Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 642
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità della notifica delle cartelle di pagamento

    Il Giudice rileva che la notifica a mezzo PEC si perfeziona con la generazione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Nel caso di specie, il sistema ha restituito un messaggio di mancata consegna per 'indirizzo non valido', impedendo il perfezionamento della notifica. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di PEC non valida, la notifica si perfeziona con il deposito telematico dell'atto nella specifica area informatica, la pubblicazione di un avviso sul sito dell'agente della riscossione e l'invio di una raccomandata informativa. Poiché non vi è prova in atti del rispetto di tali formalità da parte dell'Agente della riscossione, l'eccezione di nullità della notifica viene accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 23/01/2026, n. 642
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 642
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo