Articolo 4 della Legge 26 aprile 1983, n. 136
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 maggio 1983
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Versione
27 gennaio 1991
Art. 4. (( 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti ))
Entrata in vigore il 27 gennaio 1991