TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1662/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 24.6.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Mauro Corbo
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
contumace
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
UD
INTERVENUTO
1 Oggetto: affido e mantenimento figlio nato fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 473bis 12 e
41 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
1) Disporre l'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre, con collocamento Persona_1
presso la medesima;
2) Disporre che il sig. possa vedere il figlio mediante incontri protetti organizzati Controparte_1
dal Servizio Sociale competente, previa valutazione del rischio e delle capacità del padre e previa valutazione che essi non siano contrari all'interesse preminente del minore;
3) Porre a carico del sig. , in favore della sig.ra , un assegno Controparte_1 Parte_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari ad €. 250,00, somma rivalutata ogni anno a far tempo dalla data del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
4) Disporre che il resistente contribuisca per il 50% alle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative in favore del figlio minore, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3477/2015 Trib. di UD);
5) Disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico istituito dall' , venga percepito CP_3
integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
6) spese di causa compensate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio minore (24.2.2020), nato fuori dal matrimonio e riconosciuto da entrambi i genitori, Per_1 presentato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2 -rilevato che la ricorrente ha dedotto di avere subìto maltrattamenti dal compagno, con la conseguenza che il GIP di UD aveva emesso una misura cautelare nei suoi confronti e che, inoltre, lo stesso era imputato del reato di abbandono di minore (sicché, allo stato, si trova ancora ristretto in carcere);
-considerato che il padre non si è costituito in giudizio, né è comparso personalmente in udienza davanti al G.D. per far valere le sue ragioni, sicché ne è stata dunque dichiarata la contumacia;
-premesso che la madre ha dedotto che il padre non vede il figlio da Pasqua 2024, quando non era ancora in carcere, né ha mai provveduto al mantenimento di dal mese di febbraio 2025; CP_1
-ritenuto, dunque, che sussistono le condizioni per l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre: infatti, il disinteresse mostrato dal padre per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace in giudizio, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riferimento alle scelte più importanti per il minore (cfr.
Tribunale Milano n. 6910/2018); la madre, pertanto, deve essere autorizzata a decidere in autonomia su tutte le questioni relative ai bisogni del figlio nel superiore interesse di quest'ultimo ad ottenere immediata risposta alle proprie esigenze di vita, nessuna esclusa. Si tratta di limitazione delle facoltà genitoriali del padre non affidatario che non ha alcuna funzione sanzionatoria, ma che risponde semplicemente al fine di evitare che “la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento” (cfr. Tribunale Milano 20.3.2014)
-ritenuto che, atteso il totale disinteresse paterno ai bisogni del minore, gli incontri padre/figlio dovranno avvenire solamente tramite visite protette organizzate dai Servizi Sociali, previa valutazione che esse non siano contrarie agli interessi del minore;
-rilevato che la madre ha chiesto un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per il minore, secondo le modalità suggerite dal Protocollo in uso al Tribunale di UD: tale richiesta può essere accolta in ragione della permanenza di con la madre senza soluzione di continuità e delle esigue risorse CP_1 reddituali della ricorrente;
-considerato che alla madre spetta anche l'intero assegno unico universale per il figlio in ragione dell'affido super esclusivo del minore;
-che non vi è richiesta di condanna al pagamento delle spese processuali e le stesse possono dunque venire integralmente compensate tra le parti;
-sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.11.2025, nella quale la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affido esclusivo “rafforzato” del minore alla madre, con collocamento Persona_1
presso la medesima;
- dispone che il sig. possa vedere il figlio mediante incontri protetti organizzati dal Controparte_1
Servizio Sociale competente, previa valutazione del rischio e delle capacità del padre e previa valutazione che essi non siano contrari all'interesse preminente del minore;
- pone a carico del sig. , in favore della sig.ra , un assegno mensile Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore pari ad €. 250,00, somma rivalutata ogni anno a far tempo dalla data di iscrizione del presente ricorso, secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
- dispone che il resistente contribuisca per il 50% alle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative in favore del figlio minore, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3477/2015 Trib. di UD);
- dispone che l'assegno unico universale per i figli a carico istituito dall' , venga percepito CP_3
integralmente dalla sig.ra ; Parte_1
- spese di causa compensate.
Così deciso in UD, nella Camera di Consiglio dd. 4.12.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
4