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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 28/10/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 667/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 667/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta”, promosso da:
, nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Gibilterra nr. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Lenski ( ) e dall'Avv. Giulia C.F._2
AS ( ) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._3 difensori, in Milano, Viale Bianca AR nr. 23; pagina 1 di 8 , nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._4
AR GI nr. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Quagliuolo ( ) e C.F._5 dall'Avv. Karim Ivan Garola del Foro di Milano ( ), elettivamente domiciliato C.F._6 presso lo studio dei difensori, in Milano, Corso di Porta Vittoria nr. 28;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli stessi in Palau il 17 maggio 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palau, anno 2008, atto nr. 1, parte II, Serie A, omologando le seguenti condizioni: “1) Affidamento dei figli. I figli Per_1
, sono affidati congiuntamente ai genitori, i quali si impegnano a
[...] Persona_2 Persona_3 collaborare al fine di assicurare loro una crescita serena ed equilibrata nel rispetto delle loro esigenze ed inclinazioni. I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni, naturali ed aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente durante i periodi di permanenza presso uno dei due genitori, ai sensi dell'art. 337 ter, comma III cod. civ. 2) Collocamento e residenza abituale dei figli. I tre figli sono collocati presso la madre e residenti abitualmente presso l'abitazione della stessa in Sardegna, a Palau (SS), in Via Gibilterra n. 7. 3)
Frequentazioni del genitore non collocatario. a) Frequentazioni ordinarie durante l'anno. Il signor pagina 2 di 8 si impegna a tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la signora la quale, al Pt_2 Pt_1 fine di agevolare padre e figli nei giorni di frequentazione e consentire loro una sistemazione abitativa adeguata in Sardegna, lascia a disposizione la propria abitazione al signor durante il suo Pt_2 soggiorno con i figli;
il signor utilizzerà l'abitazione messagli a disposizione, assumendosi la Pt_2 responsabilità e la cura dell'alloggio nel periodo di utilizzo;
durante il periodo di frequentazione paterna, la madre si allontanerà dall'abitazione. Il periodo del fine settimana di competenza del padre
è definito come segue: dal venerdì all'arrivo del signor con il volo in partenza da Milano-Linate Pt_2 alle ore 13:20 fino al rientro il lunedì con il volo in partenza da Olbia alle ore 11:00, salvo circostanze non prevedibili relative ai voli. Qualora il padre concordasse con la madre un fine settimana con i figli a Milano o altrove, si impegna a comunicarlo con congruo anticipo e sosterrà interamente le relative spese di trasporto, alloggio e quanto necessario per la cura dei figli. Data la disponibilità della madre ad accogliere il padre nei fine settimana alternati e la necessità della stessa di organizzare il proprio trasferimento temporaneo altrove, nonché la propria attività professionale, entrambi i genitori si impegnano a rispettare con la massima rigidità la regola dell'alternanza dei fine settimana;
eventuali impossibilità di osservanza del proprio fine settimana di competenza, salvo emergenze e/o eventi imprevedibili, dovranno essere comunicate e concordate con un congruo preavviso (di almeno un mese)
e non comporteranno un “recupero” del fine settimana non goduto, impegnandosi i coniugi a mantenere il rispetto dell'alternanza come da calendario (a titolo esemplificativo, se il padre dovesse omettere di recarsi dai figli in un fine settimana di sua competenza, il fine settimana successivo rimarrà di competenza della madre e il padre riprenderà quello successivo). Allo scopo di evitare contrasti interpretativi, il fine settimana attualmente di competenza del padre è quello del 21/03/2025 –
