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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA LL, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 947/2020 depositato il 15/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Anzano Di Puglia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di
Foggia ricorso avverso di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento per l'imposta IMU emesso dal
Comune di Anzano di Puglia.
Il ricorrente sostiene che l'atto è illegittimo per omesso riconoscimento della esenzione quale immobile adibito a prima casa.
In giudizio il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte deve rilevare in via preliminare l'inammissibilità del presente ricorso atteso che il ricorrente non ha assolto l'onere di attestare l'avvenuta, regolare e tempestiva notifica del ricorso alla controparte, non costituto in giudizio .
Alla luce di tali preliminari considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendovi prova della corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte.
Tanto premesso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per spese
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
AMURA LL, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 947/2020 depositato il 15/06/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
contro
Comune di Anzano Di Puglia - Indirizzo_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale di
Foggia ricorso avverso di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento per l'imposta IMU emesso dal
Comune di Anzano di Puglia.
Il ricorrente sostiene che l'atto è illegittimo per omesso riconoscimento della esenzione quale immobile adibito a prima casa.
In giudizio il Comune non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte deve rilevare in via preliminare l'inammissibilità del presente ricorso atteso che il ricorrente non ha assolto l'onere di attestare l'avvenuta, regolare e tempestiva notifica del ricorso alla controparte, non costituto in giudizio .
Alla luce di tali preliminari considerazioni il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile non essendovi prova della corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questa Corte.
Tanto premesso
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso, nulla per spese