CASS
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - MA LA RS SE GA CH IS - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: DA SA nata nelle Filippine il 10/05/1981 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA NO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. VA LA ha proposto istanza di revisione avverso il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 14 giugno 2023 con il quale le è stata inflitta la pena di 360,00 euro di multa in relazione al delitto di truffa. La domanda è stata formulata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducendo un contrasto di giudicati in ragione della sopravvenuta pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Brescia in data 09 gennaio 2024 nei confronti della medesima istante con la formula «il fatto non costituisce reato» nonché dell’intervenuta archiviazione di altro procedimento penale con provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 30 dicembre 2022, entrambi concernenti una fattispecie di truffa ritenuta identica, sebbene commessa in danno di diverse persone offese. È stata, inoltre, sollecitata l’acquisizione di prove nuove asseritamente decisive ai fini della dimostrazione dell’estraneità della LA alle condotte fraudolente oggetto di giudizio e, segnatamente, la conversazione intercorsa tramite la piattaforma WhatsApp tra la ricorrente e l’utilizzatore dell’utenza telefonica n. 320 3185075, impiegata in tutte e tre le contestazioni di truffa nelle quali la LA ha messo a disposizione di tale soggetto una carta di pagamento a lei intestata nonché la documentazione sanitaria attestante l’affezione della ricorrente da psicosi NAS.
2. La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 09 luglio 2025, ha dichiarato l’inammissibilità di detta istanza di revisione in considerazione della ritenuta insussistenza del denunciato contrasto di giudicati, in particolare affermando che “la motivazione con la quale l’imputata è stata assolta evidenzia come la carenza dell’elemento psicologico attenga unicamente all’episodio di cui al capo di imputazione, ben potendo, invece, detto elemento sussistere in altri episodi” (vedi pag. 2 dell’ordinanza impugnata). Penale Sent. Sez. 2 Num. 3315 Anno 2026 Presidente: NA LU Relatore: SI UE Data Udienza: 14/01/2026 3. VA LA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Venezia.
4. La ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 630 cod. proc. pen. La Corte territoriale, con motivazione apodittica e manifestamente illogica, avrebbe escluso l’invocato contrasto di giudicati senza tenere conto che le tre ipotesi di truffa addebitate alla LA, avvenute nei medesimi giorni di febbraio 2021, avrebbero ad oggetto la vendita del medesimo trattore e sarebbero state materialmente commesse da un soggetto presentatosi come “Alessandro” che contattava le persone offese mediante l’utenza telefonica n. 320 3185075 (utenza intestata a Domenica Rigon, donna con problemi di salute mentale). La difesa ha, inoltre, rimarcato che la ricorrente in tutti i procedimenti ha riferito di esser stata contattata da tale “Francesco” il quale le proponeva di mettergli a disposizione una carta Postepay a fronte di un piccolo compenso (senza peraltro comunicarle in alcun momento la destinazione di tale carta) ed ha valorizzato il contenuto della chat WhatsApp nel corso della quale la LA comunicava a “Francesco” la sua intenzione di interrompere l’accordo con lo stesso a fronte dell’emersione di una realtà diversa da come era stata da lei compresa. I giudici di appello avrebbero affermato l’irrilevanza della pronuncia assolutoria con la formula “il fatto non costituisce reato” in termini puramente astratti senza il benché minimo riferimento alla complessiva vicenda contestata alla LA, vicenda che -in considerazione delle evidenziate analogie- avrebbe imposto invece un’approfondita valutazione circa la possibilità di riconoscere in capo alla ricorrente la presenza del necessario elemento psicologico del reato di truffa.
5. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce carenza di motivazione in ordine alla dedotta valenza delle prove allegate all’istanza di revisione (chat whatsApp intercorsa tra la LA e “Francesco”, cartella clinica del CPS di Brescia) a dimostrare la sua estraneità alle condotte truffaldine oggetto del decreto penale di condanna. La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo argomentato in ordine alla dedotta decisività delle prove nuove indicate nella richiesta di revisione con conseguente sussistenza del denunciato vizio motivazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. La decisione della Corte territoriale non può essere condivisa, avendo essa arrestato l’esame dell’istanza alla sola affermazione della sua inammissibilità sul rilievo che l’assoluzione intervenuta in distinto procedimento sarebbe stata pronunciata per difetto dell’elemento psicologico e che, pertanto, difetterebbe il prospettato contrasto di giudicati. Siffatta motivazione si appalesa, tuttavia, apodittica e non coerente con il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui l’inconciliabilità dei fatti storici rilevante ai fini dell’accesso al rimedio della revisione non è circoscritta ai soli profili oggettivi della condotta, potendo investire anche l’elemento soggettivo del reato quando la dimostrazione di quest’ultimo risulti costruita su specifici dati fattuali la cui esistenza, posta a fondamento della pronuncia di condanna, sia stata successivamente esclusa da una diversa decisione (vedi Sez. 5, n. 13777 del 15/01/2020, Sciumè, Rv. 278989 – 01; negli stessi termini Sez. 2, n. 16132 del 17/04/2025, Celotto, non massimata). Ne consegue che il giudice della revisione, prima di pervenire a una declaratoria di inammissibilità, è tenuto a verificare se la successiva pronuncia assolutoria abbia negato la sussistenza di quegli elementi di fatto che, nel precedente giudizio definito con condanna, avevano sorretto l’affermazione della colpevolezza quanto al versante psicologico sì da 2 determinare una effettiva inconciliabilità tra gli accertamenti compiuti nei due procedimenti. In tale prospettiva, il mero riferimento alla “carenza dell’elemento psicologico” quale ratio dell’assoluzione non è, di per sé, risolutivo dovendosi accertare se e in che misura tale esito sia dipeso dall’esclusione di fatti storici ritenuti, invece, sussistenti nella sentenza irrevocabile di condanna. La Corte territoriale, omettendo tale scrutinio e negando il contrasto di giudicati sulla base di una qualificazione astratta della formula assolutoria, si è quindi discostata dal richiamato indirizzo interpretativo con conseguente erroneità e manifesta illogicità della motivazione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
2.1. La sopravvenuta pronuncia di una sentenza di assoluzione e di un decreto di archiviazione relativi a due episodi del tutto analoghi, peraltro maturati nel medesimo ristretto arco temporale, integrava un elemento oggettivamente significativo, quantomeno ai fini della prospettabilità di una ragionevole ipotesi di accesso al giudizio di revisione. In particolare, risulta che il 9 e 10 febbraio 2021 ebbero luogo i contatti tra le persone offese e l’ignoto truffatore di sesso maschile mentre il 12 febbraio 2021 vennero disposti tre bonifici sulla carta di pagamento intestata alla Denlag: per uno di essi (persona offesa Bonazza) è intervenuta condanna con rito monitorio, laddove, per gli altri due bonifici sono stati pronunciati una sentenza assolutoria ed un decreto di archiviazione. Tale discrasia decisoria, a fronte di fatti del tutto sovrapponibili e temporalmente contigui, assumendo sicuro rilievo in chiave comparativa, imponeva un esame non meramente formale della sua possibile incidenza sulla tenuta del giudicato di condanna. È ravvisabile, di conseguenza, la dedotta carenza motivazionale, poiché la produzione dei messaggi telefonici intercorsi tra la ricorrente e il truffatore rimasto ignoto, così come la documentazione attestante problematiche di salute mentale della donna, avrebbero dovuto essere oggetto di almeno una valutazione, sia pure sintetica, nell’ordinanza impugnata in quanto elementi destinati a innestarsi nel peculiare rapporto tra prove già scrutinante e prove sopravvenute, proprio del procedimento di revisione.