24/03/2025; inoltre, si precisa che nei periodi di vacanza, ponti, festività varie, il principio dell'alternanza è sospeso: ciò significa che se l'ultimo fine settimana prima di detto periodo è di competenza di un genitore, alla fine di detto periodo il fine settimana successivo sarà di competenza dell'altro. b) Vacanze estive: i figli trascorreranno con il padre i primi 15 giorni di luglio e gli ultimi
15 giorni di agosto dal 16 al 31 agosto, con spese di trasferimento dei figli a carico del padre;
il padre si impegna a comunicare alla madre dove trascorrerà le vacanze con i figli entro il 31 maggio di ciascun anno. Vacanze natalizie: i figli trascorreranno il 24 sera e il 25 a pranzo con entrambi i genitori nel luogo che verrà stabilito d'accordo tra i genitori anno per anno;
il periodo dal 26 dicembre all'inizio della scuola con uno dei genitori ad anni alternati stabilendo il prossimo periodo natalizio del 2025 sarà trascorso dai figli con il sig. . Vacanze pasquali: le stesse, da intendersi coincidenti con il periodo Pt_2 di vacanza scolastica, verranno trascorse ad anni alterni tra i genitori, che concordano che per quanto concerne le imminenti festività 2025 le stesse saranno di competenza del padre. Eventuali ponti: saranno pagina 3 di 8 preventivamente concordati e accorpati con il fine settimana di competenza del genitore;
pertanto, il fine settimana accorpato sarà considerato a tutti gli effetti un fine settimana alternato e quindi quello successivo sarà di competenza dell'altro genitore. 4) Contributo al mantenimento dei figli. Il contributo mensile di mantenimento ordinario per i figli a carico del sig. è determinato in € 2.200,00 mensili Pt_2 per dodici mensilità, con decorrenza dal mese di marzo 2025, da versare in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT a decorrere da un anno dal deposito del ricorso. Nell'assegno di mantenimento periodico, destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla madre. Le spese c.d. straordinarie saranno suddivise in misura del 50% tra i genitori, in base ai criteri e con le modalità indicate secondo il protocollo del
Tribunale di Milano, e sono determinate come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, pagina 4 di 8 campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In ogni caso, al fine di evitare future contestazioni e fraintendimenti, i corsi attualmente frequentati (di ripetizione) e le attività sportive attualmente svolte dai figli (ovvero tennis, surf, palestra) si intendono concordate tra i genitori,
i quali si impegnano a sostenere le relative spese in misura del 50% ciascuno. Il signor riconosce Pt_2 un debito per arretrati Istat di € 3.823,86 (fino a febbraio 2025), che si impegna a versare in 10 rate mensili di € 382,38 ciascuna a decorrere da marzo 2025 in aggiunta al contributo al mantenimento ordinario come sopra determinato;
inoltre, riconosce di dovere alla signora l'importo di € Pt_1
1.242,90 .per la propria quota di spese straordinarie maturate fino alla data del presente ricorso, che si impegna a versare entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso. Comunicazioni tra genitori. Tutte le comunicazioni relative ai figli dovranno avvenire esclusivamente tra i genitori e non essere veicolate tramite i figli. Per le comunicazioni, a tutti i fini indicati ai punti che precedono, i genitori utilizzeranno i seguenti indirizzi e-mail (con impegno a comunicare eventuali variazioni di indirizzo), che ritengono validi e efficaci ai fini della avvenuta ricezione delle comunicazioni:
Rilascio documenti validi per l'espatrio. I genitori Email_1 Email_2 prestano il reciproco compenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti, carte d'identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio per i minori. Le parti si danno atto di essere attualmente economicamente autosufficienti ed indipendenti e si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, le stesse non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa, in dipendenza del vincolo coniugale avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dalla relazione intercorsa tra gli stessi”.
