CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
PR GI, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2023 depositato il 08/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100014016175000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100014016175000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100014016175000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 41920110011789822000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 41920110011789822000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920110018784230000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920110018784230000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920229004029668000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione avverso i seguenti atti:
cartella di pagamento n. 119/2010/00140161/75/000 limitatamente alla somma di
€ 16.842,01, presuntivamente notificata in data 18/08/2010, riguardante l'omesso pagamento IRPEF/IVA/IRAP riferiti all'anno 2006 (valore controversia € 12.048,63);
cartella di pagamento n. 419/2011/00117898/22/000 limitatamente alla somma di
€ 5.826,01, presuntivamente notificata in data 27/05/2011, riguardante l'omesso pagamento IRPEF/IRAP riferiti all'anno 2011 (valore controversia € 4.189,93);
cartella di pagamento n. 119/2011/00187842/30/000 limitatamente alla somma di
€ 8.641,33, presuntivamente notificata in data 07/07/2012, riguardante l'omesso pagamento IRPEF/IVA riferiti all'anno 2008 (valore controversia € 6.601,02);
tutte ricomprese nell'intimazione di pagamento n. 119/2022/90040296/68/000 recapitata l'08/03/2023.
Rigettata l'istanza cautelare, il ricorso è chiamato all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
Sono costituite le parti resistenti.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il patrocinio ricorrente fa presente che per le suindicate cartelle di pagamento è sicuramente intervenuta la prescrizione quinquennale e decennale ai sensi degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., in assenza di atti interruttivi, evidenziando che per le intimazioni di pagamento non è applicabile l'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi per legge.
Parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, sottolinea che: le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state ritualmente notificate, come attestato dai referti di notifica di tali atti allegati all'estratto di ruolo di riferimento;
sono inammissibili le censure che riguardano il merito della pretesa e o aspetti afferenti alle cartelle in quanto la pretesa è divenuta incontestabile per omessa tempestiva impugnazione delle cartelle;
le cartelle di pagamento sono state successivamente e ripetutamente “sollecitate” al ricorrente mediante i seguenti atti:
avvisi di intimazione nn. 11920149007377214000 - 11920149007377921000 - 11920149007378224000 notificati in data 27/11/2014 dall'ufficiale di riscossione ai sensi dell'art 140 cpc. e con invio della raccomandata informativa ricevuta da persona convivente;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc 11976201500002911000 notificata ex art. 140 c.p.c. la cui raccomandata informativa è stata e ritirata dallo stesso contribuente;
avvisi di intimazione n 11920139007637025000 – 11920199004697408000 e 11920199008573985000 notificati direttamente a mani del ricorrente ai sensi dell'art 138 cpc. in data 08/01/2014, 17/01/2020 e
25/01/2020;
avviso di intimazione n 11920169004260258000 notificato in data 25/09/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, DPR n. 602/1973, mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1, non risultando valido e attivo l'indirizzo di posta elettronica comunicato;
e conclude che la documentata sequenza delle notificazioni dimostra che non è intervenuta alcuna prescrizione, così come eccepita da parte ricorrente.
Parte resistente Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, insiste per il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo il ricorrente vizi imputabili esclusivamente all'attività di riscossione e ribadendo la intervenuta definitività della pretesa tributaria.
Con successiva memoria di replica (chiamata “preverbale” alla camera di consiglio) il procuratore ricorrente impugna e contesta i documenti prodotti da Agenzia Entrate Riscossione, controdeducendo:
- con riguardo agli avvisi di intimazione nn. 11920149007377214, 11920149007377921000 e
11920149007378224000,
che - all'esame della relata di notifica esibita - emerge che tra gli identificativi alla voce “documenti” non viene indicato nessun atto riconducibile ai nr. 3 avvisi di intimazione richiamati per cui non vi è certezza che la relata di notifica esibita contenga in un unico involucro più atti,
- con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976201500002911000,
che non vi è certezza che la relata di notifica esibita faccia riferimento alla raccomandata informativa destinata al sig. Ricorrente_1, in quanto dall'esame della relata di notifica esibita emerge che la stessa non reca nessun riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
anzi, alla voce “documento” è rinvenibile il n. 11920150104619271146, quale identificativo di un atto completamente diverso,
- con riguardo all'avviso di intimazione n. 11920169004260258000
che non vi è certezza che la relata di notifica esibita - successiva a tentativo di notifica a mezzo pec infruttuoso - faccia riferimento alla raccomandata informativa destinata al sig. Ricorrente_1 e ricevuta dalla moglie,
- con riguardo agli avvisi di intimazione nn. 11920199004697408000 e 11920199008573985000
che alla voce “firma della persona che ha ricevuto il documento” vi è una sigla incomprensibile e non riconducibile al sig. Ricorrente_1.
