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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/12/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1096/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1096/2025 r.g. promossa da c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SAMUELE MICHELAGNOLI e dell'avv. MARCONI LEONARDO ( ) Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SAMUELE MICHELAGNOLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI e dell'avv.
RI OR ( ) VIA IE ET C/O AVV. C.F._4
GI CI - VIA GIUSEPPE RICHA N. 56 50100 FIRENZE;
giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.9.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che Controparte_1 veniva assunto dal 17.10.2024 con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento come operaio di 1° livello, CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, qualifica di “Chef”; che il ristorante veniva denominato “ e con Parte_2 immagine;
che in data 23.1.2025, la datrice di lavoro Parte_3
gli comunicava il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
che il patto di prova sarebbe nullo per difetto di specificità.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in
[...]
quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che al momento dell'assunzione, le parti avevano convenuto un periodo di prova di 150 giorni, durante il quale il a Parte_1
supervisionato e coordinato la brigata di cucina, occupandosi, con piena autonomia operativa e responsabilità gestionale, della creazione e aggiornamento del menù in funzione della stagionalità e dei costi, nonché della preparazione dei piatti, dagli antipasti al dolce, curandone sapore, aspetto estetico e qualità, e si è altresì occupato del controllo dell'approvvigionamento, della gestione degli ordini e del rapporto con i fornitori;
che la clausola contenente il patto di prova sarebbe valida.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
Orbene, il patto di prova è quell'accordo, disciplinato dall'art. 2096 c.c., con cui le parti intendono sottoporre la stabilità del rapporto lavorativo ad una preventiva valutazione delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore (e del datore) in vista del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale.
Per quanto concerne il diritto di recesso durante il periodo di prova, al termine del periodo e persino durante il rapporto, il datore di lavoro può allontanare il
2 lavoratore, rientrando tale fattispecie nell'ipotesi di recesso ad nutum, sottratto all'ordinaria disciplina del licenziamento.
Il recesso ad nutum intimato sulla scorta di un patto di prova rivelatosi nullo costituisce un'ipotesi di nullità parziale che determina l'automatica conversione dell'assunzione “definitiva” sin dall'inizio, in conformità del meccanismo prefigurato dall'art. 1419, comma 2, c.c. (Cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 20239 del 14 luglio 2023).
La legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro durante il periodo di prova può essere contestata dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato.
Tuttavia, nel caso de quo, il lavoratore non lamenta l'inadeguatezza della durata dell'esperimento, né allega che non sia stato posto nelle condizioni di effettuare efficacemente la prova. Contesta, piuttosto, l'illegittimità del licenziamento in quanto ritiene di aver positivamente superato il periodo di prova.
Il lavoratore in prova che deduca in sede giurisdizionale l'illegittimità del recesso ha lui stesso l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art.
2697 c.c., sia 1) il positivo superamento del periodo di prova, sia 2) che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 1180/2017; Cass. n. 18268 e 31159/2018; Cass. n.
23927/2020; Cass. n. 13514/2024).
Nel presente giudizio, il ricorrente non ha dimostrato – né chiesto di dimostrare – circostanze idonee a provare il presunto superamento del patto di prova, né il motivo illecito estraneo al patto che avrebbe a suo dire spinto la resistente ad interrompere il rapporto di lavoro.
Con riferimento al primo punto, non può ritenersi che la clausola contenente il patto di prova sia invalida: anzitutto questa risulta per iscritto (Cfr. art. n. 8 doc. n. 5 ricorso) e non appare generica. Difatti, il requisito della specificità delle mansioni oggetto di prova deve necessariamente essere valutato
3 anche in relazione al profilo del soggetto da provare: il ricorrente, proprio in virtù della sua esperienza professionale, era certamente a conoscenza delle attività e delle responsabilità proprie del ruolo ricoperto. Ciò trova conferma anche nella ricostruzione di parte ricorrente, secondo la quale quest'ultimo gestiva da solo alcune delle attività necessarie al funzionamento del ristorante, in ragione della sua pregressa esperienza ed essendo uno chef noto in città.
Si ritiene altresì valido il patto di prova in quanto ne è stato consentito l'esperimento proprio sulle mansioni che ne hanno formato l'oggetto. Difatti, il ricorrente è stato messo nelle condizioni di svolgere il ruolo per cui era stato assunto, ma non lo ha ritenuto adatto alle proprie Controparte_1
esigenze lavorative.
