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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 642/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2071/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010073063000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010073063000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010073063000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160071019454000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170025744916000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017030791000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato in data 15/02/2024 all'Agenzia delle entrate OS (di seguito AdER), qui inviato in data 11/03/2024 e iscritto al n. 2071/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la intimazione di pagamento n. 293 2017 00007435 79, notificata il 23/01/2024 per l'importo di
€ 2.863,96=, relativa al mancato pagamento delle cartelle di pagamento recanti n. 293 2016 00710194
54, n. 293 2017 00257449 16; n. 293 2018 00170307 91, tutte per tassa auto, anni 2012-13-14. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale dalla data di maturazione degli stessi, in asserita assenza di validi atti interruttivi. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. Si costituiva in data 16/04/2024 l'AdER, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, deducendo e documentando l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione, oltre alla rilevanza della normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico da Covid-19.
§3. Con ordinanza resa all'udienza del 30/09/2024, questa Sezione X della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado, in composizione monocratica, decidendo ex art. 47 D.lgs. 546/1992, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava per la trattazione del merito del ricorso a nuovo ruolo.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è fondato.
§6. Dalla documentazione prodotta in atti dall'AdER resistente risulta la notifica a mezzo PEC delle seguenti cartelle di pagamento, sottostanti all'intimazione impugnata:
Numero cartella Data notifica Allegato
29320160071019454000 02/03/2017 1
29320170025744916000 26/11/2017 2
29320180017030791000 26/01/2019 3
Ha formato oggetto di contestazione la ritualità di tali notifiche, eseguite dall'AdER all'indirizzo PEC: Email_3, poiché il ricorrente ha affermato di non aver mai attivato tale indirizzo. Ha chiarito al proposito che tale PEC viene rilasciata gratuitamente e genericamente dall'Ordine dei medici in favore di ogni iscritto.
§7. Rileva il Giudice negli avvisi di mancata consegna depositati in giudizio da AdER è riportata la voce: indirizzo non valido. Oggetto di esame è dunque la regolarità della notifica della cartella di pagamento che l'Agente della riscossione assume di avere eseguito a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), notifica che risulta tuttavia non perfezionata in quanto il sistema ha restituito l'esito negativo con la dicitura “indirizzo non valido”. Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
§8. L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente all'Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento mediante PEC agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi (INI-PEC per i soggetti obbligati e
INAD per le persone fisiche), secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.
Lgs. n. 82/2005).
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica a mezzo PEC si perfeziona solo con la generazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, attestanti rispettivamente l'invio del messaggio e la sua consegna nella casella del destinatario (cfr. Cass., sez. V, n. 6417/2019; Cass., sez.
VI, n. 30948/2019).
Nel caso di specie, la notifica non può ritenersi validamente eseguita, poiché il sistema ha restituito un messaggio di mancata consegna per indirizzo non valido. Tale esito impedisce il perfezionamento del procedimento notificatorio e rende giuridicamente inefficace la notificazione tentata.
In tema di notificazioni a mezzo PEC degli atti tributari, deve richiamarsi il principio generale secondo cui la notificazione è disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 in combinato con l'art. 16-ter del D.L. n.
179/2012, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è richiesta la presenza dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri (IPA, INI-PEC,
REGINDE) quale condizione di validità della notificazione qualora sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente notificante e non emerga un pregiudizio concreto al diritto di difesa del destinatario.
È anche pacifico che, ove il sistema segnali “indirizzo non valido” per la PEC del destinatario, la notificazione non si perfeziona tramite un semplice inoltro fallito, ma richiede il rispetto delle formalità di completamento previste per le notifiche telematiche. In tal senso è intervenuta la giurisprudenza, secondo cui, ove la PEC risulti invalida o inattiva, non è richiesto un secondo tentativo di invio dopo sette giorni come nel caso di 'casella satura', ma la notifica si perfeziona con il deposito telematico dell'atto nella specifica area informatica prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, con pubblicazione di avviso sul sito dell'agente della riscossione e l'invio di raccomandata ai sensi di legge.