Parte ricorrente, con riferimento a tali ultimi avvisi, impugna le firme risultanti sulle relate di notifica esibite dal Concessionario della riscossione (allegati nn. 19 e 21), per non essere le stesse riconducibili al sig. Ricorrente_1, il quale non ha mai ricevuto entrambi gli atti, né ha apposto la propria firma sulle medesime relate. E' precisato che tali firme illeggibili non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario.
La Corte rileva che la pur copiosa produzione documentale dell'Agente della Riscossione non è sufficiente per considerare provato il perfezionamento delle notifiche degli atti interruttivi delle pretese portate dalle tre cartelle prodromiche all'atto impugnato.
Le censure sollevate da parte ricorrente circa la mancata certezza che la relata esibita attenga alla notifica di tre avvisi o che le relate esibite facciano riferimento alle raccomandate informative appaiono, per la maggior parte dei casi, fondate.
A tanto si perviene in quanto parte resistente, che ne era onerata, non ha fornito elementi obiettivi volti a corroborare le risultanze degli avvisi di ricevimento che non presentano elemento alcuno idoneo per ritenere sussistente un collegamento con l'atto al quale gli stessi si riferiscono.
Invero - ad avviso del Collegio - tale collegamento può evincersi esclusivamente con riguardo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202500002911000 - cui ha fatto seguito la notifica della comunicazione di iscrizione - e all'avviso d'intimazione n. 11920269004260258000 in quanto:
nel primo caso la relata della raccomandata informativa notificata a mani del ricorrente richiama nella parte
“destinatario” il numero che identifica la comunicazione e la relata della successiva comunicazione di iscrizione riporta il numero identificativo della comunicazione,
nel secondo caso la relata della raccomandata informativa notificata nelle mani della moglie del ricorrente riporta il numero della raccomandata che, nella parte espositiva, fa espresso richiamo all'atto di intimazione.
Il perfezionamento della notifica di tali atti interruttivi si è avuto in data 2/12/15 - 23/1/17 nonchè 26/9/2016.
Rileva il Collegio, poi, che:
parte ricorrente ha formalmente disconosciuto le firme risultanti sulle relate di notifica esibite dal
Concessionario della riscossione (allegati nn. 19 e 21), per non essere le stesse riconducibili al sig.
Ricorrente_1. Trattasi delle relate relative (per quanto emerge, anche, dal numero del documento sulle stesse riportato) agli avvisi si intimazione notificati in data 17/1/2020 e 25/1/2020;
a fronte del tempestivo disconoscimento la parte che intende avvalersi delle scritture disconosciute deve chiederne la verificazione ex art. 216 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario (Cass. sent. 13333 e
30145/2019 e, di recente, CGT primo grado Parma n. 285/2025);
alcuna istanza di verificazione è stata formulata dalle parti resistenti;
la mancata proposizione di tale istanza equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere dei documenti disconosciuti come mezzo di prova con la conseguenza che di tali documenti non può l'Organo giudicante tener conto.
Ne discende, pertanto, che restano fermi gli atti interruttivi di cui sopra in data 2/12/15 - 23/1/17 nonchè
26/9/2016, ai quali fa seguito - oltre il termine quinquennale - l'intimazione di pagamento n.
11920229004029668000 recapitata l'08/03/2023, in tale sede impugnata.
Di recente la Suprema Corte ha confermato che:
“(…) la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni.
Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022,
n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI,
24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351;
Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre
2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).
Quanto alle sanzioni, l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095” (ord. 5220/2024).
Il ricorso merita, pertanto, parziale accoglimento in quanto risulta fondata l'eccepita prescrizione degli importi per sanzioni ed interessi, non essendo stato richiesto dalle parti resistenti di volersi avvalere dei documenti disconosciuti relativi al perfezionamento delle notifiche delle intimazioni avutesi nel corso di gennaio 2020.
Restano fermi gli importi per tributi ai quali li si applica la prescrizione decennale che risulta interrotta dai suindicati atti notificati negli anni 2015 – 2017.
