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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10783/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.STEFANI' CRISTIANO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASSANO CARMEN giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.9.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della sino all'1.4.2010 (data di CP_1 pensionamento), esponeva che la regione aveva male applicato la normativa relativa all'inquadramento successiva al transito che egli aveva effettuato dal ministero dei Trasporti alla . CP_1
Affermava infatti che era stato inizialmente inquadrato al livello B1 e poi, in seguito a sentenza del Tribunale di Bari al livello B3.
Lamentava tuttavia che il corretto inquadramento sarebbe dovuto essere nel livello B5 e ciò aveva comportato l'errato prelievo dell'indennità di amministrazione con una retribuzione corrisposta in misura inferiore a quella spettante. Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti per una somma pari a €3.521,22.
La si costituiva in giudizio, contestava in diritto quanto sostenuto CP_1 dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
E' pacifico tra le parti che il ricorrente è in pensione dal 2010; altrettanto provato documentalmente è che avesse ottenuto sentenza n.5115/14 con la quale il Tribunale di Bari gli aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello B3 in luogo di quello B1 assegnato dall'amministrazione. La sentenza è poi passata in giudicato il 4.1.2015.
Ciò detto, sostiene il ricorrente che altri dipendenti della che si CP_1 trovavano nella medesima posizione giuridica avevano ottenuto dal Tribunale prima con la sentenza n. 4105/19, poi con sentenza della Corte d'Appello di
Bari n.322/24, il diritto all'inquadramento nel livello B5 in luogo del livello B3.
Ritiene il Giudicante che il ricorrente non possa avvalersi di tali sentenze in quanto non era parte di quei giudizi.
E' evidente che il aveva ottenuto il riconoscimento, con sentenza Pt_1 passata in giudicato, dell'inquadramento nel livello B3 e che se avesse voluto far valere un inquadramento diverso avrebbe dovuto impugnare quella sentenza, ovvero, proporre autonomo giudizio ove intervenuti nuovi elementi che giustificassero la pretesa e che non erano disponibili prima del passaggio in giudicato della sentenza ottenuta.
Va tuttavia rilevato che avendo scelto questa seconda opzione con la proposizione dell'odierno ricorso, non può avvalersi in via diretta della sentenza del 2019 favorevole ad altri dipendenti in quanto vi osta l'efficacia soggettiva del giudicato. Ma vi è di più. Le rivendicazioni oggi avanzate sulla base dei principi stabiliti nella sentenza n.4105/19 non possono giovare al in quanto il Pt_1 diritto di costui si è prescritto.
Va ricordato che la sentenza che riconosceva il livello B3 al ricorrente è passata in giudicato nel gennaio 2015 e che il ricorrente ha cessato il proprio rapporto nel 2010. Le ulteriori differenze retributive che spetterebbero per il riconoscimento nel livello B5 dovevano essere fatte valere entro il quinquennio dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.
Il ricorrente, a differenza dei suoi colleghi, non ha azionato una nuova pretesa entro il quinquennio e non può oggi far valere direttamente la sentenza che costoro hanno ottenuto in quanto non era parte di quel giudizio e la proposizione dell'odierno ricorso è avvenuta quando ormai era maturata la prescrizione del diritto alle differenze retributive rivendicate.
Va infatti ribadito che il termine di prescrizione quinquennale proprio delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza n.5115/14 e non, come affermato da parte ricorrente, dalla sentenza emessa nel 2019 in favore di altri soggetti.
Ne deriva il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione atteso che il ricorso,
e prima ancora la pec dimessa in mora, sono stati proposti nel 2024 dunque ben oltre il quinquennio decorrente dal gennaio 2015, data di passaggio in giudicato della sentenza n.5115/14.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto TA , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
1.100,00.
Bari,30/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 30/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10783/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.STEFANI' CRISTIANO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CASSANO CARMEN giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 4.9.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere stato dipendente della sino all'1.4.2010 (data di CP_1 pensionamento), esponeva che la regione aveva male applicato la normativa relativa all'inquadramento successiva al transito che egli aveva effettuato dal ministero dei Trasporti alla . CP_1
Affermava infatti che era stato inizialmente inquadrato al livello B1 e poi, in seguito a sentenza del Tribunale di Bari al livello B3.
Lamentava tuttavia che il corretto inquadramento sarebbe dovuto essere nel livello B5 e ciò aveva comportato l'errato prelievo dell'indennità di amministrazione con una retribuzione corrisposta in misura inferiore a quella spettante. Chiedeva pertanto che la convenuta fosse condannata al pagamento delle differenze retributive spettanti per una somma pari a €3.521,22.
La si costituiva in giudizio, contestava in diritto quanto sostenuto CP_1 dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
E' pacifico tra le parti che il ricorrente è in pensione dal 2010; altrettanto provato documentalmente è che avesse ottenuto sentenza n.5115/14 con la quale il Tribunale di Bari gli aveva riconosciuto il diritto all'inquadramento nel livello B3 in luogo di quello B1 assegnato dall'amministrazione. La sentenza è poi passata in giudicato il 4.1.2015.
Ciò detto, sostiene il ricorrente che altri dipendenti della che si CP_1 trovavano nella medesima posizione giuridica avevano ottenuto dal Tribunale prima con la sentenza n. 4105/19, poi con sentenza della Corte d'Appello di
Bari n.322/24, il diritto all'inquadramento nel livello B5 in luogo del livello B3.
Ritiene il Giudicante che il ricorrente non possa avvalersi di tali sentenze in quanto non era parte di quei giudizi.
E' evidente che il aveva ottenuto il riconoscimento, con sentenza Pt_1 passata in giudicato, dell'inquadramento nel livello B3 e che se avesse voluto far valere un inquadramento diverso avrebbe dovuto impugnare quella sentenza, ovvero, proporre autonomo giudizio ove intervenuti nuovi elementi che giustificassero la pretesa e che non erano disponibili prima del passaggio in giudicato della sentenza ottenuta.
Va tuttavia rilevato che avendo scelto questa seconda opzione con la proposizione dell'odierno ricorso, non può avvalersi in via diretta della sentenza del 2019 favorevole ad altri dipendenti in quanto vi osta l'efficacia soggettiva del giudicato. Ma vi è di più. Le rivendicazioni oggi avanzate sulla base dei principi stabiliti nella sentenza n.4105/19 non possono giovare al in quanto il Pt_1 diritto di costui si è prescritto.
Va ricordato che la sentenza che riconosceva il livello B3 al ricorrente è passata in giudicato nel gennaio 2015 e che il ricorrente ha cessato il proprio rapporto nel 2010. Le ulteriori differenze retributive che spetterebbero per il riconoscimento nel livello B5 dovevano essere fatte valere entro il quinquennio dalla data del passaggio in giudicato della sentenza.
Il ricorrente, a differenza dei suoi colleghi, non ha azionato una nuova pretesa entro il quinquennio e non può oggi far valere direttamente la sentenza che costoro hanno ottenuto in quanto non era parte di quel giudizio e la proposizione dell'odierno ricorso è avvenuta quando ormai era maturata la prescrizione del diritto alle differenze retributive rivendicate.
Va infatti ribadito che il termine di prescrizione quinquennale proprio delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive decorreva dal passaggio in giudicato della sentenza n.5115/14 e non, come affermato da parte ricorrente, dalla sentenza emessa nel 2019 in favore di altri soggetti.
Ne deriva il rigetto del ricorso per intervenuta prescrizione atteso che il ricorso,
e prima ancora la pec dimessa in mora, sono stati proposti nel 2024 dunque ben oltre il quinquennio decorrente dal gennaio 2015, data di passaggio in giudicato della sentenza n.5115/14.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto TA , nei Pt_1 confronti , così provvede: Controparte_2
1. Rigetta il ricorso
2. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
1.100,00.
Bari,30/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi