Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00542/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2023, proposto da
Crescentdue s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Benedetti, Alessandro Caruso e Debora Palombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Savona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani e Guglielmo Borgiani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Simone Bertuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e Ministero della Cultura, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 37946 del 3.5.2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Savona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026, la dott.ssa AN LL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
Con ricorso notificato il 31 maggio 2023 e depositato il 15 giugno 2023 Crescentdue s.r.l. (d’ora innanzi, CR2) ha impugnato il provvedimento in data 3 maggio 2023 con cui il Comune di Savona ha assunto determinazioni in ordine al metodo di calcolo delle opere a scomputo ed ha rigettato la sua istanza di svincolo parziale della garanzia fideiussoria.
La ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del procedimento amministrativo, carenza assoluta di motivazione. Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost . L’Amministrazione civica non avrebbe previamente comunicato alla società i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, precludendole la possibilità di partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni.
II) Violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 ss. e 1375 cod. civ. Violazione ed errata applicazione dei principi in tema di esecuzione della convenzione urbanistica relativamente all’opera di ripristino e recupero del settore di levante dell’antico fossato della fortezza del “Priamar” . Il Comune avrebbe illegittimamente limitato l’operatività dell’art. 4 della convenzione, indicante un tetto di spesa per il recupero del fossato di levante del “Priamar”, ai soli costi derivanti da problematiche impreviste di tipo archeologico, contravvenendo agli artt. 1362 e 1375 cod. civ., poiché l’intero lavoro in questione sarebbe definito come scavo archeologico, in considerazione delle peculiarità che lo connotano.
III) Violazione ed errata applicazione dei principi in tema di esecuzione della convenzione urbanistica. Violazione ed errata applicazione dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. Violazione ed errata applicazione dell’art. 16, comma 2-bis, del d.p.r. n. 380/2001. Violazione ed errata applicazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022. Violazione del principio di leale collaborazione e del giusto procedimento, di proporzionalità e di ragionevolezza . Le opere di urbanizzazione realizzate direttamente dal soggetto attuatore a scomputo del contributo di costruzione, in quanto al di sotto della soglia comunitaria, risulterebbero assimilabili ad un appalto di lavori pubblici, alla luce dell’art. 1, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016. Pertanto, le lavorazioni eseguite da CR2 dovrebbero essere contabilizzate in base al nuovo prezziario adottato dalla Regione Liguria il 29 luglio 2022, ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022, che ha disposto l’obbligatoria applicazione dei prezziari aggiornati, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, per fare fronte agli enormi incrementi dei prezzi dovuti al conflitto bellico in Europa orientale.
IV) Violazione ed errata applicazione della convenzione in merito alla richiesta di svincolo della polizza fideiussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri . Il diniego di riduzione parziale della garanzia sarebbe inficiato da plurimi errori interpretativi, poiché: i) violerebbe il tetto di spesa fissato dalla convenzione per la messa in luce del fossato; ii) terrebbe in non cale la contabilizzazione dei lavori effettuata da CR2 in forza della normativa emergenziale; iii) non computerebbe la quota svincolabile con riferimento agli importi previsti per le singole opere e, in particolare, alla cifra di € 846.040,16 per il fossato di levante, obliterando che, anche assumendo in € 214.655,34 il costo delle lavorazioni eseguite per tale intervento urbanizzativo, come prospettato dal Comune, lo svincolo dovrebbe essere accordato per il 20% del relativo onere.
Il Comune di Savona si è costituito in resistenza, difendendo la piena legittimità dell’atto gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Le parti hanno depositato memorie conclusionali e repliche, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2026 il Collegio ha sottoposto alle parti la questione del possibile difetto di giurisdizione sulla censura di omessa applicazione dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022. Indi, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. La società ricorrente CR2 è il soggetto attuatore della convenzione urbanistica stipulata dal Comune di Savona in data 10 dicembre 2020, avente ad oggetto un’operazione di trasformazione del territorio nella zona della vecchia darsena, consistente nella costruzione di un grande edificio residenziale e nella realizzazione delle correlate opere urbanizzative (doc. 2 ricorrente).
La suddetta convenzione stabilisce che:
- CR2 è tenuta all’esecuzione diretta, a scomputo del contributo di costruzione, di tre tipologie di opere di urbanizzazione primaria, vale a dire: il recupero del settore di levante del fossato della fortezza del “Priamar”, da trasformare in verde attrezzato con illuminazione pubblica ed impianto di irrigazione; la sistemazione a verde attrezzato e spazi pubblici dell’area sull’estradosso della galleria di accesso al porto; la messa a dimora di alberature sulla via PP TA (art. 2 della convenzione);
- il costo delle opere a scomputo è stimato sulla base dei prezzi unitari indicati nel prezziario delle opere edili ed impiantistiche della Regione Liguria e, per quanto non previsto, di quello della Regione Lombardia in vigore al momento della richiesta del permesso di costruire, diminuiti in misura pari alla percentuale media di ribasso praticato nelle gare di appalto aggiudicate dal Comune nell’ultimo semestre (art. 4, comma 5, della convenzione);
- l’impresa rimane obbligata ad effettuare i lavori anche nell’eventualità che il costo complessivo delle prestazioni urbanizzative risultasse superiore alla quota scomputabile dal contributo di costruzione, senza diritto a conguaglio, “ salvo che per il ripristino e recupero del settore di levante dell’antico fossato della Fortezza del Priamar, in ordine al quale – stante l’alea derivante dal trattarsi di lavoro di scavo archeologico per la vicinanza del Priamar – l’importo della spesa a carico dell’operatore è da ritenersi fisso ed invariabile…ed i lavori a carico del Soggetto attuatore si concluderanno comunque alla concorrenza dell’importo stabilito ”. Pertanto, con riferimento all’intervento sul fossato est, “ il direttore lavori incaricato dovrà produrre al Comune relazione bimestrale dettagliata descrittiva dei lavori e delle relative spese effettuate con riferimento al progetto esecutivo, al computo metrico e all’elenco prezzi approvati nel progetto. In caso di interruzione dei lavori per il raggiungimento del limite di spesa l’area dovrà essere lasciata in sicurezza e in stato di decoro, fermo restando che l’area dovrà comunque essere completata con tutte le opere, arredi, attrezzature, impianti tali da consentirne l’uso in sicurezza e conformemente alla natura del sito, concordando, se necessario, con l’amministrazione comunale eventuali modifiche e/o varianti alle opere di sistemazione finale ” (art. 4, comma 6, della convenzione);
- le varie fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore – in relazione alle opere di urbanizzazione da eseguire direttamente, a quelle oggetto di monetizzazione, alla cessione di unità immobiliari per l’edilizia sociale ed alla quota di contributo di costruzione non scomputato – “ verranno ridotte in corso d’opera in proporzione dello stato di avanzamento delle opere, e saranno svincolate, nel limite dell’80% (ottanta per cento) del costo delle opere cui si riferiscono per quote di volta in volta non inferiori al 20% (venti per cento) del costo delle stesse opere. Lo svincolo verrà autorizzato dal Comune, su apposita istanza inviata dal Soggetto Attuatore con lettera raccomandata o posta pec attestante l’avanzamento dei lavori ed entro trenta giorni dal ricevimento della medesima, subordinatamente all’accertamento, da parte dello stesso Comune, dell’avvenuta esecuzione delle opere in misura corrispondente all’importo di cui si chiede lo svincolo. Il restante 20% (venti per cento) sarà trattenuto a garanzia degli obblighi in capo al Soggetto Attuatore sulla base della presente Convenzione, fino alla positiva verifica di collaudo delle opere di urbanizzazione previste e, se del caso, alla stipula degli atti di cessione e/o di costituzione di servitù di uso pubblico ” (art. 13, comma 4b, della convenzione).
Dunque, l’impresa attuatrice della convenzione urbanistica ha assunto in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, a scomputo parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e, quindi, non trovando applicazione il codice dei contratti, ai sensi dell’art. 16, comma 2- bis , del d.p.r. n. 380/2001.
L’importo dei tre interventi urbanizzativi, determinato in base al prezziario regionale vigente al momento della richiesta del titolo edilizio in data 24 giugno 2020, è complessivamente pari ad € 1.506.065,87, di cui € 846.040,16 relativi ai lavori di recupero del fossato di levante della fortezza del “Priamar” (v. doc. 3 ricorrente). La corretta realizzazione delle opere a scomputo è garantita dalla polizza fideiussoria n. 410693567 emessa da Assicurazioni Generali per il suddetto importo di € 1.506.065,87 (doc. 4 ricorrente).
