CASS
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/10/2025, n. 34787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34787 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da LL ZO nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro il 6/5/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RI IE LL;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro MM che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di EN AR e ha confermato il giudizio di gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari in relazione ai reati di usura aggravata dallo stato di bisogno e di estorsione aggravata dal metodo mafioso contestati all’indagato e la misura della custodia in carcere già applicata al predetto in forza dell'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 13 maggio 2025. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta Penale Sent. Sez. 2 Num. 34787 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/10/2025 2 sussistenza della gravità indiziaria per i reati di usura ed estorsione contestati e per l’aggravante del metodo mafioso e in ordine alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente osserva che il Tribunale ha desunto la gravità indiziaria in ordine alla natura usuraria del prestito pacificamente concesso dal AR al ON, dalle dichiarazioni della presunta persona offesa, ritenuta a torto attendibile, e dai documenti acquisiti, tra cui un prospetto contabile in pdf in cui viene riportato il conteggio del capitale e delle spese del relativo rapporto, ma non avrebbe considerato che si trattava di un prestito senza interessi in ragione del rapporto amicale che intercorreva tra le parti, attestato dalla presenza dell’imputato in occasione di festeggiamenti privati della persona offesa;
a sostegno della prospettazione accusatoria avrebbe fornito una erronea interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate, del significato del documento in pdf acquisito agli atti e dei messaggi scambiati tra le parti. Dopo una dettagliata esposizione dei plurimi elementi da cui l’ordinanza del Tribunale ha desunto la gravità indiziaria sia in ordine alla sussistenza del reato di usura che in merito all'addebito di estorsione aggravata dal metodo mafioso, e dopo avere esposto i principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente lamenta che il rapporto di amicizia con la persona offesa si pone in distonia con la ricostruzione dei rapporti offerta da JO nelle sue denunzie;
che dal tenore del whatsapp verbale inviato da AR alla persona offesa emerge che la dazione di 47.000 € era avvenuta nei primi giorni del mese di marzo 2025 e che pochi giorni dopo ON aveva presentato denunzia, all'evidente scopo di sottrarsi all'obbligo di restituzione. La motivazione resa sul punto dal Tribunale sarebbe del tutto carente e illogica oltre che non conforme ai principi di diritto fissati in quanto omette di confrontarsi con alcune circostanze anomale evidenziate dalla difesa tra cui la costatazione che gli interessi usurari venivano corrisposti con mezzi tracciabili, ossia bonifici su un conto postepay, a riprova del carattere non usurario del rapporto che non necessitava di essere dissimulato. Su alcune illogicità della vicenda il Tribunale del riesame non ha offerto alcuna motivazione: ed infatti, pur narrando un rapporto usurario che si sarebbe sviluppato tra il 2019 e il 2025, ON ha prodotto conversazioni whatsapp esclusivamente da dicembre 2024 a maggio 2025; la corresponsione degli interessi sarebbe avvenuta con mezzi tracciabili;
l'intercettazione ambientale del 16 aprile 2025 smentisce l'interpretazione accusatoria del prospetto debitorio;
AR in sede di interrogatorio di garanzia forniva adeguati chiarimenti che trovavano conferma nei due files PDF inviati dal predetto a ON il 25 dicembre 2024 e il 4 febbraio 2025, da cui si evince un prestito di 120.000 € conteggiato da novembre 2023 fino a febbraio 2025 con corresponsione di 41.800 € in 16 mesi. L'invio del file è precedente alla presentazione 3 delle denunce e certamente non può ritenersi frutto di un intento fuorviante del AR. Di contro il Tribunale del riesame per spiegare la discrasia valorizzava le dichiarazioni successivamente rese dalla persona offesa che correggeva le prime, osservando che la somma indicata nel file come capitale era in effetti costituita anche da interessi. Tale discrasia costituisce l'elemento centrale della vicenda usuraria e si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui l'attendibilità della persona offesa deriva dalla costanza e coerenza delle sue dichiarazioni. Nel caso di specie la successiva dichiarazione a chiarimento ha un'evidente funzione strumentale per evitare un giudizio di inattendibilità e la trascrizione dell'intercettazione ambientale del 18 aprile 2025 offre la dimostrazione della inattendibilità soggettiva ed oggettiva di GI ON. Inoltre anche le operazioni di perquisizione e sequestro che non apportavano nessun elemento di novità al compendio probatorio venivano valorizzate dal Tribunale in modo illogico. Altra contraddittorietà dell'ordinanza emergerebbe nella valutazione dell'asserita incapacità economica dell'imputato, la cui liquidità invece trae origine dall'attività lavorativa da un immobile ricevuto in eredità e da finanziamenti contratti. Osserva il ricorrente che anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso ricorre una violazione di legge in quanto il riferimento esplicito fatto dall’indagato a “gente del Vasto” nella sua assoluta genericità non può evocare la forza intimidatrice di una consorteria camorristica. In ordine alle esigenze cautelari, il ricorso lamenta che il Tribunale desume la pericolosità dell'imputato dalla spregiudicatezza nel perpetrare gravi delitti approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e nell’elargizione di prestiti onerosi anche ad altri imprenditori senza considerare che ON GI sarebbe l'unico imprenditore vittima di usura e non vengono indicati altri imprenditori che abbiano ricevuto prestiti. Inoltre il Tribunale richiama la biografia criminale dell'indagato, senza considerare che è stato sottoposto con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli all'affidamento in prova, a riprova di una sua revisione critica delle condotte pregresse. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili poiché propongono censure perlopiù generiche e reiterative, che non si confrontano con l’articolata motivazione resa dal Tribunale. Inoltre, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, il ricorrente invoca una ricostruzione alternativa del compendio probatorio e in particolare del significato del prospetto contabile acquisito, dell’interpretazione dei messaggi registrati e delle intercettazioni, chiedendo una rivalutazione in punto di fatto che non è consentita in questa sede;
ed infatti, in assenza di evidenti travisamenti della prova, compito del giudice di legittimità non è valutare il portato in punto di fatto delle diverse 4 emergenze processuali, ma la struttura dell’argomentazione, al fine di verificare se la complessiva ricostruzione risponda a criteri di diritto e di logica e risulti congrua rispetto agli elementi acquisiti. Il provvedimento del Tribunale espone ed esamina in modo scrupoloso e dettagliato il ricco compendio probatorio acquisito, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle conversazioni registrate, dai numerosi messaggi telefonici inviati e dall'esito delle perquisizioni effettuate nell'abitazione dell'imputato e nel bar di tale TT IN, indicato come correo. Il Tribunale ha motivatamente respinto le censure in ordine all’attendibilità della persona offesa e ha sottolineato l’inverosimiglianza dell'assunto difensivo dell'indagato, il quale in sede di interrogatorio di garanzia, non potendo negare i prestiti concessi al ON, ha sostenuto che i finanziamenti erano stati concessi a titolo gratuito e che sebbene ON non avesse adempiuto al primo prestito da lui elargito, non aveva esitato a concedergli un secondo prestito. Le censure in ordine al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso sono manifestamente infondate poiché il Tribunale ha spiegato che l’espressione utilizzata dall’indagato e i riferimenti al genero detenuto sono evocativi del potere di intimidazione della criminalità organizzata operante in quella zona. Anche in tema di esigenze cautelari le censure risultano manifestamente infondate poiché il Tribunale ha reso congrua motivazione al riguardo, evidenziando che dalla perquisizione domiciliare sono stati acquisiti atti di pignoramento nei confronti di un altro imprenditore che risulterebbe vittima di usura e che l'imputato ha un percorso criminale che lo ha portato a subire un lungo periodo di detenzione e ha manifestato nel periodo di osservazione un profilo di elevata spregiudicatezza che impone di essere contenuto con la più grave misura custodiale. Il provvedimento impugnato ha preso in considerazione la misura alternativa concessa nel 2023 all’indagato ma ha spiegato che la stessa è precedente rispetto a molte delle condotte per cui è sottoposto a misura cautelare e comunque risulta inidonea ad inficiare il giudizio sulla attualità della pericolosità sociale del AR, per il quale vige la presunzione di adeguatezza della misura custodiale. 2. Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IE LL ER Messini D’Agostini
udita la relazione svolta dal Consigliere RI IE LL;
preso atto che non è intervenuta richiesta di trattazione orale sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro MM che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di EN AR e ha confermato il giudizio di gravità indiziaria e la sussistenza di esigenze cautelari in relazione ai reati di usura aggravata dallo stato di bisogno e di estorsione aggravata dal metodo mafioso contestati all’indagato e la misura della custodia in carcere già applicata al predetto in forza dell'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 13 maggio 2025. 2. Avverso detta pronunzia ha proposto ricorso l’indagato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta Penale Sent. Sez. 2 Num. 34787 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 10/10/2025 2 sussistenza della gravità indiziaria per i reati di usura ed estorsione contestati e per l’aggravante del metodo mafioso e in ordine alla ravvisata sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente osserva che il Tribunale ha desunto la gravità indiziaria in ordine alla natura usuraria del prestito pacificamente concesso dal AR al ON, dalle dichiarazioni della presunta persona offesa, ritenuta a torto attendibile, e dai documenti acquisiti, tra cui un prospetto contabile in pdf in cui viene riportato il conteggio del capitale e delle spese del relativo rapporto, ma non avrebbe considerato che si trattava di un prestito senza interessi in ragione del rapporto amicale che intercorreva tra le parti, attestato dalla presenza dell’imputato in occasione di festeggiamenti privati della persona offesa;
a sostegno della prospettazione accusatoria avrebbe fornito una erronea interpretazione del tenore delle conversazioni intercettate, del significato del documento in pdf acquisito agli atti e dei messaggi scambiati tra le parti. Dopo una dettagliata esposizione dei plurimi elementi da cui l’ordinanza del Tribunale ha desunto la gravità indiziaria sia in ordine alla sussistenza del reato di usura che in merito all'addebito di estorsione aggravata dal metodo mafioso, e dopo avere esposto i principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorrente lamenta che il rapporto di amicizia con la persona offesa si pone in distonia con la ricostruzione dei rapporti offerta da JO nelle sue denunzie;
che dal tenore del whatsapp verbale inviato da AR alla persona offesa emerge che la dazione di 47.000 € era avvenuta nei primi giorni del mese di marzo 2025 e che pochi giorni dopo ON aveva presentato denunzia, all'evidente scopo di sottrarsi all'obbligo di restituzione. La motivazione resa sul punto dal Tribunale sarebbe del tutto carente e illogica oltre che non conforme ai principi di diritto fissati in quanto omette di confrontarsi con alcune circostanze anomale evidenziate dalla difesa tra cui la costatazione che gli interessi usurari venivano corrisposti con mezzi tracciabili, ossia bonifici su un conto postepay, a riprova del carattere non usurario del rapporto che non necessitava di essere dissimulato. Su alcune illogicità della vicenda il Tribunale del riesame non ha offerto alcuna motivazione: ed infatti, pur narrando un rapporto usurario che si sarebbe sviluppato tra il 2019 e il 2025, ON ha prodotto conversazioni whatsapp esclusivamente da dicembre 2024 a maggio 2025; la corresponsione degli interessi sarebbe avvenuta con mezzi tracciabili;
l'intercettazione ambientale del 16 aprile 2025 smentisce l'interpretazione accusatoria del prospetto debitorio;
AR in sede di interrogatorio di garanzia forniva adeguati chiarimenti che trovavano conferma nei due files PDF inviati dal predetto a ON il 25 dicembre 2024 e il 4 febbraio 2025, da cui si evince un prestito di 120.000 € conteggiato da novembre 2023 fino a febbraio 2025 con corresponsione di 41.800 € in 16 mesi. L'invio del file è precedente alla presentazione 3 delle denunce e certamente non può ritenersi frutto di un intento fuorviante del AR. Di contro il Tribunale del riesame per spiegare la discrasia valorizzava le dichiarazioni successivamente rese dalla persona offesa che correggeva le prime, osservando che la somma indicata nel file come capitale era in effetti costituita anche da interessi. Tale discrasia costituisce l'elemento centrale della vicenda usuraria e si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza secondo cui l'attendibilità della persona offesa deriva dalla costanza e coerenza delle sue dichiarazioni. Nel caso di specie la successiva dichiarazione a chiarimento ha un'evidente funzione strumentale per evitare un giudizio di inattendibilità e la trascrizione dell'intercettazione ambientale del 18 aprile 2025 offre la dimostrazione della inattendibilità soggettiva ed oggettiva di GI ON. Inoltre anche le operazioni di perquisizione e sequestro che non apportavano nessun elemento di novità al compendio probatorio venivano valorizzate dal Tribunale in modo illogico. Altra contraddittorietà dell'ordinanza emergerebbe nella valutazione dell'asserita incapacità economica dell'imputato, la cui liquidità invece trae origine dall'attività lavorativa da un immobile ricevuto in eredità e da finanziamenti contratti. Osserva il ricorrente che anche in ordine alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso ricorre una violazione di legge in quanto il riferimento esplicito fatto dall’indagato a “gente del Vasto” nella sua assoluta genericità non può evocare la forza intimidatrice di una consorteria camorristica. In ordine alle esigenze cautelari, il ricorso lamenta che il Tribunale desume la pericolosità dell'imputato dalla spregiudicatezza nel perpetrare gravi delitti approfittando dello stato di bisogno della persona offesa e nell’elargizione di prestiti onerosi anche ad altri imprenditori senza considerare che ON GI sarebbe l'unico imprenditore vittima di usura e non vengono indicati altri imprenditori che abbiano ricevuto prestiti. Inoltre il Tribunale richiama la biografia criminale dell'indagato, senza considerare che è stato sottoposto con provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli all'affidamento in prova, a riprova di una sua revisione critica delle condotte pregresse. 2. I motivi di ricorso sono inammissibili poiché propongono censure perlopiù generiche e reiterative, che non si confrontano con l’articolata motivazione resa dal Tribunale. Inoltre, pur deducendo formalmente violazioni di legge e vizi della motivazione, il ricorrente invoca una ricostruzione alternativa del compendio probatorio e in particolare del significato del prospetto contabile acquisito, dell’interpretazione dei messaggi registrati e delle intercettazioni, chiedendo una rivalutazione in punto di fatto che non è consentita in questa sede;
ed infatti, in assenza di evidenti travisamenti della prova, compito del giudice di legittimità non è valutare il portato in punto di fatto delle diverse 4 emergenze processuali, ma la struttura dell’argomentazione, al fine di verificare se la complessiva ricostruzione risponda a criteri di diritto e di logica e risulti congrua rispetto agli elementi acquisiti. Il provvedimento del Tribunale espone ed esamina in modo scrupoloso e dettagliato il ricco compendio probatorio acquisito, costituito dalle dichiarazioni della persona offesa, dalle conversazioni registrate, dai numerosi messaggi telefonici inviati e dall'esito delle perquisizioni effettuate nell'abitazione dell'imputato e nel bar di tale TT IN, indicato come correo. Il Tribunale ha motivatamente respinto le censure in ordine all’attendibilità della persona offesa e ha sottolineato l’inverosimiglianza dell'assunto difensivo dell'indagato, il quale in sede di interrogatorio di garanzia, non potendo negare i prestiti concessi al ON, ha sostenuto che i finanziamenti erano stati concessi a titolo gratuito e che sebbene ON non avesse adempiuto al primo prestito da lui elargito, non aveva esitato a concedergli un secondo prestito. Le censure in ordine al riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso sono manifestamente infondate poiché il Tribunale ha spiegato che l’espressione utilizzata dall’indagato e i riferimenti al genero detenuto sono evocativi del potere di intimidazione della criminalità organizzata operante in quella zona. Anche in tema di esigenze cautelari le censure risultano manifestamente infondate poiché il Tribunale ha reso congrua motivazione al riguardo, evidenziando che dalla perquisizione domiciliare sono stati acquisiti atti di pignoramento nei confronti di un altro imprenditore che risulterebbe vittima di usura e che l'imputato ha un percorso criminale che lo ha portato a subire un lungo periodo di detenzione e ha manifestato nel periodo di osservazione un profilo di elevata spregiudicatezza che impone di essere contenuto con la più grave misura custodiale. Il provvedimento impugnato ha preso in considerazione la misura alternativa concessa nel 2023 all’indagato ma ha spiegato che la stessa è precedente rispetto a molte delle condotte per cui è sottoposto a misura cautelare e comunque risulta inidonea ad inficiare il giudizio sulla attualità della pericolosità sociale del AR, per il quale vige la presunzione di adeguatezza della misura custodiale. 2. Per le considerazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma 10 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RI IE LL ER Messini D’Agostini