TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/12/2025, n. 3360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3360 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4816/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4816/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Francesco Parte_1
MU e RI AM
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Savina Campanella Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1048/2021, emesso dal Tribunale
di Nola in favore di , con il quale gli si ingiungeva il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 25.000,00, oltre interessi e spese di procedura. Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato
[...]
in fatto e in diritto, avendo ricevuto la somma oggetto di ingiunzione per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà e concesso in comodato d'uso gratuito ai coniugi . Controparte_2
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1
concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio e rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante alcune escussioni testimoniali e, in seguito, riservata in decisione all'udienza cartolare del
08/07/2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere
2 probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
3 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, nel caso in esame l'opponente, a sostegno delle proprie ragioni,
asseriva che il credito oggetto di ingiunzione veniva corrisposto dall'opposto in ragione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di parte opponente e concesso in comodato d'uso gratuito alla famiglia dello , costituita da quest'ultimo, dall'allora moglie Controparte_1
e dalla loro figlia minore. Controparte_3
In particolare, il metteva a disposizione del predetto nucleo Parte_1
familiare, a titolo gratuito, un immobile di sua proprietà sito in Cicciano, il quale veniva ristrutturato da a gusto e piacimento dei Parte_1
coniugi e tale circostanza veniva confermata dai testi escussi CP_1 Parte_1
in corso di causa.
4 Di contro, parte opposta sosteneva il proprio diritto alla restituzione delle somme corrisposte a parte opponente a titolo di mutuo, in quanto l'immobile oggetto di ristrutturazione è di proprietà dell'opponente e che non veniva mai destinato a casa coniugale per cessata convivenza dei coniugi.
In punta di diritto, si precisa che “Poiché l'assegnazione della casa coniugale
ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a
quanto dispone l'art. 6 l. 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato,
l'applicazione della relativa disciplina permane e pertanto, se un genitore
concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia
non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute
da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione
dell'abitazione coniugale” (Cass. civ. 2407/1998).
Da ciò discende che genitore che concede un appartamento in comodato per l'abitazione della futura famiglia di un figlio non è obbligato a restituire le spese non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale, e ciò nemmeno a seguito della separazione dei coniugi. Difatti, il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, affronti spese di manutenzione anche straordinaria può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente,
pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. civ. 5371/2024).
Orbene, se da un lato deve reputarsi pienamente assolto l'onus probandi a carico di parte opponente, stante l'integrale conferma della ricostruzione fattuale effettuata nell'atto introduttivo per il tramite della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali, di contro non può dirsi assolto l'onus
5 probandi incombente sull'opposto ed afferente al carattere necessario ed urgente delle spese sostenute per la ristrutturazione, unica condizione che giustificherebbe la restituzione delle somme corrisposte al , in Parte_1
quanto tale circostanza restava priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano l'accoglimento della presente opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1048/2021;
- Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore di
, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA Parte_1
e IVA come per legge.
Nola, 12/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4816/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Francesco Parte_1
MU e RI AM
OPPONENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv.to Savina Campanella Controparte_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 e pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento
1 del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1048/2021, emesso dal Tribunale
di Nola in favore di , con il quale gli si ingiungeva il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 25.000,00, oltre interessi e spese di procedura. Parte_1
chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato
[...]
in fatto e in diritto, avendo ricevuto la somma oggetto di ingiunzione per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà e concesso in comodato d'uso gratuito ai coniugi . Controparte_2
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva, in via preliminare, Controparte_1
concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel merito, resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio e rigettata l'istanza di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante alcune escussioni testimoniali e, in seguito, riservata in decisione all'udienza cartolare del
08/07/2025 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Occorre innanzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere
2 probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
3 c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Premesso ciò, nel caso in esame l'opponente, a sostegno delle proprie ragioni,
asseriva che il credito oggetto di ingiunzione veniva corrisposto dall'opposto in ragione dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di parte opponente e concesso in comodato d'uso gratuito alla famiglia dello , costituita da quest'ultimo, dall'allora moglie Controparte_1
e dalla loro figlia minore. Controparte_3
In particolare, il metteva a disposizione del predetto nucleo Parte_1
familiare, a titolo gratuito, un immobile di sua proprietà sito in Cicciano, il quale veniva ristrutturato da a gusto e piacimento dei Parte_1
coniugi e tale circostanza veniva confermata dai testi escussi CP_1 Parte_1
in corso di causa.
4 Di contro, parte opposta sosteneva il proprio diritto alla restituzione delle somme corrisposte a parte opponente a titolo di mutuo, in quanto l'immobile oggetto di ristrutturazione è di proprietà dell'opponente e che non veniva mai destinato a casa coniugale per cessata convivenza dei coniugi.
In punta di diritto, si precisa che “Poiché l'assegnazione della casa coniugale
ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a
quanto dispone l'art. 6 l. 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato,
l'applicazione della relativa disciplina permane e pertanto, se un genitore
concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia
non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute
da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione
dell'abitazione coniugale” (Cass. civ. 2407/1998).
Da ciò discende che genitore che concede un appartamento in comodato per l'abitazione della futura famiglia di un figlio non è obbligato a restituire le spese non necessarie né urgenti, sostenute da uno dei coniugi durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale, e ciò nemmeno a seguito della separazione dei coniugi. Difatti, il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, affronti spese di manutenzione anche straordinaria può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente,
pretenderne il rimborso dal comodante (Cass. civ. 5371/2024).
Orbene, se da un lato deve reputarsi pienamente assolto l'onus probandi a carico di parte opponente, stante l'integrale conferma della ricostruzione fattuale effettuata nell'atto introduttivo per il tramite della documentazione in atti e delle dichiarazioni testimoniali, di contro non può dirsi assolto l'onus
5 probandi incombente sull'opposto ed afferente al carattere necessario ed urgente delle spese sostenute per la ristrutturazione, unica condizione che giustificherebbe la restituzione delle somme corrisposte al , in Parte_1
quanto tale circostanza restava priva di qualsivoglia supporto probatorio.
In definitiva, le esposte considerazioni giustificano l'accoglimento della presente opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalle parti, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 1048/2021;
- Condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore di
, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA Parte_1
e IVA come per legge.
Nola, 12/12/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
6