Tanto premesso, tra le parti è insorta una controversia in relazione a diverse questioni attinenti al metodo di calcolo delle opere a scomputo, avendo il Comune, con il provvedimento impugnato, disposto che:
- i costi delle prestazioni di urbanizzazione devono essere contabilizzati in base al prezziario regionale in vigore nel 2020, non trovando applicazione la disciplina della revisione dei prezzi stabilita per gli appalti pubblici;
- il limite di spesa fissato per il recupero del fossato va riferito “ a lavorazioni non previste per aspetti esclusivamente di tipo archeologico ”;
- la richiesta di riduzione parziale della garanzia non è accoglibile, in quanto, attesa la predetta definizione delle questioni agitate dall’impresa, lo stato di avanzamento dei lavori ammonta ad € 214.655,34 (e non, come indicato da CR2, ad € 384.007,96: v. doc. 6 ricorrente), cosicché non raggiunge il 20% dell’importo complessivo di € 1.506.065,87.
2. Il primo mezzo del gravame non è fondato.
A prescindere dall’operatività o meno dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 nel caso di specie, l’Amministrazione civica ha comunque garantito all’interessata un ampio dialogo predecisorio.
Infatti, con lettera inviata il 21 settembre 2022 CR2 ha chiesto al Comune l’applicazione sia del prezziario aggiornato sulla scorta del d.l. n. 50/2022, sia del tetto di spesa di € 846.040,16 per l’intervento relativo alla parte est del fossato del “Priamar” (doc. 8 ricorrente).
Come risulta dal provvedimento impugnato, le parti hanno discusso delle questioni negli incontri del 26 ottobre 2022, del 5 dicembre 2022, del 20 dicembre 2022, del 9 febbraio 2023 e del 31 marzo 2023; in quest’ultima seduta, in particolare, l’Amministrazione ha rappresentato alla società le ragioni ritenute impeditive dell’accoglimento delle richieste.
Dunque, la nota del 6 aprile 2023, con cui l’impresa attuatrice ha formalizzato la domanda di riduzione parziale della garanzia, sulla base della contabilizzazione dei lavori con il nuovo prezziario (doc. 5 ricorrente), si iscrive nell’ iter in corso e, pertanto, non può fare sorgere in capo all’ente l’obbligo di reiterare la comunicazione dei motivi ostativi.
3. Il secondo motivo dell’impugnativa merita condivisione.
Alla stregua del canone ermeneutico di cui all’art. 1362 cod. civ., fondato sul senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate – che costituisce il principale strumento per la ricostruzione della comune intenzione delle parti (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 30 marzo 2026, n. 7606) –, risulta evidente che la convenzione urbanistica qualifica come lavoro di scavo archeologico l’intervento di recupero della porzione orientale del fossato dell’antica fortezza del “Priamar”, in ragione dell’adiacenza dello storico complesso fortificato.
Infatti, la clausola di cui all’art. 4, comma 6, della convenzione indica chiaramente che “ per il ripristino e recupero del settore di levante dell’antico fossato della Fortezza del Priamar…l’importo della spesa a carico dell’operatore è da ritenersi fisso ed invariabile ”, in quanto trattasi “ di lavoro di scavo archeologico per la vicinanza del Priamar ”.
Come rappresentato dalla ricorrente, la ratio della pattuizione risiede nel fatto che gli scavi finalizzati alla messa in luce della parte est del fossato della vetusta struttura – che risale al XVI secolo e costituisce una delle più imponenti fortificazioni affacciate sul Mar Mediterraneo – non possono essere condotti come comuni lavori di escavazione, ma richiedono tecniche particolari e più onerose, atte a riportare alla luce tutto ciò che nel tempo è stato interrato senza danneggiarlo.
Segnatamente, come emerge dalle relazioni del direttore dei lavori (docc. 6-7 ricorrente), nel cantiere vengono adoperati mezzi specifici, quali un escavatore con benna stretta (grazie al quale, tra l’altro, è stata scoperta una scala in pietra sotto un bastione, conducente ad un luogo di appostamento), oppure un miniescavatore per la finitura e la pulizia dei muri antichi; talvolta, poi, è necessario utilizzare il piccone e persino scavare a mano. Inoltre, gli addetti di CR2 operano con l’assistenza di un archeologo libero professionista (remunerato dall’impresa), il quale supervisiona gli scavi secondo le direttive ricevute dalla Soprintendenza, effettua i rilievi dei reperti rinvenuti, scatta le relative fotografie e predispone i pertinenti resoconti.
