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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 254/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2604/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F20240010139 285 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2257/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 0090205F20240010139 del 13.06.2024, di complessive € 292,83 emesso Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il (già) Resistente_2 e Lì Foggi, oggi sostituito dal Resistente_2.
Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni, cod. 0630, relativo all'anno 2019 in relazione alla proprietà di una serie di terreni agricoli censiti nel catasto dei comuni di
PE (Le) e NO (Le).
A sostegno delle proprie ragioni deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Inesistenza giuridica della notifica per violazione dell'art. 2 r.d. n. 639/1910.
2. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per violazione degli articoli 2, r.d. n. 639/1910 e art
52, lett. d) D. Lgs. n. 446/1997: mancanza del visto di esecutorietà.
3. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione.
4. Illegittimità della richiesta di pagamento per violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. 215/1933; 3, 17 e 18 l. r. n. 4/2012, nonché dell'art. 860 c.c.: mancata prova da parte del Consorzio_2 dell'inclusione degli immobili nel perimetro consortile e del beneficio diretto e specifico ritratto dai medesimi immobili.
5. Assenza in concreto di un beneficio diretto e specifico con conseguente illegittimità della pretesa impositiva.
6. Con riferimento al codice tributo 0648 illegittimità dell'ingiunzione per mancanza in capo al Concessionario della riscossione del potere esattivo.
7. In subordine, nullità della cartella per illegittima richiesta di pagamento di spese di riscossione, di interessi e costi di notifica: violazione r.d. n. 639/1910 e art. 52 D. Lgs. n. 446/97.
8. Vizio di motivazione nella parte relativa alla richiesta di pagamento di somme a titolo di interessi e spese di riscossione.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore. Produceva in atti, tra gli altri, consulenza tecnica di parte a firma del Geometra Nominativo_1, corredata da ulteriore documentazione (Ortofoto delle aree interessate con evidenziati i terreni in proprietà; fotografie dello stato dei luoghi). Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla infondatezza della pretesa contributiva oggetto del sollecito di pagamento impugnato, questa Corte ritiene di dover procedere preventivamente ad una breve disamina delle fonti normative che regolano i consorzi di bonifica.
Questi enti trovano una prima regolamentazione nel R.D. n. 215 del 1933 e successivamente una regolamentazione “generale” nel C.C. artt. 862 e segg. Con l'istituzione delle Regioni la competenza di regolamentazione di questi enti sub regionali passa a queste ultime. Per quel che ci riguarda intervengono le leggi regionali n. 54 del 1980; la n. 12 del 2011 e, infine, la n. 4 del 2012. Il tratto comune e significativo della regolamentazione è quello di prevedere una partecipazione al consorzio di bonifica di tutti i consociati proprietari di fondi ricompresi in un “comprensorio di bonifica”. La normativa regionale citata ha imposto l'onere di procedere alla redazione di un piano di bonifica delle spese generali sostenute dall'Ente Consorzio per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
successivamente il Consorzio deve approvare un “piano di classifica” finalizzato ad individuare i benefici derivanti dalle realizzande opere di bonifica, cui accede una cartografia ove sono rappresentati e delimitati i fondi che risultano raggiunti dai vantaggi previsti da quelle opere di bonifica;
infine il consorzio deve approvare il piano di riparto delle spese che tenga conto dei benefici individuati dal piano di classifica.
Orbene, la giurisprudenza è fermamente assestata sul principio secondo cui, quando vi sia un piano di classifica legittimamente approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 24356/2016).
Ebbene, nel caso di specie la contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica, per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno. Né varrebbe obiettare che l'art. 42, comma 7, della Legge
Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tenere conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla Legge Regione Puglia n. 12 del
2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica. Tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere della prova cui era gravato e cioè di dimostrare che gli immobili della contribuente godevano, in forza della sua attività, di un beneficio diretto e specifico. Al contrario, secondo quanto attestato nella relazione di consulenza tecnica di parte ricorrente, a firma del Geometra Nominativo_1, si rileva quanto segue:” …Da quanto osservato nei sopralluoghi effettuati come relazionato nella presente e documentato anche con le foto allegate, si evince in modo chiaro come i terreni appartenenti ai committenti Nominativo_2 e Ricorrente_1 non traggano un effettivo e diretto beneficio dalle opere del Resistente_2 e Lì Foggi (canali). Spesso, anzi, l'incuria e l'abbandono in cui versano i canali e che perdura da diversi anni ha favorito la crescita di una fitta vegetazione nell'alveo con conseguente accumulo di detriti che ne hanno ridotto drasticamente la portata se non addirittura provocato la totale occlusione causando allagamenti dei campi o erosione del terreno vegetale…”
Tutti i suddetti elementi convincono la Corte che il contributo consortile non sia dovuto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MELA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2604/2024 depositato il 01/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 0090205F20240010139 285 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2257/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Nessuno compare per le parti chiamate in causa.
Il giudice, letti gli atti di causa, si ritira per deliberare.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il sollecito di pagamento n. 0090205F20240010139 del 13.06.2024, di complessive € 292,83 emesso Creset – Crediti, Servizi e Tecnologie S.p.A., citando in giudizio lo stesso agente della riscossione ed il (già) Resistente_2 e Lì Foggi, oggi sostituito dal Resistente_2.
Con l'atto impugnato veniva richiesto il pagamento del contributo di bonifica terreni, cod. 0630, relativo all'anno 2019 in relazione alla proprietà di una serie di terreni agricoli censiti nel catasto dei comuni di
PE (Le) e NO (Le).
