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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 20/01/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO FR, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 563/2020 depositato il 20/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1375/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUXM000127 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 563/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1375/5/2018 della CTP di Foggia, depositata il 19/11/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente sig.ra Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con cui era stato contestato un maggior reddito non dichiarato derivante dal contratto di locazione del 25/10/2010, canone dichiarato € 14.400,00, contratto cessato il
31/05/2012.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni del 19/03/2020 si è costituita la sig.ra Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e il Dott. Difensore_1, per la contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello dell'Ufficio. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Attesa, infatti, la natura di locazione ad uso non abitativo rivestita dal contratto di locazione concluso il
25/10/2010 e cessato il 31/05/2012 deve ritenersi che ai fini del rapporto di imposta debba seguirsi il criterio della competenza e non quello della cassa, come afferma la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, con Ordinanza del 07/10/2022 n. 29222, ha ribadito che <...anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, ma ciò fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto. Più di recente secondo cass. 15618/2021 “in caso di inadempimento del conduttore di immobile adibito ad uso commerciale, quanto al pagamento del canone, il reddito del locatore, parametrato al canone locativo, è intassabile ai fini IRPEF solo per il periodo successivo al provvedimento di convalida dello sfratto per morosità e non per quello anteriore, atteso che la tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto alla percezione di un reddito che si estingue unicamente allorchè, per qualsiasi causa, la locazione sia cessata”>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'Ufficio appellante ha precisato che la risoluzione è intervenuta solo con verbale di conciliazione giudiziale redatto in data 08/05/2012 con effetti a far data dal 31/05/2012, data di rilascio dell'immobile.
Ne discende la legittimità del recupero a tassazione dei canoni di locazione de quibus non dichiarati dalla contribuente per il periodo gennaio-maggio 2012.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe. 3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO FR, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 563/2020 depositato il 20/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1375/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 19/11/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUXM000127 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 563/2020 RGA l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia ha impugnato la sentenza n. 1375/5/2018 della CTP di Foggia, depositata il 19/11/2018, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dalla contribuente sig.ra Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento, meglio indicato in epigrafe, con cui era stato contestato un maggior reddito non dichiarato derivante dal contratto di locazione del 25/10/2010, canone dichiarato € 14.400,00, contratto cessato il
31/05/2012.
Nel merito, l'Ufficio ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnato avviso di accertamento con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
Con rituali controdeduzioni del 19/03/2020 si è costituita la sig.ra Resistente_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello dell'Ufficio chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del giudizio di gravame.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che riportandosi al ricorso d'appello ne ha richiesto l'accoglimento, con conferma della sentenza di prime cure, e il Dott. Difensore_1, per la contribuente, che ha insistito per il rigetto dell'appello dell'Ufficio. Terminata la discussione, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello dell'Agenzia delle Entrate è fondato.
Attesa, infatti, la natura di locazione ad uso non abitativo rivestita dal contratto di locazione concluso il
25/10/2010 e cessato il 31/05/2012 deve ritenersi che ai fini del rapporto di imposta debba seguirsi il criterio della competenza e non quello della cassa, come afferma la costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione che, con Ordinanza del 07/10/2022 n. 29222, ha ribadito che <...anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, ma ciò fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto. Più di recente secondo cass. 15618/2021 “in caso di inadempimento del conduttore di immobile adibito ad uso commerciale, quanto al pagamento del canone, il reddito del locatore, parametrato al canone locativo, è intassabile ai fini IRPEF solo per il periodo successivo al provvedimento di convalida dello sfratto per morosità e non per quello anteriore, atteso che la tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto alla percezione di un reddito che si estingue unicamente allorchè, per qualsiasi causa, la locazione sia cessata”>>.
Orbene, nella fattispecie in esame, l'Ufficio appellante ha precisato che la risoluzione è intervenuta solo con verbale di conciliazione giudiziale redatto in data 08/05/2012 con effetti a far data dal 31/05/2012, data di rilascio dell'immobile.
Ne discende la legittimità del recupero a tassazione dei canoni di locazione de quibus non dichiarati dalla contribuente per il periodo gennaio-maggio 2012.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dall'Ufficio è fondato e va, pertanto, accolto, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte dall'appellante, dovendosi, in riforma della sentenza di prime cure, confermare integralmente l'impugnato avviso di accertamento meglio indicato in epigrafe. 3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, conferma l'impugnato avviso di accertamento;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025