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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I TA L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa Annamaria Buffardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 6728 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- C. F. -, nato a [...] in data [...], residente in [...], e la sig.ra - C. F. -, nata a [...] Parte_2 C.F._2 in data 08.06.1938, ed ivi residente a[...], rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Zaccariello (C. F.
) e con questi elett.te domiciliati in Aversa (CE) al Viale Europa n. 314b, giusta procura C.F._3 allegata all'atto introduttivo;
OPPONENTI
E
(P.IVA, C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma - Controparte_1 P.IVA_1
Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v.), in persona del suo legale rappresentate pro tempore, con sede legale in Roma (RM), via Curtatone n. 3, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F. n. CodiceFiscale_4
- fax n. 0248011624) e RG ME (C.F. n. - indirizzo P.E.C. CodiceFiscale_5
- fax n. 0248011624), con domicilio eletto dall'Avv. Paola Email_1
OR (C.F. - P.E.C. - FAX 0815609882), CodiceFiscale_6 Email_2 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Bottigliero (C.F. ) in Piazzetta Lucarelli n.17/19, Aversa; C.F._7
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto
Conclusioni: Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In fatto Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni opponenti convenivano in giudizio la Controparte_1 esponendo: 1) che in data 02.08.2024 la convenuta notificava agli attori atto di precetto di pagamento in
[...] cui veniva indicato quale titolo esecutivo il contratto di mutuo per euro 100.000,00, stipulato dal sig. Pt_3
con la (P. IV n. ), in data 08.07.2005, a rogito Dott.
[...] Controparte_2 P.IVA_2
, Notaio in Capua, iscritto presso il Collegio Notarile di Santa Maria Capua Vetere, Persona_1
Repertorio n. 852, Raccolta n. 492, registrato presso Caserta, e rilasciato in copia esecutiva in data 29/07/2005;
2) che con il predetto mutuo i sig.ri e prestavano fideiussione alla parte Parte_2 Parte_1 mutuataria in favore della Banca Monte di Paschi di Siena Banca per l'impresa Spa (P.iva n. ); 3) P.IVA_3 che con il predetto atto di precetto la convenuta asseriva di aver ricevuto il preteso credito mediante cessione da parte della in data 20.12.2017 e pertanto chiedeva agli attori il pagamento Controparte_2 della somma complessiva di euro 140.691,31, così distinta: capitale residuo al 31/12/2007 euro 91.800,54, rate scadute ed insolute dal 31/12/2006 al 31/12/2007 euro 5.028,71, rate scadute ed insolute dal 31/12/2006 al
31/12/2007 euro 9.209,71, rateo interessi dal 31/12/2007 al 20/02/2008 euro 923,64, interessi di mora dal
31/12/2006 al 20/02/2008 euro 731,00, compenso risoluzione contrattuale al 20/02/2008 euro 13.219,28, interessi di mora al tasso globale medio +48% dal 21/02/2008 al 23/02/2024 euro 59.625,31, spese legali determinate in euro 425,00, incasso da procedura esecutiva al netto euro 40.271,88.
A sostegno dell'opposizione deducevano: – difetto di legittimazione attiva e difetto di titolarita' del credito rivendicato – mancanza di prova in ordine al titolo su cui fonda il credito ed alla asserita qualita' di cessionario del credito azionato. – inopponibilità ed inesigibilita' del credito invia esecutiva per omessa comunicazione ai sensi del art. 1264 c. c. ed omessa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale;
– decadenza del diritto a chiedere il pagamento ex art. 1957 c.c., decadenza del diritto alla proposizione dell'azione esecutiva. - prescrizione del diritto di credito. – illegittimità delle somme pretese, illegittimità dell'atto di precetto per omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Chiedevano, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni: “a) nel merito, per tutti i motivi indicati in narrativa, accertare il difetto di legittimazione attiva della convenuta, il difetto di titolarità del credito rivendicato nell'atto di precetto della e della convenuta, l'inopponibilità del diritto di credito nei Controparte_2 confronti degli attori, la decadenza, la prescrizione, l'inesistenza e l'infondatezza del diritto dalla convenuta e per l'effetto dichiarare che gli attori nulla devono alla convenuta in forza del titolo azionato e conseguentemente dichiarare, l'illegittimità, la nullità e l'inefficacia del precetto notificato in data 02.08.2024; b) in via gradata, in caso di mancato accoglimento delle suddette domande, per i motivi innanzi indicati, all'esito dell'accertamento del computo delle somme indicate erroneamente nell'atto di precetto a titolo di interessi e competenze per la risoluzione del contratto di mutuo, accertare e dichiarare che gli attori, in qualità di fideiussori, sono debitori della minor somma rispetto a quella richiesta dalla convenuta;
c) condannare la convenuta al pagamento delle competenze, onorari e spese di causa con attribuzione”. Con comparsa depositata in data 4.11.2024 si costituiva la al fine di ottenere: “In via CP_1 Controparte_1 preliminare: - respingere la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto azionati oggetto della presente opposizione. - disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M.
