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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°11771 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
AT BR ER, nato il [...], negli STATI UNITI
D'AMERICA, e AT EL AN nata il [...], negli
STATI UNITI D'AMERICA, rappresentati e difesi dall'avv. Marco
Permunian del Foro di Rovigo, unitamente e separatamente all' avv. Andrea
Permunian del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Rovigo –
Corso del Popolo n. 222, presso lo studio dell'avv. Marco Permunian, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/09/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di ER AR, cittadina italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani UL
AR e SA AG (doc. 1 – produzione di parte ricorrente) e coniugatasi in data 09.07.1899 nella Contea di St. AR, Louisiana (Stati
Uniti d'America- doc. 2 e 3), con RD EL, cittadino italiano nato a
Corleone (PA) il 31.01.1871 (doc. 4) dai genitori italiani EO EL e
IA NA e naturalizzatosi cittadino statunitense in data 15.01.1904
(doc. 5).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva UL EL il
12.08.1902 a TE, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 6 – certificato di battesimo non essendo stato possibile rinvenire il certificato di nascita del
Sig. UL EL, come si evince dalle lettere di ricerca negativa ivi allegate - doc. 7).
Alla nascita, il Sig. UL EL acquisiva la cittadinanza statunitense
iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di madre italiana.
Infatti, la Sig.ra ER AR (alias TA AR/ GU
NA), contrariamente al marito, RD EL, il quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 15.01.1904 (cfr. doc. 5), mai acquisiva la cittadinanza statunitense (doc. 8- 11), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
In data 15.09.1928 RD EL decedeva a New Orleans, Louisiana
(Stati Uniti d'America- doc. 12).
In data 28.10.1931 UL EL contraeva matrimonio con IV
AD PE a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 13
– nel certificato di matrimonio e sui suoi atti di stato civile, il sig. UL
EL appare come IA BE EL;
è tuttavia indubbio che si tratti della medesima persona come si evince dai censimenti ivi allegati (doc. 14 e
15), ove nel nucleo familiare EL appare il figlio IA insieme ai genitori
“BE EL e AR EL”.
In data 19.06.1940 il vincolo coniugale tra UL EL, alias IA
BE EL, e IV AD PE veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale Civile Distrettuale della Contea di New Orleans,
Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 16 e 17).
In data 11.01.1941, UL EL (alias IA BE EL/ IA
B. EL) contraeva matrimonio con AR LO TA a New Orleans,
Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 18).
Dalla loro unione nasceva BE AU EL il 24.01.1944 a New
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 19).
In data 3.08.1985 UL EL alias IA BE EL decedeva a
New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 20).
In data 06.06.1964 BE AU EL contraeva matrimonio con
EN EY a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 21
- negli atti di stato civile del Sig. BE AU EL, il luogo di nascita del padre, il Sig. UL EL, è erroneamente indicato come RG CI invece di TE;
è tuttavia impossibile emendare tali certificati, come si evince dalle comunicazioni trasmesse dall'Ufficio di Stato Civile di New
Orleans, allegate - doc. 22 e 23).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano a New Orleans,
Louisiana (Stati Uniti d'America), RY AU EL il 31.03.1966 (doc. 24)
e il ricorrente BR ER AT il 12.10.1968 (doc. 25).
In data 16.03.1991 RY AU EL contraeva matrimonio con MY
TH SH a Idaho Falls, Idaho (Stati Uniti d'America- doc. 26).
Dalla loro unione nasceva la ricorrente EL AN AT in data
05.12.1994 a Bethesda, ARland (Stati Uniti d'America- doc. 27).
In data 11.06.2014, EY TE EL contraeva matrimonio con
DO WA OO a Copenhagen (Danimarca- doc. 28).
