Versione
18 maggio 1983
18 maggio 1983
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Versione
27 gennaio 1991
27 gennaio 1991
Art. 4. (( 1. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia di biodegradabilita' dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forma agli eventuali aggiornamenti ))