TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1722 /2025 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TOZZI MARIASSUNTA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, C.so Mazzini 14
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POMA CRISTINA e con domicilio eletto in CP_1 C.F._2
AV, Viale della Libertà 23/A
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 ottobre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor la signora CP_1 [...]
contratto in AN in data 18 maggio 1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Parte_1
Comune, alla parte II, atto n.6 serie A, anno 1997 mandando all'Ufficiale dello stato civile di trascrivere
l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti di rito;
Per_
- Confermare l'affido condiviso della figlia minore e il suo collocamento prevalente presso la madre;
- Prevedere che gli incontri padre figlia si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro ma previo avviso alla madre con congruo anticipo e impegno del sig. i informarla con un preavviso di almeno 24 ore;
CP_1
pagina 1 di 3 - Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli impegni presi con la figlia e gli eventuali periodi di vacanza trascorsi con la stessa in occasione dei ponti e delle festività;
- Le parti concordano nel prevedere che durante le vacanze estive la figlia stia con il padre per tre settimane, anche non consecutive, durante i mesi di giugno, luglio o agosto e comunque almeno per una settimana nel mese di agosto e che i periodi di vacanza con la figlia siano comunicati e stabiliti dalle parti entro il 20 maggio di ogni anno, con impegno del sig. richiedere al suo datore di lavoro il piano ferie entro la prima settimana CP_1 di maggio;
Per_
- Prevedere che nel periodo natalizio trascorrerà con ciascun genitore, alternandoli di anno in anno, il Per_ giorno di Natale e quello di S. Stefano, il giorno del 1 gennaio ed il 6 gennaio. Il giorno di Pasqua lo trascorrerà con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre secondo il principio dell'alternanza; Per_
- disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre dell'importo di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione istat da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
- Prevedere che le parti concorrano nella misura del 50% al pagamento delle spese extra assegno secondo quanto indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale;
- Prevedere che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la figlia;
- Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 14.10.2025 hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia dell'accordo di separazione tramite procedura di negoziazione assistita sottoscritto in data 6.8.2018 (autorizzato dalla Procura della Repubblica di Pavia in data 14.8.2018) nonché copia delle certificazioni anagrafiche e di residenza da cui si evince che le parti non vivono più insieme e non è possibile ristabilire la comunione di vita.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente sin dall'epoca della separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_ Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti alla figlia minore (nata in data [...]) non reputandosi necessario il suo ascolto considerato il contenuto degli accordi raggiunti.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto. pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso Parte_1 depositato il 06/05/2025 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in AN , il giorno 18/05/1997 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1997);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1722 /2025 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TOZZI MARIASSUNTA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, C.so Mazzini 14
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. POMA CRISTINA e con domicilio eletto in CP_1 C.F._2
AV, Viale della Libertà 23/A
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 ottobre 2025 le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor la signora CP_1 [...]
contratto in AN in data 18 maggio 1997 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Parte_1
Comune, alla parte II, atto n.6 serie A, anno 1997 mandando all'Ufficiale dello stato civile di trascrivere
l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutti gli incombenti di rito;
Per_
- Confermare l'affido condiviso della figlia minore e il suo collocamento prevalente presso la madre;
- Prevedere che gli incontri padre figlia si svolgano liberamente secondo accordi diretti tra loro ma previo avviso alla madre con congruo anticipo e impegno del sig. i informarla con un preavviso di almeno 24 ore;
CP_1
pagina 1 di 3 - Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli impegni presi con la figlia e gli eventuali periodi di vacanza trascorsi con la stessa in occasione dei ponti e delle festività;
- Le parti concordano nel prevedere che durante le vacanze estive la figlia stia con il padre per tre settimane, anche non consecutive, durante i mesi di giugno, luglio o agosto e comunque almeno per una settimana nel mese di agosto e che i periodi di vacanza con la figlia siano comunicati e stabiliti dalle parti entro il 20 maggio di ogni anno, con impegno del sig. richiedere al suo datore di lavoro il piano ferie entro la prima settimana CP_1 di maggio;
Per_
- Prevedere che nel periodo natalizio trascorrerà con ciascun genitore, alternandoli di anno in anno, il Per_ giorno di Natale e quello di S. Stefano, il giorno del 1 gennaio ed il 6 gennaio. Il giorno di Pasqua lo trascorrerà con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre secondo il principio dell'alternanza; Per_
- disporre che il padre provveda al mantenimento della figlia mediante versamento alla madre dell'importo di Euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione istat da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
- Prevedere che le parti concorrano nella misura del 50% al pagamento delle spese extra assegno secondo quanto indicato nel Protocollo in uso presso il Tribunale;
- Prevedere che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per la figlia;
- Spese compensate con rinuncia alla solidarietà professionale;
- Le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento, iniziato come contenzioso, è stato bonariamente definito dalle parti che, all'udienza innanzi al giudice delegato del 14.10.2025 hanno raggiunto un accordo su tutte le condizioni di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti è stata depositata la copia dell'accordo di separazione tramite procedura di negoziazione assistita sottoscritto in data 6.8.2018 (autorizzato dalla Procura della Repubblica di Pavia in data 14.8.2018) nonché copia delle certificazioni anagrafiche e di residenza da cui si evince che le parti non vivono più insieme e non è possibile ristabilire la comunione di vita.
Si deve pertanto ritenere provato che la separazione si è protratta ininterrottamente sin dall'epoca della separazione.
Si è quindi verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_ Ritiene il tribunale di condividere le conclusioni delle parti attinenti alla figlia minore (nata in data [...]) non reputandosi necessario il suo ascolto considerato il contenuto degli accordi raggiunti.
Data la natura costitutiva della presente sentenza e visto l'accordo raggiunto dalle parti, è corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come peraltro concordemente richiesto. pagina 2 di 3
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da on ricorso Parte_1 depositato il 06/05/2025 :
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in AN , il giorno 18/05/1997 (atto n. 6, parte II, serie A, anno 1997);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) recepisce integralmente le conclusioni congiuntamente precisate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 3 di 3