2.2. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del vaglio di ammissibilità dell’istanza di revisione, non è sufficiente una verifica meramente formale della “novità” degli elementi addotti, ma occorre che il giudice proceda a un puntuale raffronto tra le prove sopravvenute e il materiale probatorio che ha sorretto la condanna. Tale comparazione deve essere condotta in chiave sostanziale, valutando se i nuovi apporti istruttori siano, da soli o in combinazione tra loro, idonei a incrinare l’impianto argomentativo e dimostrativo della decisione passata in giudicato e segnatamente, stabilire se le nuove prove possano ragionevolmente condurre, all’esito del giudizio di merito che seguirebbe all’ammissione, a una diversa ricostruzione del fatto o a una differente valutazione della responsabilità tale da rendere non più sostenibile, sul piano logico-giuridico, l’affermazione di colpevolezza cristallizzata nella sentenza di condanna (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, Dessolis, Rv. 275619–01; Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002–01; da ultimo Sez. 2, n. 41437 del 04/12/2025, Masi, non massimata). Ebbene, tale giudizio comparativo non risulta neppure abbozzato dalla Corte distrettuale, la quale non ha apprezzato, nemmeno in via incidentale, se i messaggi con l’organizzatore delle truffe e lo stato di salute mentale della ricorrente dovessero ritenersi recessivi e privi di incidenza alla luce delle risultanze convergenti poste a fondamento della condanna ovvero se, al contrario, potessero assumere rilievo a fronte di eventuali lacune dimostrative del compendio probatorio originario. Deve, inoltre, ribadirsi che, nel giudizio di revisione, il giudice è tenuto a una rivalutazione 3 congiunta e unitaria del materiale che ha condotto alla pronuncia di condanna ponendolo a raffronto con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati nel provvedimento che si assume configgente e, ove confermi il provvedimento impugnato, a darne conto mediante motivazione “rafforzata”, esplicitando le ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ritenga comunque di confermare l’esito del giudizio definito con la decisione attinta dall’istanza di revisione (Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523-01; Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 02). In tale prospettiva, grava sul giudice della revisione uno stringente onere argomentativo: egli deve articolare una motivazione dotata di particolare forza persuasiva, idonea a spiegare compiutamente perché il diverso giudicato evocato non incida sulla tenuta dell’affermazione di responsabilità e a confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sostenibilità della decisione di condanna nonostante l’allegata inconciliabilità tra accertamenti. Nel caso in esame, la Corte territoriale, arrestando l’argomentazione al rilievo secondo cui il dolo di truffa ben potrebbe ravvisarsi in uno solo degli episodi, pur se consumatisi nei medesimi giorni e mediante modalità esecutive sovrapponibili e pur risultando la LA mera intestataria della carta di pagamento sulla quale sono confluiti i profitti illeciti (senza mai essere entrata in contatto con le persone offese), ha di fatto eluso il doveroso scrutinio richiesto in relazione alla tenuta del giudicato poiché -come si ricava dal testo del provvedimento impugnato- non ha chiarito per quali ragioni i nuovi elementi probatori dedotti dalla difesa dovessero ritenersi privi di attitudine dimostrativa tale da ingenerare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza della ricorrente.
3. L’accoglimento delle doglianze difensive impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Trento, competente ai sensi dell’art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un rinnovato esame dell’istanza, effettuando la doverosa comparazione tra le prove poste a fondamento del decreto penale di condanna e gli elementi sopravvenuti nonché a una rivalutazione unitaria dell’intero compendio probatorio, secondo prudente apprezzamento. Dovrà, inoltre, fornire una motivazione adeguata e rafforzata, nel puntuale raffronto con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati e risultanti dalla sentenza configgente, verificando se l’affermazione di responsabilità pronunciata con rito monitorio possa essere confermata oltre ogni ragionevole dubbio.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Trento, competente ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UE SI LU NA 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA NO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. VA LA ha proposto istanza di revisione avverso il decreto penale di condanna emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 14 giugno 2023 con il quale le è stata inflitta la pena di 360,00 euro di multa in relazione al delitto di truffa. La domanda è stata formulata ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deducendo un contrasto di giudicati in ragione della sopravvenuta pronuncia assolutoria resa dal Tribunale di Brescia in data 09 gennaio 2024 nei confronti della medesima istante con la formula «il fatto non costituisce reato» nonché dell’intervenuta archiviazione di altro procedimento penale con provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 30 dicembre 2022, entrambi concernenti una fattispecie di truffa ritenuta identica, sebbene commessa in danno di diverse persone offese. È stata, inoltre, sollecitata l’acquisizione di prove nuove asseritamente decisive ai fini della dimostrazione dell’estraneità della LA alle condotte fraudolente oggetto di giudizio e, segnatamente, la conversazione intercorsa tramite la piattaforma WhatsApp tra la ricorrente e l’utilizzatore dell’utenza telefonica n. 320 3185075, impiegata in tutte e tre le contestazioni di truffa nelle quali la LA ha messo a disposizione di tale soggetto una carta di pagamento a lei intestata nonché la documentazione sanitaria attestante l’affezione della ricorrente da psicosi NAS.
2. La Corte di Appello di Venezia, con ordinanza del 09 luglio 2025, ha dichiarato l’inammissibilità di detta istanza di revisione in considerazione della ritenuta insussistenza del denunciato contrasto di giudicati, in particolare affermando che “la motivazione con la quale l’imputata è stata assolta evidenzia come la carenza dell’elemento psicologico attenga unicamente all’episodio di cui al capo di imputazione, ben potendo, invece, detto elemento sussistere in altri episodi” (vedi pag. 2 dell’ordinanza impugnata). Penale Sent. Sez. 2 Num. 3315 Anno 2026 Presidente: NA LU Relatore: SI UE Data Udienza: 14/01/2026 3. VA LA, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso tale ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di Venezia.
4. La ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, la violazione dell’art. 630 cod. proc. pen. La Corte territoriale, con motivazione apodittica e manifestamente illogica, avrebbe escluso l’invocato contrasto di giudicati senza tenere conto che le tre ipotesi di truffa addebitate alla LA, avvenute nei medesimi giorni di febbraio 2021, avrebbero ad oggetto la vendita del medesimo trattore e sarebbero state materialmente commesse da un soggetto presentatosi come “Alessandro” che contattava le persone offese mediante l’utenza telefonica n. 320 3185075 (utenza intestata a Domenica Rigon, donna con problemi di salute mentale). La difesa ha, inoltre, rimarcato che la ricorrente in tutti i procedimenti ha riferito di esser stata contattata da tale “Francesco” il quale le proponeva di mettergli a disposizione una carta Postepay a fronte di un piccolo compenso (senza peraltro comunicarle in alcun momento la destinazione di tale carta) ed ha valorizzato il contenuto della chat WhatsApp nel corso della quale la LA comunicava a “Francesco” la sua intenzione di interrompere l’accordo con lo stesso a fronte dell’emersione di una realtà diversa da come era stata da lei compresa. I giudici di appello avrebbero affermato l’irrilevanza della pronuncia assolutoria con la formula “il fatto non costituisce reato” in termini puramente astratti senza il benché minimo riferimento alla complessiva vicenda contestata alla LA, vicenda che -in considerazione delle evidenziate analogie- avrebbe imposto invece un’approfondita valutazione circa la possibilità di riconoscere in capo alla ricorrente la presenza del necessario elemento psicologico del reato di truffa.
