. 5629; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 25 giugno 2025, n. 585; TAR Toscana, sez. I, 2 luglio 2024, n. 813).
Su tali ultimi profili, puntualmente dedotti dalla società istante nella memoria inviata il 21.08.2025 in riscontro al preavviso di rigetto, il provvedimento impugnato non contiene alcuna considerazione, limitandosi a richiamare le note del 26.08.2025 e del 7.10.2025, con le quali la responsabile della U.O. Pianificazione e la dirigente del Settore sviluppo del territorio, lette le osservazioni di IT, confermano il parere negativo dal punto di vista urbanistico per le ragioni già addotte nel precedente parere del 12.08.2025.
Risulta pertanto fondata anche la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
11. – In conclusione, nei sensi sopra indicati, il ricorso di IT deve essere accolto.
12. – Le spese di lite tra la ricorrente e l’Amministrazione comunale resistente sono regolate secondo il criterio della soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti delle Amministrazioni statali, evocate in giudizio ai sensi dell’art. 12- bis del decreto legge n. 68/2022, come convertito, anche in ragione della difesa di mero stile dalle stesse spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato; compensa le spese nei confronti delle Amministrazioni statali costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV La GU, Presidente
LV De Felice, Primo Referendario
DA De IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA De IA | LV La GU |
IL SEGRETARIO