Pertanto, la clausola convenzionale in esame va interpretata ed applicata nel senso che il tetto massimo prefissato riguarda l’intera opera urbanizzativa in discussione, essendo il cantiere allestito con strumenti ed accorgimenti ad hoc per operare su resti storici e gestire in modo adeguato i ritrovamenti. In conseguenza di ciò, CR2 ha diritto di contabilizzare tutte le lavorazioni eseguite nell’ambito del recupero del fossato, purché, naturalmente, siano funzionali all’opera di urbanizzazione: sicché, come evidenziato dall’esponente, il Comune dovrà riconoscere anche i costi per il taglio di piante, per la c.d. verifica bellica e per la rimozione di materiali ulteriori rispetto a quelli inizialmente preventivati.
Peraltro, come stabilito nella medesima clausola, CR2 è tenuta a curare la sistemazione dell’area con arredi ed impianti tali da consentirne la fruizione in sicurezza, sicché dovrà assicurarne il completamento almeno con le dotazioni minime, nei limiti del plafond concordato.
4. Il terzo motivo di ricorso non è suscettibile di accoglimento.
4.1. Preliminarmente, il Collegio ravvisa la giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione relativa all’estendibilità del meccanismo di adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 alle opere di urbanizzazione realizzate dal soggetto attuatore di una convenzione urbanistica.
È vero che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, le cause insorte con riguardo all’applicazione del suddetto istituto in seno all’esecuzione di appalti pubblici ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario: infatti, la norma prevede una misura straordinaria ed eccezionale per cui, a differenza che nella comune revisione dei prezzi contemplata dal codice dei contratti, il diritto all’adeguamento del corrispettivo e la sua quantificazione monetaria sono ancorati a precisi parametri fissati dal legislatore, venendo pertanto in rilievo una vicenda totalmente privatistica di carattere patrimoniale, che si inserisce nella fase esecutiva del rapporto negoziale di appalto (in tal senso cfr., ex aliis , Cons. St., 4 dicembre 2025, n. 9568; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. V, 16 febbraio 2026, n. 488).
Sennonché nel caso in esame il beneficio dovrebbe essere applicato nell’ambito non già di un contratto di appalto, bensì di una convenzione urbanistica, ossia di un accordo di diritto pubblico per il quale le controversie – tanto con riguardo alla formazione, quanto con riferimento all’esecuzione – sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, n. 2, c.p.a. Ciò perché, anche nella fase attuativa, tali accordi sono caratterizzati dall’esplicazione di potere amministrativo, sia pure con moduli consensuali, o, comunque, dalla connessione con le potestà pubblicistiche, in ragione dell’intimo intreccio tra diritti e interessi che connota la materia urbanistica.
Inoltre, nell’appalto l’impresa viene rimunerata per le sue prestazioni da parte dall’ente pubblico, in favore del quale svolge il lavoro. Invece, nella realizzazione delle opere a scomputo il soggetto attuatore della convenzione non riceve pagamenti dall’amministrazione, ma ritrae il guadagno dalla commercializzazione delle unità immobiliari edificate nell’operazione di trasformazione del territorio: di conseguenza, a fronte di più elevati costi di contabilizzazione delle lavorazioni, egli non percepisce una maggiore somma di denaro, ma esegue minori interventi di urbanizzazione, a discapito degli abitanti della zona interessata.
Pertanto, nella fattispecie in discussione la pretesa di applicazione dell’adeguamento dei prezzi non può essere configurata come meramente patrimoniale, sia perché attiene alla fase esecutiva di una convenzione urbanistica e non di un rapporto contrattuale di appalto, sia in quanto è volta alla riduzione delle opere urbanizzative e non al conseguimento di un corrispettivo più alto.