In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo. (Cass. Sez. 5, 13/02/2025, n. 3703, Rv. 674092 - 01)
In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito - CAD (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1621 del 22/01/2025 Rv. 673580 - 01)
In altri termini, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è che la notificazione telematica si considera valida ed efficace anche in presenza di una prima comunicazione PEC andata deserta per indirizzo non valido, purché l'atto sia stato regolarmente depositato e pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa di settore e sia garantita la possibilità del destinatario di conoscere e impugnare l'atto.
Ne consegue che, in caso di PEC con esito “indirizzo non valido”, la procedura corretta da seguire da parte dell'Agente della OS prevede il completamento della notificazione mediante l'ulteriore deposito telematico e le pubblicazioni prescritte, non essendo necessaria una duplicazione dell'invio PEC nel caso specifico di indirizzo non valido. Tale procedura si pone in linea con le norme di settore e con la giurisprudenza consolidata su notifiche telematiche di atti tributari.
§9. Alla luce dei principi enunciati, non essendovi prova in atti del rispetto, da parte dell'AdER delle formalità di notifica sopra esposte, va accolta l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento fondata sull'annotazione “indirizzo non valido” del primo invio PEC, atteso che la normativa di settore e l'interpretazione di legittimità richiedono il perfezionamento dell'atto mediante successivo deposito e pubblicazione. La notifica è da considerarsi valida ed efficace ove, nel rispetto della procedura di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e correlati, l'atto sia stato depositato telematicamente, pubblicato e reso conoscibile al destinatario, garantendo così il diritto di difesa.
§10. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento del ricorso.
§11. Le spese vanno compensate, poiché le notifiche, pur inefficaci, erano rivolte a un indirizzo che seppur non attivato, era comunque intestato al ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Catania, 19.01.2026. Il Giudice Estensore Francesco Puleio
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2071/2024 depositato il 11/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010073063000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010073063000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249010073063000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160071019454000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170025744916000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180017030791000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 154/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato in data 15/02/2024 all'Agenzia delle entrate OS (di seguito AdER), qui inviato in data 11/03/2024 e iscritto al n. 2071/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso la intimazione di pagamento n. 293 2017 00007435 79, notificata il 23/01/2024 per l'importo di
€ 2.863,96=, relativa al mancato pagamento delle cartelle di pagamento recanti n. 293 2016 00710194
54, n. 293 2017 00257449 16; n. 293 2018 00170307 91, tutte per tassa auto, anni 2012-13-14. Eccepiva
l'intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso del termine triennale dalla data di maturazione degli stessi, in asserita assenza di validi atti interruttivi. Chiedeva – previa sospensiva – dichiararsi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi di difesa.
§2. Si costituiva in data 16/04/2024 l'AdER, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, deducendo e documentando l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presupposte, nonché di successivi atti interruttivi della prescrizione, oltre alla rilevanza della normativa emergenziale emanata nel periodo pandemico da Covid-19.
§3. Con ordinanza resa all'udienza del 30/09/2024, questa Sezione X della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado, in composizione monocratica, decidendo ex art. 47 D.lgs. 546/1992, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava per la trattazione del merito del ricorso a nuovo ruolo.
§4. All'odierna udienza era presente soltanto il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni. Il Giudice poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è fondato.
§6. Dalla documentazione prodotta in atti dall'AdER resistente risulta la notifica a mezzo PEC delle seguenti cartelle di pagamento, sottostanti all'intimazione impugnata:
Numero cartella Data notifica Allegato
29320160071019454000 02/03/2017 1
29320170025744916000 26/11/2017 2
29320180017030791000 26/01/2019 3
Ha formato oggetto di contestazione la ritualità di tali notifiche, eseguite dall'AdER all'indirizzo PEC: Email_3, poiché il ricorrente ha affermato di non aver mai attivato tale indirizzo. Ha chiarito al proposito che tale PEC viene rilasciata gratuitamente e genericamente dall'Ordine dei medici in favore di ogni iscritto.