5. La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, eccepisce carenza di motivazione in ordine alla dedotta valenza delle prove allegate all’istanza di revisione (chat whatsApp intercorsa tra la LA e “Francesco”, cartella clinica del CPS di Brescia) a dimostrare la sua estraneità alle condotte truffaldine oggetto del decreto penale di condanna. La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo argomentato in ordine alla dedotta decisività delle prove nuove indicate nella richiesta di revisione con conseguente sussistenza del denunciato vizio motivazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. La decisione della Corte territoriale non può essere condivisa, avendo essa arrestato l’esame dell’istanza alla sola affermazione della sua inammissibilità sul rilievo che l’assoluzione intervenuta in distinto procedimento sarebbe stata pronunciata per difetto dell’elemento psicologico e che, pertanto, difetterebbe il prospettato contrasto di giudicati. Siffatta motivazione si appalesa, tuttavia, apodittica e non coerente con il principio, reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui l’inconciliabilità dei fatti storici rilevante ai fini dell’accesso al rimedio della revisione non è circoscritta ai soli profili oggettivi della condotta, potendo investire anche l’elemento soggettivo del reato quando la dimostrazione di quest’ultimo risulti costruita su specifici dati fattuali la cui esistenza, posta a fondamento della pronuncia di condanna, sia stata successivamente esclusa da una diversa decisione (vedi Sez. 5, n. 13777 del 15/01/2020, Sciumè, Rv. 278989 – 01; negli stessi termini Sez. 2, n. 16132 del 17/04/2025, Celotto, non massimata). Ne consegue che il giudice della revisione, prima di pervenire a una declaratoria di inammissibilità, è tenuto a verificare se la successiva pronuncia assolutoria abbia negato la sussistenza di quegli elementi di fatto che, nel precedente giudizio definito con condanna, avevano sorretto l’affermazione della colpevolezza quanto al versante psicologico sì da 2 determinare una effettiva inconciliabilità tra gli accertamenti compiuti nei due procedimenti. In tale prospettiva, il mero riferimento alla “carenza dell’elemento psicologico” quale ratio dell’assoluzione non è, di per sé, risolutivo dovendosi accertare se e in che misura tale esito sia dipeso dall’esclusione di fatti storici ritenuti, invece, sussistenti nella sentenza irrevocabile di condanna. La Corte territoriale, omettendo tale scrutinio e negando il contrasto di giudicati sulla base di una qualificazione astratta della formula assolutoria, si è quindi discostata dal richiamato indirizzo interpretativo con conseguente erroneità e manifesta illogicità della motivazione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
2.1. La sopravvenuta pronuncia di una sentenza di assoluzione e di un decreto di archiviazione relativi a due episodi del tutto analoghi, peraltro maturati nel medesimo ristretto arco temporale, integrava un elemento oggettivamente significativo, quantomeno ai fini della prospettabilità di una ragionevole ipotesi di accesso al giudizio di revisione. In particolare, risulta che il 9 e 10 febbraio 2021 ebbero luogo i contatti tra le persone offese e l’ignoto truffatore di sesso maschile mentre il 12 febbraio 2021 vennero disposti tre bonifici sulla carta di pagamento intestata alla Denlag: per uno di essi (persona offesa Bonazza) è intervenuta condanna con rito monitorio, laddove, per gli altri due bonifici sono stati pronunciati una sentenza assolutoria ed un decreto di archiviazione. Tale discrasia decisoria, a fronte di fatti del tutto sovrapponibili e temporalmente contigui, assumendo sicuro rilievo in chiave comparativa, imponeva un esame non meramente formale della sua possibile incidenza sulla tenuta del giudicato di condanna. È ravvisabile, di conseguenza, la dedotta carenza motivazionale, poiché la produzione dei messaggi telefonici intercorsi tra la ricorrente e il truffatore rimasto ignoto, così come la documentazione attestante problematiche di salute mentale della donna, avrebbero dovuto essere oggetto di almeno una valutazione, sia pure sintetica, nell’ordinanza impugnata in quanto elementi destinati a innestarsi nel peculiare rapporto tra prove già scrutinante e prove sopravvenute, proprio del procedimento di revisione.