A nulla rilevano le recensioni prodotte dal ricorrente, in quanto – senza entrare nel merito della genuinità delle stesse – non è il cliente a vagliare il superamento del periodo di prova, quanto piuttosto la parte datoriale.
Neppure può ritenersi che il recesso sia stato determinato da motivo illecito. Infatti, dalla ricostruzione dei fatti non emerge in alcun modo che la resistente non fosse realmente intenzionata ad assumere il come Parte_1
chef del ristorante. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il nome del ricorrente appariva nell'insegna del ristorante (Cfr. doc. n. 7 ricorso), indizio da cui si deduce la volontà di una prosecuzione duratura del rapporto lavorativo con il medesimo.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge, piuttosto, che l'originaria intenzione della resistente di affidare la propria cucina al sia venuta meno Parte_1
dopo che quest'ultimo ha iniziato la propria attività professionale.
Come già esposto, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto durante il periodo di prova, nel momento in cui abbia effettivamente consentito l'esperimento, sia assegnando realmente al lavoratore le mansioni per cui era stato assunto in prova, sia concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente a verificare che la prova sia stata superata o sia fallita.
4 Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2096 c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità.
Nel caso di specie, quindi, si è Controparte_1
legittimamente avvalsa del diritto di recesso durante il periodo di prova.
La legittimità del recesso determina che nulla sia dovuto in termini di risarcimento del danno.
Alla luce di quanto prospettato, quindi il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento, con compensazione nella misura del 50% stante il comportamento processuale di parte ricorrente e la sua accettazione della proposta conciliativa.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di parte Parte_1 resistente – delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 con compensazione nella misura del 50%, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
OL, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1096/2025 r.g. promossa da c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SAMUELE MICHELAGNOLI e dell'avv. MARCONI LEONARDO ( ) Indirizzo Telematico;
giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SAMUELE MICHELAGNOLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI e dell'avv.
RI OR ( ) VIA IE ET C/O AVV. C.F._4
GI CI - VIA GIUSEPPE RICHA N. 56 50100 FIRENZE;
giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ALESSANDRA DEGL'INNOCENTI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.9.2025, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che Controparte_1 veniva assunto dal 17.10.2024 con contratto a tempo indeterminato e con inquadramento come operaio di 1° livello, CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”, qualifica di “Chef”; che il ristorante veniva denominato “ e con Parte_2 immagine;
che in data 23.1.2025, la datrice di lavoro Parte_3
gli comunicava il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
che il patto di prova sarebbe nullo per difetto di specificità.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente la resistente Controparte_1
chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso formulata, in
[...]
quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
In particolare, asserisce che al momento dell'assunzione, le parti avevano convenuto un periodo di prova di 150 giorni, durante il quale il a Parte_1
supervisionato e coordinato la brigata di cucina, occupandosi, con piena autonomia operativa e responsabilità gestionale, della creazione e aggiornamento del menù in funzione della stagionalità e dei costi, nonché della preparazione dei piatti, dagli antipasti al dolce, curandone sapore, aspetto estetico e qualità, e si è altresì occupato del controllo dell'approvvigionamento, della gestione degli ordini e del rapporto con i fornitori;
che la clausola contenente il patto di prova sarebbe valida.
Istruita in via esclusivamente documentale stante la superfluità dell'istruttoria costituenda richiesta per i motivi di cui infra, la causa viene trattata in modalità cartolare e contestualmente decisa a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte in data odierna.
Il ricorso si ritiene infondato e deve essere respinto.
Orbene, il patto di prova è quell'accordo, disciplinato dall'art. 2096 c.c., con cui le parti intendono sottoporre la stabilità del rapporto lavorativo ad una preventiva valutazione delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore (e del datore) in vista del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale.
Per quanto concerne il diritto di recesso durante il periodo di prova, al termine del periodo e persino durante il rapporto, il datore di lavoro può allontanare il
2 lavoratore, rientrando tale fattispecie nell'ipotesi di recesso ad nutum, sottratto all'ordinaria disciplina del licenziamento.
