Sentenza 25 gennaio 2023
Massime • 1
Ai fini dell'accertamento dell'imputabilità del minore, l'indagine sulla sua personalità non richiede necessariamente l'audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportate all'età del predetto. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, valutando di media gravità il ritardo mentale del minore, aveva ravvisato la capacità di intendere e di volere del predetto alla luce delle modalità del fatto, della natura del reato, di disvalore agevolmente percepibile, della condotta tenuta successivamente alla sua commissione e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2023, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |