Versione
6 settembre 1980
6 settembre 1980
Art. 2.
L' articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126 , e' sostituito dal seguente:
"L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.
Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio cosi' come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in L. 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale".
L' articolo 2 della legge 31 marzo 1980, n. 126 , e' sostituito dal seguente:
"L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione.
Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio cosi' come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali.
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in L. 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 13/10/1988, n. 963Provvedimento: […] nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 31 marzo 1980, n. 126, recante: "Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari" e dell'art. 2 della legge 13 agosto 1980, n. 463, recante: "Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126", promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano, notificati il 10 maggio e il 19 settembre 1980, depositati in cancelleria il 16 maggio e il 26 settembre successivi ed iscritti ai nn. 10, 11, 18 e 19 del registro ricorsi 1980;Leggi di più...
- infondatezza·
- provincia di bolzano·
- questione di legittimita' costituzionale·
- legislazione statale a favore degli hanseniani·
- provincia di trento·
- - legge 31 marzo 1980 n. 126 artt. 2 e 3; legge 13 agosto 1980 n. 463·
- hanseniani·
- sussidi ai colpiti dal morbo ed ai loro familiari·
- legge 31 marzo 1980 n. 126 artt. 2 e 3; legge 13 agosto 1980 n. 463·
- su attinenza alla materia "igiene e sanita'"·
- statuto speciale del trentino alto adige art. 78·
- sent. 963/88 c.·
- sent. 963/88 a. hanseniani·
- modalita' di rimborso della spesa·
- esigenza di una normativa unitaria