Da ultimo questa Corte afferma la soggettività passiva di Agenzia Entrate, in quanto creditore sostanziale per essere il soggetto titolare del credito tributario che ha emesso gli atti impositivi e che ha interesse a mantenerli in vita.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite ritiene la Corte che il parziale accoglimento del ricorso ne giustifichi la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente in ricorso e per l'effetto dichiara non dovute sanzioni e interessi. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, Presidente
PR GI, RE
GRECO MARIA ANTONIETTA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 513/2023 depositato il 08/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100014016175000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100014016175000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920100014016175000 IRAP 2006 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 41920110011789822000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 41920110011789822000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920110018784230000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 11920110018784230000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11920229004029668000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione avverso i seguenti atti:
cartella di pagamento n. 119/2010/00140161/75/000 limitatamente alla somma di
€ 16.842,01, presuntivamente notificata in data 18/08/2010, riguardante l'omesso pagamento IRPEF/IVA/IRAP riferiti all'anno 2006 (valore controversia € 12.048,63);
cartella di pagamento n. 419/2011/00117898/22/000 limitatamente alla somma di
€ 5.826,01, presuntivamente notificata in data 27/05/2011, riguardante l'omesso pagamento IRPEF/IRAP riferiti all'anno 2011 (valore controversia € 4.189,93);
cartella di pagamento n. 119/2011/00187842/30/000 limitatamente alla somma di
€ 8.641,33, presuntivamente notificata in data 07/07/2012, riguardante l'omesso pagamento IRPEF/IVA riferiti all'anno 2008 (valore controversia € 6.601,02);
tutte ricomprese nell'intimazione di pagamento n. 119/2022/90040296/68/000 recapitata l'08/03/2023.
Rigettata l'istanza cautelare, il ricorso è chiamato all'odierna udienza per la trattazione nel merito.
Sono costituite le parti resistenti.
La Corte si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il patrocinio ricorrente fa presente che per le suindicate cartelle di pagamento è sicuramente intervenuta la prescrizione quinquennale e decennale ai sensi degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., in assenza di atti interruttivi, evidenziando che per le intimazioni di pagamento non è applicabile l'art. 68 del decreto-legge n. 18 del 2020, che ha disposto, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021” derivanti da cartelle di pagamento e avvisi esecutivi per legge.
Parte resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, sottolinea che: le cartelle di pagamento sottese all'atto opposto sono state ritualmente notificate, come attestato dai referti di notifica di tali atti allegati all'estratto di ruolo di riferimento;
sono inammissibili le censure che riguardano il merito della pretesa e o aspetti afferenti alle cartelle in quanto la pretesa è divenuta incontestabile per omessa tempestiva impugnazione delle cartelle;
le cartelle di pagamento sono state successivamente e ripetutamente “sollecitate” al ricorrente mediante i seguenti atti:
avvisi di intimazione nn. 11920149007377214000 - 11920149007377921000 - 11920149007378224000 notificati in data 27/11/2014 dall'ufficiale di riscossione ai sensi dell'art 140 cpc. e con invio della raccomandata informativa ricevuta da persona convivente;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria doc 11976201500002911000 notificata ex art. 140 c.p.c. la cui raccomandata informativa è stata e ritirata dallo stesso contribuente;
avvisi di intimazione n 11920139007637025000 – 11920199004697408000 e 11920199008573985000 notificati direttamente a mani del ricorrente ai sensi dell'art 138 cpc. in data 08/01/2014, 17/01/2020 e
25/01/2020;
avviso di intimazione n 11920169004260258000 notificato in data 25/09/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, DPR n. 602/1973, mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet dedicato della società Società_1, non risultando valido e attivo l'indirizzo di posta elettronica comunicato;
e conclude che la documentata sequenza delle notificazioni dimostra che non è intervenuta alcuna prescrizione, così come eccepita da parte ricorrente.
Parte resistente Agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, insiste per il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo il ricorrente vizi imputabili esclusivamente all'attività di riscossione e ribadendo la intervenuta definitività della pretesa tributaria.
Con successiva memoria di replica (chiamata “preverbale” alla camera di consiglio) il procuratore ricorrente impugna e contesta i documenti prodotti da Agenzia Entrate Riscossione, controdeducendo:
- con riguardo agli avvisi di intimazione nn. 11920149007377214, 11920149007377921000 e
11920149007378224000,
che - all'esame della relata di notifica esibita - emerge che tra gli identificativi alla voce “documenti” non viene indicato nessun atto riconducibile ai nr. 3 avvisi di intimazione richiamati per cui non vi è certezza che la relata di notifica esibita contenga in un unico involucro più atti,
- con riguardo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976201500002911000,
che non vi è certezza che la relata di notifica esibita faccia riferimento alla raccomandata informativa destinata al sig. Ricorrente_1, in quanto dall'esame della relata di notifica esibita emerge che la stessa non reca nessun riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
anzi, alla voce “documento” è rinvenibile il n. 11920150104619271146, quale identificativo di un atto completamente diverso,
- con riguardo all'avviso di intimazione n. 11920169004260258000
che non vi è certezza che la relata di notifica esibita - successiva a tentativo di notifica a mezzo pec infruttuoso - faccia riferimento alla raccomandata informativa destinata al sig. Ricorrente_1 e ricevuta dalla moglie,
- con riguardo agli avvisi di intimazione nn. 11920199004697408000 e 11920199008573985000
che alla voce “firma della persona che ha ricevuto il documento” vi è una sigla incomprensibile e non riconducibile al sig. Ricorrente_1.