4.2. Passando al merito della doglianza, con la norma emergenziale di cui all’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (c.d. decreto aiuti), conv. in l. n. 91/2022, il legislatore ha introdotto un meccanismo per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dell’energia con riferimento alle lavorazioni eseguite nel 2022 (in seguito esteso a quelle svolte negli anni 2023, 2024 e 2025), prescrivendo, anche in deroga alle clausole contrattuali, l’applicazione degli importi derivanti dai prezziari appositamente aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90 per cento.
La disposizione in parola circoscrive testualmente il proprio ambito operativo “ agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 ”. Pertanto, trattandosi di norma eccezionale, mirata a contrastare le ripercussioni sulle imprese appaltatrici della crisi energetica scoppiata nel 2022, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. cod. civ. non ne è consentita l’estensione in via analogica a fattispecie non comprese nel perimetro normativo, come quella dell’esecuzione diretta di opere di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore di una convenzione urbanistica: sicché rimane in radice esclusa l’operatività del prezziario regionale del 29 luglio 2022 agognata da CR2.
Contrariamente a quanto adombrato dalla deducente, la soluzione accolta non è irragionevole e violativa dell’art. 3 Cost., per le seguenti ragioni.
Anzitutto, alla luce della sopra illustrata differenza tra l’appalto di lavori e la realizzazione di opere urbanizzative da parte dell’impresa attuatrice della convenzione urbanistica, quest’ultima – diversamente dall’appaltatore – può rientrare dei maggiori costi sostenuti aumentando i prezzi degli appartamenti costruiti e posti in vendita sul mercato.
In secondo luogo, l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 prevede che le amministrazioni committenti possano attingere le somme aggiuntive occorrenti per pagare gli appaltatori da un apposito fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel presente caso, invece, il Comune non potrebbe accedere a tale strumento di finanziamento, non dovendo versare alcunché all’impresa, giacché, come si è detto, l’invocata superiore contabilizzazione si risolverebbe in minori interventi urbanizzativi.
5. Infine, il quarto mezzo è privo di pregio, non sussistendo i presupposti delineati dall’art. 13, comma 4b, della convenzione per lo svincolo parziale della garanzia fideiussoria.
Infatti, lo stato di avanzamento dei lavori, computati dal Comune secondo il prezziario del 2020, è pari ad € 214.655,34. Poiché il costo degli interventi di urbanizzazione primaria ammonta complessivamente ad € 1.506.065,87, importo per il quale è stata prestata la fideiussione, non risulta raggiunta la soglia minima del 20%, ossia la cifra di € 301.213,17: donde l’impossibilità di accordare a CR2 la riduzione richiesta.
Viceversa, non coglie nel segno la tesi attorea secondo cui la quota del 20% dovrebbe essere calcolata in relazione a ciascuna delle tre tipologie di opere di cui si tratta ( id est fossato, estradosso della galleria e via TA), sicché la deducente avrebbe diritto allo svincolo parziale con riguardo all’importo di € 846.040,16 stabilito per il ripristino del fossato di levante del “Priamar”.
Invero, come si è detto, la fideiussione è stata rilasciata unitariamente per i tre interventi e per un importo complessivo di € 1.506.065,87, mentre, contrariamente a quanto asserito dall’esponente, l’art. 13, comma 4b, non contempla la possibilità di procedere agli svincoli singolarmente per ognuno dei tre tipi di opere urbanizzative. Di conseguenza, in assenza di una previsione convenzionale che consenta di fare riferimento alle singole opere, gli svincoli vanno calcolati sul prefato importo totale.
Per completezza, si osserva che tale conclusione non muta aggiungendo alle opere contabilizzate le lavorazioni inerenti al fossato non riconosciute dal Comune, giacché, anche sommando ad € 214.655,34 l’importo di queste ultime prestazioni, quantificato dalla ricorrente in € 9.803,63 (v. doc. 6 ricorrente), CR2 rimane lontana dalla soglia del 20% di € 1.506.065,87. Naturalmente, resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di computare tali lavori, con il prezziario del 2020, in quanto necessari per l’intervento urbanizzativo (sul punto si rinvia al precedente § 3).
6. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa parzialmente fondato e va, quindi, accolto, nei sensi sopra indicati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla censura relativa all’applicazione dell’art. 4, comma 6, della convenzione urbanistica.
7. In considerazione della complessità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, limitatamente alla censura relativa all’applicazione dell’art. 4, comma 6, della convenzione urbanistica.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA BE, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
AN LL, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | CA BE |
IL SEGRETARIO