147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Denegata l'istanza di sospensione e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano invitate a precisare le proprie conclusioni all'udienza del 7.10.2025 (tenutasi con modalità cartolare).
2. Nel merito.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Quanto alla prima doglianza va, in via preliminare, dichiarata l'inammissibilità delle questioni sollevate per la prima volta in sede conclusionale e, segnatamente, dell'eccezione secondo cui “ gli opponenti, con la sottoscrizione dell'atto di mutuo, avevano prestato la loro garanzia in favore della Banca Monte di Paschi di
Siena Banca per l'Impresa Spa, P.iva n. . Mentre, nell'atto di precetto ed anche nella difesa svolta P.IVA_3 nella presente causa controparte sostiene che il credito sia stata ad essa ceduta dalla Controparte_2
P. IV n. . E' evidente che si tratta di due soggetti giuridici diversi”.
[...] P.IVA_2
Le doglianze sollevate relativamente all'asserito difetto di legittimazione attiva e difetto di titolarita' del credito rivendicato – mancanza di prova in ordine al titolo su cui fonda il credito ed alla asserita qualita' di cessionario del credito azionato nonché alla – inopponibilità ed inesigibilita' del credito invia esecutiva per omessa comunicazione ai sensi del art. 1264 c. c. ed omessa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale si evidenzia che gli attori, lungi dal contestare specificamente l'esistenza delle operazioni di cessione, si limitano, in modo assolutamente generico, a contestare la legittimazione attiva della convenuta ad azionare il titolo esecutivo, la effettiva titolarità del credito e della successiva cessione del preteso credito.
Ebbene, come già rilevato in occasione della delibazione dell'istanza di sospensione, premessa la pacifica integrabilità della documentazione diretta a provare la legittimazione attiva, sostanziale e processuale, si rileva la piena legittimazione sostanziale dell'opposta; sul punto basta rilevare che la cessione del credito di cui trattasi
è regolata dall'art. 58 TUB e della legge c.d. sulla cartolarizzazione n. 130 del 30 aprile 1999, onde la sufficienza della pubblicazione dell'operazione di cessione sulla Gazzetta Ufficiale in cui vengono identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni;
in ogni caso, risultano prodotti in atti agli avvisi di cessione, e la dichiarazione di cessione sottoscritta dalla cedente.
Se è vero infatti che, in caso di contestazione, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (da ultimo Cass. 3405 del 6.2.2024), va altresì preso atto, sempre sulla base dell'indirizzo di legittimità (e segnatamente dell'ultimo arresto citato), che “il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito della quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario”. In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione, l'avviso pubblicato sulla G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti. Orbene,
è proprio da questo quadro indiziario complessivo che emerge in modo evidente la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Ciò, in primo luogo in ragione della ampiezza cronologica ed oggettiva della cessione e della pacifica inerenza temporale dei mutui in questione al complesso dei rapporti cartolarizzati.
Nel caso di specie, l'odierna opposta ha debitamente assolto al proprio onere probatorio con il deposito dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, con la quale viene data pubblicità, ai sensi dell'art. 58 TUB, della cessione frutto dell'operazione di cartolarizzazione, poiché essa contiene tutti gli elementi identificativi necessari del credito trasferito. Infatti, con l'avviso in Gazzetta Ufficiale (cfr. DOC. 1) viene comunicata la cessione di un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali vengono fornite, altresì, le necessarie informazioni orientative, dai quali desumere che il credito oggetto di causa sia stato compreso tra quelli della cessione in blocco. Difatti, dall'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale si può desumere l'avvenuta inclusione del credito oggetto della presente opposizione e dall'analisi dei contratti in atti si perviene al riscontro di tutte le condizioni positive e negative per l'inclusione dei crediti di cui è causa tra quelli oggetto della cessione e, pertanto, non possono residuare dubbi in merito alla legittimazione attiva in capo alla cessionaria
[...]