2.2. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del vaglio di ammissibilità dell’istanza di revisione, non è sufficiente una verifica meramente formale della “novità” degli elementi addotti, ma occorre che il giudice proceda a un puntuale raffronto tra le prove sopravvenute e il materiale probatorio che ha sorretto la condanna. Tale comparazione deve essere condotta in chiave sostanziale, valutando se i nuovi apporti istruttori siano, da soli o in combinazione tra loro, idonei a incrinare l’impianto argomentativo e dimostrativo della decisione passata in giudicato e segnatamente, stabilire se le nuove prove possano ragionevolmente condurre, all’esito del giudizio di merito che seguirebbe all’ammissione, a una diversa ricostruzione del fatto o a una differente valutazione della responsabilità tale da rendere non più sostenibile, sul piano logico-giuridico, l’affermazione di colpevolezza cristallizzata nella sentenza di condanna (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, Dessolis, Rv. 275619–01; Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002–01; da ultimo Sez. 2, n. 41437 del 04/12/2025, Masi, non massimata). Ebbene, tale giudizio comparativo non risulta neppure abbozzato dalla Corte distrettuale, la quale non ha apprezzato, nemmeno in via incidentale, se i messaggi con l’organizzatore delle truffe e lo stato di salute mentale della ricorrente dovessero ritenersi recessivi e privi di incidenza alla luce delle risultanze convergenti poste a fondamento della condanna ovvero se, al contrario, potessero assumere rilievo a fronte di eventuali lacune dimostrative del compendio probatorio originario. Deve, inoltre, ribadirsi che, nel giudizio di revisione, il giudice è tenuto a una rivalutazione 3 congiunta e unitaria del materiale che ha condotto alla pronuncia di condanna ponendolo a raffronto con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati nel provvedimento che si assume configgente e, ove confermi il provvedimento impugnato, a darne conto mediante motivazione “rafforzata”, esplicitando le ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ritenga comunque di confermare l’esito del giudizio definito con la decisione attinta dall’istanza di revisione (Sez. 3, n. 48344 del 19/07/2017, D'Angelo, Rv. 271523-01; Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 02). In tale prospettiva, grava sul giudice della revisione uno stringente onere argomentativo: egli deve articolare una motivazione dotata di particolare forza persuasiva, idonea a spiegare compiutamente perché il diverso giudicato evocato non incida sulla tenuta dell’affermazione di responsabilità e a confermare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sostenibilità della decisione di condanna nonostante l’allegata inconciliabilità tra accertamenti. Nel caso in esame, la Corte territoriale, arrestando l’argomentazione al rilievo secondo cui il dolo di truffa ben potrebbe ravvisarsi in uno solo degli episodi, pur se consumatisi nei medesimi giorni e mediante modalità esecutive sovrapponibili e pur risultando la LA mera intestataria della carta di pagamento sulla quale sono confluiti i profitti illeciti (senza mai essere entrata in contatto con le persone offese), ha di fatto eluso il doveroso scrutinio richiesto in relazione alla tenuta del giudicato poiché -come si ricava dal testo del provvedimento impugnato- non ha chiarito per quali ragioni i nuovi elementi probatori dedotti dalla difesa dovessero ritenersi privi di attitudine dimostrativa tale da ingenerare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza della ricorrente.
3. L’accoglimento delle doglianze difensive impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Trento, competente ai sensi dell’art. 634, comma secondo, cod. proc. pen. Il giudice del rinvio dovrà procedere a un rinnovato esame dell’istanza, effettuando la doverosa comparazione tra le prove poste a fondamento del decreto penale di condanna e gli elementi sopravvenuti nonché a una rivalutazione unitaria dell’intero compendio probatorio, secondo prudente apprezzamento. Dovrà, inoltre, fornire una motivazione adeguata e rafforzata, nel puntuale raffronto con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati e risultanti dalla sentenza configgente, verificando se l’affermazione di responsabilità pronunciata con rito monitorio possa essere confermata oltre ogni ragionevole dubbio.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte di Appello di Trento, competente ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente UE SI LU NA 4