pagina 5 di 8 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata per la trattazione della domanda delle parti, i coniugi si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dagli stessi in via congiunta.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 17 maggio 2008 in Palau, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Palau al nr. 1, P. 2, S. A, anno 2008. pagina 6 di 8 Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le condizioni indicate dai ricorrenti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo conformi al superiore interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 17 maggio 2008 in Palau tra , nato il [...] a [...], e , nata il Parte_2 Parte_1
29/05/1982 a Milano (MI), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palau al nr. 1,
P. 2, S. A, anno 2008;
CONFERMA le condizioni indicate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in premessa, da intendersi richiamate;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale pagina 7 di 8 dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 23 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 667/2025 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “Ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta ex 473 bis.51 c.p.c. con richiesta di trattazione scritta”, promosso da:
, nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Gibilterra nr. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Lenski ( ) e dall'Avv. Giulia C.F._2
AS ( ) del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei C.F._3 difensori, in Milano, Viale Bianca AR nr. 23; pagina 1 di 8 , nato a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._4
AR GI nr. 14, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Quagliuolo ( ) e C.F._5 dall'Avv. Karim Ivan Garola del Foro di Milano ( ), elettivamente domiciliato C.F._6 presso lo studio dei difensori, in Milano, Corso di Porta Vittoria nr. 28;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
le parti hanno concluso come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
il PM non ha presentato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra gli stessi in Palau il 17 maggio 2008, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palau, anno 2008, atto nr. 1, parte II, Serie A, omologando le seguenti condizioni: “1) Affidamento dei figli. I figli Per_1
, sono affidati congiuntamente ai genitori, i quali si impegnano a
[...] Persona_2 Persona_3 collaborare al fine di assicurare loro una crescita serena ed equilibrata nel rispetto delle loro esigenze ed inclinazioni. I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale dei figli di comune accordo tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni, naturali ed aspirazioni. Per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente durante i periodi di permanenza presso uno dei due genitori, ai sensi dell'art. 337 ter, comma III cod. civ. 2) Collocamento e residenza abituale dei figli. I tre figli sono collocati presso la madre e residenti abitualmente presso l'abitazione della stessa in Sardegna, a Palau (SS), in Via Gibilterra n. 7. 3)
Frequentazioni del genitore non collocatario. a) Frequentazioni ordinarie durante l'anno. Il signor pagina 2 di 8 si impegna a tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la signora la quale, al Pt_2 Pt_1 fine di agevolare padre e figli nei giorni di frequentazione e consentire loro una sistemazione abitativa adeguata in Sardegna, lascia a disposizione la propria abitazione al signor durante il suo Pt_2 soggiorno con i figli;
il signor utilizzerà l'abitazione messagli a disposizione, assumendosi la Pt_2 responsabilità e la cura dell'alloggio nel periodo di utilizzo;
durante il periodo di frequentazione paterna, la madre si allontanerà dall'abitazione. Il periodo del fine settimana di competenza del padre
è definito come segue: dal venerdì all'arrivo del signor con il volo in partenza da Milano-Linate Pt_2 alle ore 13:20 fino al rientro il lunedì con il volo in partenza da Olbia alle ore 11:00, salvo circostanze non prevedibili relative ai voli. Qualora il padre concordasse con la madre un fine settimana con i figli a Milano o altrove, si impegna a comunicarlo con congruo anticipo e sosterrà interamente le relative spese di trasporto, alloggio e quanto necessario per la cura dei figli. Data la disponibilità della madre ad accogliere il padre nei fine settimana alternati e la necessità della stessa di organizzare il proprio trasferimento temporaneo altrove, nonché la propria attività professionale, entrambi i genitori si impegnano a rispettare con la massima rigidità la regola dell'alternanza dei fine settimana;
eventuali impossibilità di osservanza del proprio fine settimana di competenza, salvo emergenze e/o eventi imprevedibili, dovranno essere comunicate e concordate con un congruo preavviso (di almeno un mese)
e non comporteranno un “recupero” del fine settimana non goduto, impegnandosi i coniugi a mantenere il rispetto dell'alternanza come da calendario (a titolo esemplificativo, se il padre dovesse omettere di recarsi dai figli in un fine settimana di sua competenza, il fine settimana successivo rimarrà di competenza della madre e il padre riprenderà quello successivo). Allo scopo di evitare contrasti interpretativi, il fine settimana attualmente di competenza del padre è quello del 21/03/2025 –
