Articolo 52 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 51Articolo 53
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 52.

Il locale destinato a infermeria deve disporre di un armadio metallico, di un lavandino con acqua dolce calda e fredda, di un tavolo abbattibile lungo la parete e di una sedia.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999