§7. Rileva il Giudice negli avvisi di mancata consegna depositati in giudizio da AdER è riportata la voce: indirizzo non valido. Oggetto di esame è dunque la regolarità della notifica della cartella di pagamento che l'Agente della riscossione assume di avere eseguito a mezzo posta elettronica certificata
(PEC), notifica che risulta tuttavia non perfezionata in quanto il sistema ha restituito l'esito negativo con la dicitura “indirizzo non valido”. Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
§8. L'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 consente all'Agente della riscossione di notificare la cartella di pagamento mediante PEC agli indirizzi risultanti dai pubblici elenchi (INI-PEC per i soggetti obbligati e
INAD per le persone fisiche), secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.
Lgs. n. 82/2005).
Tuttavia, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la notifica a mezzo PEC si perfeziona solo con la generazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, attestanti rispettivamente l'invio del messaggio e la sua consegna nella casella del destinatario (cfr. Cass., sez. V, n. 6417/2019; Cass., sez.
VI, n. 30948/2019).
Nel caso di specie, la notifica non può ritenersi validamente eseguita, poiché il sistema ha restituito un messaggio di mancata consegna per indirizzo non valido. Tale esito impedisce il perfezionamento del procedimento notificatorio e rende giuridicamente inefficace la notificazione tentata.
In tema di notificazioni a mezzo PEC degli atti tributari, deve richiamarsi il principio generale secondo cui la notificazione è disciplinata dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 in combinato con l'art. 16-ter del D.L. n.
179/2012, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che non è richiesta la presenza dell'indirizzo PEC del mittente nei pubblici registri (IPA, INI-PEC,
REGINDE) quale condizione di validità della notificazione qualora sia certa la riconducibilità dell'atto all'ente notificante e non emerga un pregiudizio concreto al diritto di difesa del destinatario.
È anche pacifico che, ove il sistema segnali “indirizzo non valido” per la PEC del destinatario, la notificazione non si perfeziona tramite un semplice inoltro fallito, ma richiede il rispetto delle formalità di completamento previste per le notifiche telematiche. In tal senso è intervenuta la giurisprudenza, secondo cui, ove la PEC risulti invalida o inattiva, non è richiesto un secondo tentativo di invio dopo sette giorni come nel caso di 'casella satura', ma la notifica si perfeziona con il deposito telematico dell'atto nella specifica area informatica prevista dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, con pubblicazione di avviso sul sito dell'agente della riscossione e l'invio di raccomandata ai sensi di legge.
In tema di notifica dell'atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo. (Cass. Sez. 5, 13/02/2025, n. 3703, Rv. 674092 - 01)
In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Società_1 e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito - CAD (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1621 del 22/01/2025 Rv. 673580 - 01)
In altri termini, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è che la notificazione telematica si considera valida ed efficace anche in presenza di una prima comunicazione PEC andata deserta per indirizzo non valido, purché l'atto sia stato regolarmente depositato e pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla normativa di settore e sia garantita la possibilità del destinatario di conoscere e impugnare l'atto.
Ne consegue che, in caso di PEC con esito “indirizzo non valido”, la procedura corretta da seguire da parte dell'Agente della OS prevede il completamento della notificazione mediante l'ulteriore deposito telematico e le pubblicazioni prescritte, non essendo necessaria una duplicazione dell'invio PEC nel caso specifico di indirizzo non valido. Tale procedura si pone in linea con le norme di settore e con la giurisprudenza consolidata su notifiche telematiche di atti tributari.
§9. Alla luce dei principi enunciati, non essendovi prova in atti del rispetto, da parte dell'AdER delle formalità di notifica sopra esposte, va accolta l'eccezione di nullità della notifica delle cartelle di pagamento fondata sull'annotazione “indirizzo non valido” del primo invio PEC, atteso che la normativa di settore e l'interpretazione di legittimità richiedono il perfezionamento dell'atto mediante successivo deposito e pubblicazione. La notifica è da considerarsi valida ed efficace ove, nel rispetto della procedura di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e correlati, l'atto sia stato depositato telematicamente, pubblicato e reso conoscibile al destinatario, garantendo così il diritto di difesa.
§10. Segue alle superiori considerazioni l'accoglimento del ricorso.
§11. Le spese vanno compensate, poiché le notifiche, pur inefficaci, erano rivolte a un indirizzo che seppur non attivato, era comunque intestato al ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Catania, 19.01.2026. Il Giudice Estensore Francesco Puleio