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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
BORDON GIANLUCA, Giudice
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 631/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PD0180848 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1, premesso di essere stata destinataria da parte della locale Agenzia delle entrate di avviso di accertamento (concernente la determinazione di classamento e rendita catastale di un immobile indicato in atti), ha contestato quanto indicato nell'avviso osservando che al riguardo non era stato “fornito alcun elemento probatorio di qualsivoglia natura”. L'Agenzia si è costituita osservando che, in effetti, l'atto in questione “a causa di un problema informatico” (pag. 3) era privo di parte motivazionale. Pur riconoscendo ciò ha però chiesto la compensazione delle spese avendo provveduto ad effettuare annullamento in via di autotutela. Con successiva memoria la Ricorrente ha contestato tale richiesta sostenendo che non ricorre alcuna delle particolari ragioni che possono giustificare la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata decisione di cessata materia del contendere. Non si può accogliere la richiesta formulata da parte dell'Agenzia relativamente alle spese in considerazione del fatto che indubbiamente la Ricorrente ha dovuto sostenere - in assenza dell'instaurazione da parte dell'Agenzia di un previo contraddittorio tra le parti
- spese relative alla complessiva attività di promozione del giudizio (contributo unificato, spese professionali ecc.). In definitiva tali spese vanno complessivamente riconosciute per un importo di euro 2400,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, dichiara cessata la materia del contendere e condanna la Parte resistente alle spese liquidate in complessivi euro 2400,00 (duemilaquattrocento/00).
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APOSTOLI CAPPELLO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
BORDON GIANLUCA, Giudice
GUERRA MICHELE, Giudice
in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 631/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PD0180848 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame Ricorrente_1, premesso di essere stata destinataria da parte della locale Agenzia delle entrate di avviso di accertamento (concernente la determinazione di classamento e rendita catastale di un immobile indicato in atti), ha contestato quanto indicato nell'avviso osservando che al riguardo non era stato “fornito alcun elemento probatorio di qualsivoglia natura”. L'Agenzia si è costituita osservando che, in effetti, l'atto in questione “a causa di un problema informatico” (pag. 3) era privo di parte motivazionale. Pur riconoscendo ciò ha però chiesto la compensazione delle spese avendo provveduto ad effettuare annullamento in via di autotutela. Con successiva memoria la Ricorrente ha contestato tale richiesta sostenendo che non ricorre alcuna delle particolari ragioni che possono giustificare la compensazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pronunciata decisione di cessata materia del contendere. Non si può accogliere la richiesta formulata da parte dell'Agenzia relativamente alle spese in considerazione del fatto che indubbiamente la Ricorrente ha dovuto sostenere - in assenza dell'instaurazione da parte dell'Agenzia di un previo contraddittorio tra le parti
- spese relative alla complessiva attività di promozione del giudizio (contributo unificato, spese professionali ecc.). In definitiva tali spese vanno complessivamente riconosciute per un importo di euro 2400,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA, dichiara cessata la materia del contendere e condanna la Parte resistente alle spese liquidate in complessivi euro 2400,00 (duemilaquattrocento/00).