Ed invero, l'Avviso in Gazzetta Ufficiale contiene tutti gli elementi utili a ricondurre il credito oggetto CP_1 dell'odierna opposizione all'operazione di cessione del credito;
ovvero: un insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a BM (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto dell'esercizio dell'attivita' bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile, in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti giuridici classificati in "sofferenza" sia alla data del 31 dicembre
2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R.
n. 278 del 28 maggio 1987, come successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata da Unifidi Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i "Crediti
BM"). I dati indicativi di ciascuno dei Crediti BM, nonche' la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione- deicrediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto” (cfr. pag. 1 – DOC. 1). Parimenti infondate sono le doglianze relative alla presunta decadenza del diritto a chiedere il pagamento ex art. 1957 c.c., decadenza del diritto alla proposizione dell'azione esecutiva e alla intervenuta prescrizione del diritto di credito atteso che la cedente, come documentato in atti, ha introdotto entro il termine ex art. 1957 c.c. la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 539/2008 – iscritta a ruolo in data 28/07/2008 – avente ad oggetto l'immobile concesso in garanzia di proprietà del signor , debitore principale dell'obbligazione Parte_3 nascente dal contratto di mutuo oggetto del presente giudizio (cfr. DOCC. 10 – 11); tale circostanza risulta comprovata anche dalla documentazione allegata alla memoria integrativa (cfr. DOC. 13 – lettera revoca affidamenti).
Parimenti infondata è la doglianza relativa alla prescrizione del credito avendo l'opposta provveduto ad introdurre la procedura esecutiva immobiliare r.g.e. n. 539/2008 la quale si è conclusa nel mese di gennaio 2015
(più precisamente in data 26/01/2015) con approvazione del progetto di riparto (cfr. DOCC. 10 -11).
La notifica dell'atto di pignoramento ha interrotto la prescrizione del credito sia pure con effetto non permanente;
l'introduzione del processo esecutivo ha, invece, efficacia interruttiva permanente (estesa anche al coobbligato) che si protrae fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, l'attuazione coattiva del suo diritto, ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo (nel caso di specie la chiusura della procedura esecutiva immobiliare è avvenuta nel mese di gennaio 2015); l'odierna opposta ha opportunamente interrotto tale termine in data 02/08/2024 tramite la notifica dell'atto di precetto nei confronti dei signori Parte_1 [...]
coobbligati del debitore principale/mutuatario in forza di garanzia specifica rilasciata nel contratto di Parte_2 mutuo alla base del credito oggetto della presente opposizione.
Infine, l'atto di precetto con cui ha intimato il pagamento della somma di euro 140.691,31, Controparte_1 anche richiamando il contenuto del contratto di mutuo fondiario del 08/07/2005, espone in modo sufficientemente esaustivo il calcolo della somma dovuta a titolo di capitale, interessi e spese legali consentendo al debitore di individuare il fatto costitutivo del diritto di parte creditrice nonché i criteri di individuazione del quantum, mediante una allegazione idonea a porre il debitore intimato nelle condizioni di apprezzare la portata dell'obbligo di cui si chiede l'adempimento.
Peraltro, l'atto di precetto notificato dal creditore che si limiti all'indicazione della somma dovuta, senza alcuna spiegazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla, è assolutamente valido e non inficiato da nullità ai sensi dell'art. 480 c.p.c., comma II (cfr. Cass. n. 8096/2022 che, richiamando alcuni suoi precedenti, ha escluso che possa essere accolta eventuale opposizione ex art. 617
c.p.c. fondata sulla sola assenza dell'esplicitazione del procedimento seguito per determinare la somma dovuta sulla base del titolo esecutivo).
Con la citata pronuncia la Corte di Cassazione, richiamando una sua precedente giurisprudenza, ha evidenziato come le uniche ragioni di nullità dell'atto di precetto vadano individuate tassativamente all'art. 480 c.p.c., in particolare al comma II, per il quale l'atto di precetto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente o la trascrizione integrale del titolo stesso, se richiesta dalla legge. Dal dato letterale, quindi, non si coglierebbe alcuna necessità di indicare, oltre alla somma pretesa, il procedimento che ha portato alla sua determinazione.
In ogni caso, come noto, qualora si proceda alla minacciata espropriazione, l'adito giudice dell'esecuzione non dovrà limitarsi a determinare la misura del credito sulla base della sola richiesta del procedente, ma esercitare, ex officio e cioè anche al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione, controllando l'esatta quantificazione del credito preteso dal pignorante, e determinando perciò quanto dovuto per capitale, interessi, spese anteriori al precetto nonché spese e competenze del procedimento di esecuzione
(ex plurimis, Cass., 26 marzo 2003 n. 4491; Cass., 23 giugno 2000 n. 8559; Cass., 10 settembre 1996 n. 8215;
Cass., 8 maggio 1998 n. 4653).
Per le ragioni esposte l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.10053/ 2023, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti e , in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore dell'opposta che si liquidano in €. 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 6.11.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Annamaria Buffardo