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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 21/01/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
OR IA MARIA, Relatore
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IVA-ALTRO 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02T602348/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A702991/2016 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata in data 29.06.2023 limitatamente agli avvisi di accertamento ivi indicati.
Evidenzia che per le due cartelle pendono già giudizi di impugnazione ovvero per la prima (293 2006
0011037872 000) innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sez. distaccata di Catania
RGA 2822/2022 e per la seconda (29320180012809104003) innanzi il Tribunale di Catania RG 19153/2018. Eccepisce, in relazione agli avvisi di accertamento TYS02T602348/2016 – Nominativo_1 2011 e TYS01A702991/2016 Add. Com Reg Irpef, l'Illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata valida notifica dell'atto presupposto – difetto di motivazione;
- illegittimità dell'atto per carenza di motivazione – omessa allegazione/notifica dell'accertamento richiamato;
decadenza dal potere di riscossione delle imposte;
Prescrizione del credito relativo alle sanzioni.
Resiste DE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento di cui all'intimazione di pagamento (le due cartelle di pagamento sono oggetto di autonoma impugnazione).
Deve essere disattesa l'eccezione di violazione dell'art 14, comma 6 bis del D. Lgs n. 546/1992.
Nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista,
a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo.
Nella specie, invece il ricorso è stato notificato in data 27.9.2003 sicché la norma non trova applicazione.
In linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007, deve affermarsi l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn.
16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017);
Sulla base dei principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite anche con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendo al Giudice Tributario l'integrazione del contraddittorio;
Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.
Nella specie il concessionario non ha chiamato in causa l'ente impositore, sicchè non vi è prova della notifica degli avvisi di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limniti dell'impugnazione e condanna DE al pagamento delle spese processuali che liquida in €1300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 22.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR M. ST LI EN
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
OR IA MARIA, Relatore
SCIACCA MARIANO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 501/2024 depositato il 26/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IVA-ALTRO 2011
- INTIM.PAGAMENTO n. 293 2022 90197112 38 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS02T602348/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A702991/2016 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento notificata in data 29.06.2023 limitatamente agli avvisi di accertamento ivi indicati.
Evidenzia che per le due cartelle pendono già giudizi di impugnazione ovvero per la prima (293 2006
0011037872 000) innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sez. distaccata di Catania
RGA 2822/2022 e per la seconda (29320180012809104003) innanzi il Tribunale di Catania RG 19153/2018. Eccepisce, in relazione agli avvisi di accertamento TYS02T602348/2016 – Nominativo_1 2011 e TYS01A702991/2016 Add. Com Reg Irpef, l'Illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata valida notifica dell'atto presupposto – difetto di motivazione;
- illegittimità dell'atto per carenza di motivazione – omessa allegazione/notifica dell'accertamento richiamato;
decadenza dal potere di riscossione delle imposte;
Prescrizione del credito relativo alle sanzioni.
Resiste DE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento di cui all'intimazione di pagamento (le due cartelle di pagamento sono oggetto di autonoma impugnazione).
Deve essere disattesa l'eccezione di violazione dell'art 14, comma 6 bis del D. Lgs n. 546/1992.
Nel processo tributario, con l'introduzione del comma 6-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992, è stata prevista,
a decorrere dal 5/1/2024, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che si realizza quando il contribuente lamenta l'omessa ovvero l'invalida notifica di un atto presupposto a quello impugnato, con la conseguenza che, se i vizi della notificazione sono eccepiti nei riguardi di un atto presupposto adottato da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso dev'essere proposto anche nei confronti di quest'ultimo.
Nella specie, invece il ricorso è stato notificato in data 27.9.2003 sicché la norma non trova applicazione.
In linea con le direttrici ermeneutiche offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16412 del 25 luglio 2007, deve affermarsi l'orientamento interpretativo secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario.
Non di meno, nel caso in cui il contribuente svolga contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, permane l'onere per l'Agente della riscossione, che voglia andare esente dalle eventuali conseguenze della lite, di chiamare in giudizio l'ente creditore in ossequio all'art. 39 del lgs. n. 112 del 1999 (cfr. Cass. nn.
16685/2019, 9250/2019, 8295/2018, 10528/2017);
Sulla base dei principi da ultimo ribaditi dalle Sezioni Unite anche con la sentenza n. 7514/2022, anche nelle controversie tributarie il contribuente che impugni una cartella esattoriale o altro atto esattoriale emesso dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'Ente impositore quanto del Concessionario, senza che tra i due soggetti sia configurabile un litisconsorzio necessario, non imponendo al Giudice Tributario l'integrazione del contraddittorio;
Va, inoltre, ribadito che la chiamata in giudizio prevista e disciplinata dall'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 è espressione di una facoltà riconosciuta all'Agente della riscossione al fine di rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili.
Nella specie il concessionario non ha chiamato in causa l'ente impositore, sicchè non vi è prova della notifica degli avvisi di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limniti dell'impugnazione e condanna DE al pagamento delle spese processuali che liquida in €1300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 22.12.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
AR M. ST LI EN