Parte ricorrente, con riferimento a tali ultimi avvisi, impugna le firme risultanti sulle relate di notifica esibite dal Concessionario della riscossione (allegati nn. 19 e 21), per non essere le stesse riconducibili al sig. Ricorrente_1, il quale non ha mai ricevuto entrambi gli atti, né ha apposto la propria firma sulle medesime relate. E' precisato che tali firme illeggibili non sono querelabili di falso, ma possono ben costituire oggetto di disconoscimento o prova della non riferibilità al destinatario.
La Corte rileva che la pur copiosa produzione documentale dell'Agente della Riscossione non è sufficiente per considerare provato il perfezionamento delle notifiche degli atti interruttivi delle pretese portate dalle tre cartelle prodromiche all'atto impugnato.
Le censure sollevate da parte ricorrente circa la mancata certezza che la relata esibita attenga alla notifica di tre avvisi o che le relate esibite facciano riferimento alle raccomandate informative appaiono, per la maggior parte dei casi, fondate.
A tanto si perviene in quanto parte resistente, che ne era onerata, non ha fornito elementi obiettivi volti a corroborare le risultanze degli avvisi di ricevimento che non presentano elemento alcuno idoneo per ritenere sussistente un collegamento con l'atto al quale gli stessi si riferiscono.
Invero - ad avviso del Collegio - tale collegamento può evincersi esclusivamente con riguardo alla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202500002911000 - cui ha fatto seguito la notifica della comunicazione di iscrizione - e all'avviso d'intimazione n. 11920269004260258000 in quanto:
nel primo caso la relata della raccomandata informativa notificata a mani del ricorrente richiama nella parte
“destinatario” il numero che identifica la comunicazione e la relata della successiva comunicazione di iscrizione riporta il numero identificativo della comunicazione,
nel secondo caso la relata della raccomandata informativa notificata nelle mani della moglie del ricorrente riporta il numero della raccomandata che, nella parte espositiva, fa espresso richiamo all'atto di intimazione.
Il perfezionamento della notifica di tali atti interruttivi si è avuto in data 2/12/15 - 23/1/17 nonchè 26/9/2016.
Rileva il Collegio, poi, che:
parte ricorrente ha formalmente disconosciuto le firme risultanti sulle relate di notifica esibite dal
Concessionario della riscossione (allegati nn. 19 e 21), per non essere le stesse riconducibili al sig.
Ricorrente_1. Trattasi delle relate relative (per quanto emerge, anche, dal numero del documento sulle stesse riportato) agli avvisi si intimazione notificati in data 17/1/2020 e 25/1/2020;
a fronte del tempestivo disconoscimento la parte che intende avvalersi delle scritture disconosciute deve chiederne la verificazione ex art. 216 c.p.c., applicabile anche nel processo tributario (Cass. sent. 13333 e
30145/2019 e, di recente, CGT primo grado Parma n. 285/2025);
alcuna istanza di verificazione è stata formulata dalle parti resistenti;
la mancata proposizione di tale istanza equivale, per presunzione di legge, ad una dichiarazione di non volersi avvalere dei documenti disconosciuti come mezzo di prova con la conseguenza che di tali documenti non può l'Organo giudicante tener conto.
Ne discende, pertanto, che restano fermi gli atti interruttivi di cui sopra in data 2/12/15 - 23/1/17 nonchè
26/9/2016, ai quali fa seguito - oltre il termine quinquennale - l'intimazione di pagamento n.
11920229004029668000 recapitata l'08/03/2023, in tale sede impugnata.
Di recente la Suprema Corte ha confermato che:
“(…) la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 d. lgs. n.472/1997 per le sanzioni.
Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022,
n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI,
24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351;
Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre
2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127).
Quanto alle sanzioni, l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095” (ord. 5220/2024).
Il ricorso merita, pertanto, parziale accoglimento in quanto risulta fondata l'eccepita prescrizione degli importi per sanzioni ed interessi, non essendo stato richiesto dalle parti resistenti di volersi avvalere dei documenti disconosciuti relativi al perfezionamento delle notifiche delle intimazioni avutesi nel corso di gennaio 2020.
Restano fermi gli importi per tributi ai quali li si applica la prescrizione decennale che risulta interrotta dai suindicati atti notificati negli anni 2015 – 2017.
Da ultimo questa Corte afferma la soggettività passiva di Agenzia Entrate, in quanto creditore sostanziale per essere il soggetto titolare del credito tributario che ha emesso gli atti impositivi e che ha interesse a mantenerli in vita.
Per quanto riguarda il regolamento delle spese di lite ritiene la Corte che il parziale accoglimento del ricorso ne giustifichi la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente in ricorso e per l'effetto dichiara non dovute sanzioni e interessi. Spese compensate tra le parti.