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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 14/07/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1484/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RA
Il Tribunale di RA, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura AN Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 30.4.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di RA sotto il numero d'ordine 1484/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pellegrini, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Frisani, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 30.4.2024, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario contratto con l'11.05.2002 in Andria (atto n. 88, p. II, serie A, Controparte_1
Anno 2002, da cui era separato giusto decreto di omologa n. 854/23 cron. del 07.02.23, pubblicato in data
10.02.23, emesso dal Tribunale di RA, precisando che dalla unione è nata (n.Andria Persona_1
l'08.03.2003).
Il resistente si costituiva formalmente in giudizio, non opponendosi alla domanda principale e facendo rilevare che la figlia, già maggiorenne, nelle more era divenuta indipendente economicamente.
Alla prima udienza, celebratasi il 21.11.2024, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per tentare di definire la controversia bonariamente;
successivamente, con convenzione depositata in data 9.6.2025, ritualmente sottoscritta dalle parti e dai difensori, le stesse davano atto di voler divorziare alle concordi condizioni di cui alla ridetta convenzione.
Con note scritte le parti espressamente rinunciavano a comparire all'udienza, insistendo nella richiesta di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle dette condizioni. Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusta decreto di omologa n. 854/23 cron. del 07.02.23, pubblicato in data 10.02.23, emesso dal Tribunale di RA (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 9.6.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che i difensori in occasione dell'udienza del 10.6.2025 hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che l'unica figlia è divenuta economicamente indipendente;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con Parte_1
l'11.05.2002 in Andria (atto n. 88, p. II, serie A, Anno 2002), alle condizioni indicate Controparte_1 nella convenzione depositata il 9.6.2025 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RA, nella Camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RA
Il Tribunale di RA, Sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dr.ssa Laura AN Presidente rel. dr.ssa Sandra Moselli Giudice dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in data 30.4.2024 nel registro generali affari contenziosi del Tribunale di RA sotto il numero d'ordine 1484/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Pellegrini, giusta mandato in atti Parte_1
-ricorrente-
E
rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Frisani, giusta mandato in atti Controparte_1
-resistente-
E
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI -intervenuta- CP_2
FATTO
Con ricorso depositato il 30.4.2024, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio concordatario contratto con l'11.05.2002 in Andria (atto n. 88, p. II, serie A, Controparte_1
Anno 2002, da cui era separato giusto decreto di omologa n. 854/23 cron. del 07.02.23, pubblicato in data
10.02.23, emesso dal Tribunale di RA, precisando che dalla unione è nata (n.Andria Persona_1
l'08.03.2003).
Il resistente si costituiva formalmente in giudizio, non opponendosi alla domanda principale e facendo rilevare che la figlia, già maggiorenne, nelle more era divenuta indipendente economicamente.
Alla prima udienza, celebratasi il 21.11.2024, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per tentare di definire la controversia bonariamente;
successivamente, con convenzione depositata in data 9.6.2025, ritualmente sottoscritta dalle parti e dai difensori, le stesse davano atto di voler divorziare alle concordi condizioni di cui alla ridetta convenzione.
Con note scritte le parti espressamente rinunciavano a comparire all'udienza, insistendo nella richiesta di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle dette condizioni. Tanto premesso:
- rilevato che i coniugi sono separati, giusta decreto di omologa n. 854/23 cron. del 07.02.23, pubblicato in data 10.02.23, emesso dal Tribunale di RA (di cui è copia in atti);
- letta la convenzione contenuta della richiesta congiunta depositata il 9.6.2025, contenente l'accordo per la definizione concordata del giudizio;
- rilevato che i difensori in occasione dell'udienza del 10.6.2025 hanno ribadito che i coniugi non vogliono riconciliarsi e che vogliono definire il giudizio alle condizioni di cui alla ridetta richiesta già depositata;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 22 c.p.c.;
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili, anche in considerazione del fatto che l'unica figlia è divenuta economicamente indipendente;
- considerato inoltre che non v'è statuizione di assegno ex art. 5 della L. n. 898/1970 e successive modificazioni;
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 898/70, come modificato ex L.
6.3.1987 n. 74;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da con Parte_1
l'11.05.2002 in Andria (atto n. 88, p. II, serie A, Anno 2002), alle condizioni indicate Controparte_1 nella convenzione depositata il 9.6.2025 nel presente giudizio contenzioso, condizioni tutte che qui si abbiano interamente trascritte.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in RA, nella Camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura AN