Il recesso ad nutum intimato sulla scorta di un patto di prova rivelatosi nullo costituisce un'ipotesi di nullità parziale che determina l'automatica conversione dell'assunzione “definitiva” sin dall'inizio, in conformità del meccanismo prefigurato dall'art. 1419, comma 2, c.c. (Cfr. Cass. Civ., Sez.
Lav., n. 20239 del 14 luglio 2023).
La legittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro durante il periodo di prova può essere contestata dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato.
Tuttavia, nel caso de quo, il lavoratore non lamenta l'inadeguatezza della durata dell'esperimento, né allega che non sia stato posto nelle condizioni di effettuare efficacemente la prova. Contesta, piuttosto, l'illegittimità del licenziamento in quanto ritiene di aver positivamente superato il periodo di prova.
Il lavoratore in prova che deduca in sede giurisdizionale l'illegittimità del recesso ha lui stesso l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art.
2697 c.c., sia 1) il positivo superamento del periodo di prova, sia 2) che il recesso è stato determinato da motivo illecito e, quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 1180/2017; Cass. n. 18268 e 31159/2018; Cass. n.
23927/2020; Cass. n. 13514/2024).
Nel presente giudizio, il ricorrente non ha dimostrato – né chiesto di dimostrare – circostanze idonee a provare il presunto superamento del patto di prova, né il motivo illecito estraneo al patto che avrebbe a suo dire spinto la resistente ad interrompere il rapporto di lavoro.
Con riferimento al primo punto, non può ritenersi che la clausola contenente il patto di prova sia invalida: anzitutto questa risulta per iscritto (Cfr. art. n. 8 doc. n. 5 ricorso) e non appare generica. Difatti, il requisito della specificità delle mansioni oggetto di prova deve necessariamente essere valutato
3 anche in relazione al profilo del soggetto da provare: il ricorrente, proprio in virtù della sua esperienza professionale, era certamente a conoscenza delle attività e delle responsabilità proprie del ruolo ricoperto. Ciò trova conferma anche nella ricostruzione di parte ricorrente, secondo la quale quest'ultimo gestiva da solo alcune delle attività necessarie al funzionamento del ristorante, in ragione della sua pregressa esperienza ed essendo uno chef noto in città.
Si ritiene altresì valido il patto di prova in quanto ne è stato consentito l'esperimento proprio sulle mansioni che ne hanno formato l'oggetto. Difatti, il ricorrente è stato messo nelle condizioni di svolgere il ruolo per cui era stato assunto, ma non lo ha ritenuto adatto alle proprie Controparte_1
esigenze lavorative.
A nulla rilevano le recensioni prodotte dal ricorrente, in quanto – senza entrare nel merito della genuinità delle stesse – non è il cliente a vagliare il superamento del periodo di prova, quanto piuttosto la parte datoriale.
Neppure può ritenersi che il recesso sia stato determinato da motivo illecito. Infatti, dalla ricostruzione dei fatti non emerge in alcun modo che la resistente non fosse realmente intenzionata ad assumere il come Parte_1
chef del ristorante. Ciò è dimostrato anche dal fatto che il nome del ricorrente appariva nell'insegna del ristorante (Cfr. doc. n. 7 ricorso), indizio da cui si deduce la volontà di una prosecuzione duratura del rapporto lavorativo con il medesimo.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge, piuttosto, che l'originaria intenzione della resistente di affidare la propria cucina al sia venuta meno Parte_1
dopo che quest'ultimo ha iniziato la propria attività professionale.
Come già esposto, il datore di lavoro può liberamente recedere dal rapporto durante il periodo di prova, nel momento in cui abbia effettivamente consentito l'esperimento, sia assegnando realmente al lavoratore le mansioni per cui era stato assunto in prova, sia concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente a verificare che la prova sia stata superata o sia fallita.
4 Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2096 c.c., durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità.
Nel caso di specie, quindi, si è Controparte_1
legittimamente avvalsa del diritto di recesso durante il periodo di prova.
La legittimità del recesso determina che nulla sia dovuto in termini di risarcimento del danno.
Alla luce di quanto prospettato, quindi il ricorso deve essere integralmente respinto.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento, con compensazione nella misura del 50% stante il comportamento processuale di parte ricorrente e la sua accettazione della proposta conciliativa.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA al pagamento – in favore di parte Parte_1 resistente – delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00 con compensazione nella misura del 50%, oltre spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/12/2025
Il giudice
Giorgio OL
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