A sostegno delle proprie ragioni deduceva i seguenti motivi di gravame:
1. Inesistenza giuridica della notifica per violazione dell'art. 2 r.d. n. 639/1910.
2. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per violazione degli articoli 2, r.d. n. 639/1910 e art
52, lett. d) D. Lgs. n. 446/1997: mancanza del visto di esecutorietà.
3. Inesistenza giuridica della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione.
4. Illegittimità della richiesta di pagamento per violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. 215/1933; 3, 17 e 18 l. r. n. 4/2012, nonché dell'art. 860 c.c.: mancata prova da parte del Consorzio_2 dell'inclusione degli immobili nel perimetro consortile e del beneficio diretto e specifico ritratto dai medesimi immobili.
5. Assenza in concreto di un beneficio diretto e specifico con conseguente illegittimità della pretesa impositiva.
6. Con riferimento al codice tributo 0648 illegittimità dell'ingiunzione per mancanza in capo al Concessionario della riscossione del potere esattivo.
7. In subordine, nullità della cartella per illegittima richiesta di pagamento di spese di riscossione, di interessi e costi di notifica: violazione r.d. n. 639/1910 e art. 52 D. Lgs. n. 446/97.
8. Vizio di motivazione nella parte relativa alla richiesta di pagamento di somme a titolo di interessi e spese di riscossione.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore. Produceva in atti, tra gli altri, consulenza tecnica di parte a firma del Geometra Nominativo_1, corredata da ulteriore documentazione (Ortofoto delle aree interessate con evidenziati i terreni in proprietà; fotografie dello stato dei luoghi). Si costituivano in giudizio entrambi gli enti citati i quali, in ragione della ritenuta infondatezza dei motivi di ricorso ne chiedevano il rigetto, con vittoria di spese. Al termine dell'udienza di trattazione dell'11.12.2025 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla infondatezza della pretesa contributiva oggetto del sollecito di pagamento impugnato, questa Corte ritiene di dover procedere preventivamente ad una breve disamina delle fonti normative che regolano i consorzi di bonifica.
Questi enti trovano una prima regolamentazione nel R.D. n. 215 del 1933 e successivamente una regolamentazione “generale” nel C.C. artt. 862 e segg. Con l'istituzione delle Regioni la competenza di regolamentazione di questi enti sub regionali passa a queste ultime. Per quel che ci riguarda intervengono le leggi regionali n. 54 del 1980; la n. 12 del 2011 e, infine, la n. 4 del 2012. Il tratto comune e significativo della regolamentazione è quello di prevedere una partecipazione al consorzio di bonifica di tutti i consociati proprietari di fondi ricompresi in un “comprensorio di bonifica”. La normativa regionale citata ha imposto l'onere di procedere alla redazione di un piano di bonifica delle spese generali sostenute dall'Ente Consorzio per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
successivamente il Consorzio deve approvare un “piano di classifica” finalizzato ad individuare i benefici derivanti dalle realizzande opere di bonifica, cui accede una cartografia ove sono rappresentati e delimitati i fondi che risultano raggiunti dai vantaggi previsti da quelle opere di bonifica;
infine il consorzio deve approvare il piano di riparto delle spese che tenga conto dei benefici individuati dal piano di classifica.
Orbene, la giurisprudenza è fermamente assestata sul principio secondo cui, quando vi sia un piano di classifica legittimamente approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (Cass. n. 9511/2018; Cass. n. 24356/2016).
Ebbene, nel caso di specie la contribuente ha espressamente contestato la legittimità del piano di classifica perché non preceduto dall'approvazione del piano generale di bonifica, per cui la presunzione dell'esistenza del beneficio diretto e specifico è venuta meno. Né varrebbe obiettare che l'art. 42, comma 7, della Legge
Regione Puglia n. 4/2012 ha stabilito che nella fase di prima applicazione della legge si dovesse tenere conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla Legge Regione Puglia n. 12 del
2011, così sancendo la utilizzabilità del piano di classifica indipendentemente dalla preventiva approvazione del piano generale di bonifica. Tale clausola di salvezza dei piani di classifica valeva nella fase di prima applicazione della legge e non può certamente legittimare la prassi del Consorzio di continuare a pretendere a distanza di anni contributi di bonifica in mancanza di qualsiasi piano generale di bonifica.
Ciò posto deve osservarsi che il Consorzio non ha assolto all'onere della prova cui era gravato e cioè di dimostrare che gli immobili della contribuente godevano, in forza della sua attività, di un beneficio diretto e specifico. Al contrario, secondo quanto attestato nella relazione di consulenza tecnica di parte ricorrente, a firma del Geometra Nominativo_1, si rileva quanto segue:” …Da quanto osservato nei sopralluoghi effettuati come relazionato nella presente e documentato anche con le foto allegate, si evince in modo chiaro come i terreni appartenenti ai committenti Nominativo_2 e Ricorrente_1 non traggano un effettivo e diretto beneficio dalle opere del Resistente_2 e Lì Foggi (canali). Spesso, anzi, l'incuria e l'abbandono in cui versano i canali e che perdura da diversi anni ha favorito la crescita di una fitta vegetazione nell'alveo con conseguente accumulo di detriti che ne hanno ridotto drasticamente la portata se non addirittura provocato la totale occlusione causando allagamenti dei campi o erosione del terreno vegetale…”
Tutti i suddetti elementi convincono la Corte che il contributo consortile non sia dovuto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.
Per quanto sopra esposto il ricorso va accolto restando assorbita l'analisi di ogni altra questione. I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.