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Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1538/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17494/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040462680000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1330/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250040462680000 relativaq a tassa automobilistica anno 2020 ,per un impèorto di euro 1.167,06 notificata il 22/772025,
A sostegno del proposto gravame sono state dedotte conun solo motivo le censure di mancata notifica degli atti presupposti e lka intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si sono costituite in giudizio sia Agenzia Entrate -riscossione che la RE AN .
All'odierna udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure ivi esposte .
Punto cruciale della controversia è quello costituito dalla verifica della avvenuta notifica del presupposto avviso di accertamento e al riguardo il giudicante ritiene che la notiziazione dell' atto presupposto non può consiuderarsi ritulamente effettuata .
Invero,ferma restando l'ammissibilità di notifica degli atti tributari regionali a mezzo di poste private, nella specie deve rilevarsi,dalla disamina dei documenti versati in giudizio, che l'avviso di consegna della raccomandata spedita da CRC in data 16/6/2023 e contennete il presupposto avviso di accertamento, sia fortemente manchevole.
Invero, in detto documento non si riesce ad individuare con esattezza la data di ricevimento , così come
è incomprensibile il dato relativo alla qualifica del ricevente : si è in presenza di "grafici" assolutamente non decifrabili e tali manchevolezze inficiano la regolarità della notifica stessa che com'è noto deve avvenire nelle forme della comprensibilità e trasparenza a tutela della certezza dei dati recati da atti aventi rilevanza pubblica, nonchè delle posioni giuridiche soggettive del contribuente
Insomma la notifica così come avvenuta non appare essere stata effettuata ritualmente e ciò ridonda negativamente sulla legittimitrà della consequenziale cartella esattoriale .
Parimenti , in assenza di un valido atto interruttivo, deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria, tenuto conto che il primo atto di recupero ( appunto la cartella di pagamento ) è stato notificato solo nel luglio del 2025.
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo, a favore della parte ricorrente e a carico delle parti resistenti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resitenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00, oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione.
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
GL ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17494/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250040462680000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1330/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250040462680000 relativaq a tassa automobilistica anno 2020 ,per un impèorto di euro 1.167,06 notificata il 22/772025,
A sostegno del proposto gravame sono state dedotte conun solo motivo le censure di mancata notifica degli atti presupposti e lka intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si sono costituite in giudizio sia Agenzia Entrate -riscossione che la RE AN .
All'odierna udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela meritevole di positivo apprezzamento in ragione della fondatezza delle censure ivi esposte .
Punto cruciale della controversia è quello costituito dalla verifica della avvenuta notifica del presupposto avviso di accertamento e al riguardo il giudicante ritiene che la notiziazione dell' atto presupposto non può consiuderarsi ritulamente effettuata .
Invero,ferma restando l'ammissibilità di notifica degli atti tributari regionali a mezzo di poste private, nella specie deve rilevarsi,dalla disamina dei documenti versati in giudizio, che l'avviso di consegna della raccomandata spedita da CRC in data 16/6/2023 e contennete il presupposto avviso di accertamento, sia fortemente manchevole.
Invero, in detto documento non si riesce ad individuare con esattezza la data di ricevimento , così come
è incomprensibile il dato relativo alla qualifica del ricevente : si è in presenza di "grafici" assolutamente non decifrabili e tali manchevolezze inficiano la regolarità della notifica stessa che com'è noto deve avvenire nelle forme della comprensibilità e trasparenza a tutela della certezza dei dati recati da atti aventi rilevanza pubblica, nonchè delle posioni giuridiche soggettive del contribuente
Insomma la notifica così come avvenuta non appare essere stata effettuata ritualmente e ciò ridonda negativamente sulla legittimitrà della consequenziale cartella esattoriale .
Parimenti , in assenza di un valido atto interruttivo, deve ritenersi essersi inverata la prescrizione triennale della pretesa tributaria, tenuto conto che il primo atto di recupero ( appunto la cartella di pagamento ) è stato notificato solo nel luglio del 2025.
Conclusivamente il ricorso va accolto con annullamento dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, liquidate come da dispositivo, a favore della parte ricorrente e a carico delle parti resistenti, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resitenti in solido tra loro al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 600,00, oltre oneri accessori se dovuti, con attribuzione.