24/03/2025; inoltre, si precisa che nei periodi di vacanza, ponti, festività varie, il principio dell'alternanza è sospeso: ciò significa che se l'ultimo fine settimana prima di detto periodo è di competenza di un genitore, alla fine di detto periodo il fine settimana successivo sarà di competenza dell'altro. b) Vacanze estive: i figli trascorreranno con il padre i primi 15 giorni di luglio e gli ultimi
15 giorni di agosto dal 16 al 31 agosto, con spese di trasferimento dei figli a carico del padre;
il padre si impegna a comunicare alla madre dove trascorrerà le vacanze con i figli entro il 31 maggio di ciascun anno. Vacanze natalizie: i figli trascorreranno il 24 sera e il 25 a pranzo con entrambi i genitori nel luogo che verrà stabilito d'accordo tra i genitori anno per anno;
il periodo dal 26 dicembre all'inizio della scuola con uno dei genitori ad anni alternati stabilendo il prossimo periodo natalizio del 2025 sarà trascorso dai figli con il sig. . Vacanze pasquali: le stesse, da intendersi coincidenti con il periodo Pt_2 di vacanza scolastica, verranno trascorse ad anni alterni tra i genitori, che concordano che per quanto concerne le imminenti festività 2025 le stesse saranno di competenza del padre. Eventuali ponti: saranno pagina 3 di 8 preventivamente concordati e accorpati con il fine settimana di competenza del genitore;
pertanto, il fine settimana accorpato sarà considerato a tutti gli effetti un fine settimana alternato e quindi quello successivo sarà di competenza dell'altro genitore. 4) Contributo al mantenimento dei figli. Il contributo mensile di mantenimento ordinario per i figli a carico del sig. è determinato in € 2.200,00 mensili Pt_2 per dodici mensilità, con decorrenza dal mese di marzo 2025, da versare in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT a decorrere da un anno dal deposito del ricorso. Nell'assegno di mantenimento periodico, destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore, devono ritenersi incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco.
L'assegno unico per i figli verrà percepito dalla madre. Le spese c.d. straordinarie saranno suddivise in misura del 50% tra i genitori, in base ai criteri e con le modalità indicate secondo il protocollo del
Tribunale di Milano, e sono determinate come segue: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, pagina 4 di 8 campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. In ogni caso, al fine di evitare future contestazioni e fraintendimenti, i corsi attualmente frequentati (di ripetizione) e le attività sportive attualmente svolte dai figli (ovvero tennis, surf, palestra) si intendono concordate tra i genitori,
i quali si impegnano a sostenere le relative spese in misura del 50% ciascuno. Il signor riconosce Pt_2 un debito per arretrati Istat di € 3.823,86 (fino a febbraio 2025), che si impegna a versare in 10 rate mensili di € 382,38 ciascuna a decorrere da marzo 2025 in aggiunta al contributo al mantenimento ordinario come sopra determinato;
inoltre, riconosce di dovere alla signora l'importo di € Pt_1
1.242,90 .per la propria quota di spese straordinarie maturate fino alla data del presente ricorso, che si impegna a versare entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso. Comunicazioni tra genitori. Tutte le comunicazioni relative ai figli dovranno avvenire esclusivamente tra i genitori e non essere veicolate tramite i figli. Per le comunicazioni, a tutti i fini indicati ai punti che precedono, i genitori utilizzeranno i seguenti indirizzi e-mail (con impegno a comunicare eventuali variazioni di indirizzo), che ritengono validi e efficaci ai fini della avvenuta ricezione delle comunicazioni:
Rilascio documenti validi per l'espatrio. I genitori Email_1 Email_2 prestano il reciproco compenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti, carte d'identità e documenti equipollenti validi ai fini dell'espatrio per i minori. Le parti si danno atto di essere attualmente economicamente autosufficienti ed indipendenti e si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, le stesse non hanno più nulla a che pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, ragione o causa, in dipendenza del vincolo coniugale avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dalla relazione intercorsa tra gli stessi”.
pagina 5 di 8 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata per la trattazione della domanda delle parti, i coniugi si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, chiedendo la rimessione della causa al Collegio per la decisione, e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dagli stessi in via congiunta.
Con ordinanza resa fuori udienza, il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 17 maggio 2008 in Palau, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Palau al nr. 1, P. 2, S. A, anno 2008. pagina 6 di 8 Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le condizioni indicate dai ricorrenti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, ed essendo conformi al superiore interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 17 maggio 2008 in Palau tra , nato il [...] a [...], e , nata il Parte_2 Parte_1
29/05/1982 a Milano (MI), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Palau al nr. 1,
P. 2, S. A, anno 2008;
CONFERMA le condizioni indicate dalle parti nel ricorso introduttivo, come riportate in premessa, da intendersi richiamate;
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale pagina 7 di 8 dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 23 ottobre 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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