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, ER AR, era cittadina italiana alla luce dell'allora vigente codice civile del 1865, in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio UL EL e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito,
rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 30.01.2025, a seguito di discussione orale da parte del difensore dei ricorrenti, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che ER AR non era stata mai naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che ER
AR abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino naturalizzato. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra
ER AR e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Il Giudice nomofilattico ha, infatti, statuito: “la titolarità della cittadinanza
italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219,
alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della
titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della
norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei
sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948,
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e
nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di
cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”
(Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 3/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°11771 del ruolo generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
AT BR ER, nato il [...], negli STATI UNITI
D'AMERICA, e AT EL AN nata il [...], negli
STATI UNITI D'AMERICA, rappresentati e difesi dall'avv. Marco
Permunian del Foro di Rovigo, unitamente e separatamente all' avv. Andrea
Permunian del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati in Rovigo –
Corso del Popolo n. 222, presso lo studio dell'avv. Marco Permunian, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/09/2023, ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure
sanguinis, esponendo di essere discendenti di ER AR, cittadina italiana nata a [...] il [...] dai genitori italiani UL
AR e SA AG (doc. 1 – produzione di parte ricorrente) e coniugatasi in data 09.07.1899 nella Contea di St. AR, Louisiana (Stati
Uniti d'America- doc. 2 e 3), con RD EL, cittadino italiano nato a
Corleone (PA) il 31.01.1871 (doc. 4) dai genitori italiani EO EL e
IA NA e naturalizzatosi cittadino statunitense in data 15.01.1904
(doc. 5).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva UL EL il
12.08.1902 a TE, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 6 – certificato di battesimo non essendo stato possibile rinvenire il certificato di nascita del
Sig. UL EL, come si evince dalle lettere di ricerca negativa ivi allegate - doc. 7).
Alla nascita, il Sig. UL EL acquisiva la cittadinanza statunitense
iure soli, ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati Uniti d'America, e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di madre italiana.
Infatti, la Sig.ra ER AR (alias TA AR/ GU
NA), contrariamente al marito, RD EL, il quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 15.01.1904 (cfr. doc. 5), mai acquisiva la cittadinanza statunitense (doc. 8- 11), mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti.
In data 15.09.1928 RD EL decedeva a New Orleans, Louisiana
(Stati Uniti d'America- doc. 12).
In data 28.10.1931 UL EL contraeva matrimonio con IV
AD PE a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 13
– nel certificato di matrimonio e sui suoi atti di stato civile, il sig. UL
EL appare come IA BE EL;
è tuttavia indubbio che si tratti della medesima persona come si evince dai censimenti ivi allegati (doc. 14 e
15), ove nel nucleo familiare EL appare il figlio IA insieme ai genitori
“BE EL e AR EL”.
In data 19.06.1940 il vincolo coniugale tra UL EL, alias IA
BE EL, e IV AD PE veniva sciolto, giusta sentenza emessa dal Tribunale Civile Distrettuale della Contea di New Orleans,
Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 16 e 17).
In data 11.01.1941, UL EL (alias IA BE EL/ IA
B. EL) contraeva matrimonio con AR LO TA a New Orleans,
Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 18).
Dalla loro unione nasceva BE AU EL il 24.01.1944 a New
Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 19).
In data 3.08.1985 UL EL alias IA BE EL decedeva a
New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 20).
In data 06.06.1964 BE AU EL contraeva matrimonio con
EN EY a New Orleans, Louisiana (Stati Uniti d'America- doc. 21
- negli atti di stato civile del Sig. BE AU EL, il luogo di nascita del padre, il Sig. UL EL, è erroneamente indicato come RG CI invece di TE;
è tuttavia impossibile emendare tali certificati, come si evince dalle comunicazioni trasmesse dall'Ufficio di Stato Civile di New
Orleans, allegate - doc. 22 e 23).
In costanza del matrimonio tra i coniugi nascevano a New Orleans,
Louisiana (Stati Uniti d'America), RY AU EL il 31.03.1966 (doc. 24)
e il ricorrente BR ER AT il 12.10.1968 (doc. 25).
In data 16.03.1991 RY AU EL contraeva matrimonio con MY
TH SH a Idaho Falls, Idaho (Stati Uniti d'America- doc. 26).
Dalla loro unione nasceva la ricorrente EL AN AT in data
05.12.1994 a Bethesda, ARland (Stati Uniti d'America- doc. 27).
In data 11.06.2014, EY TE EL contraeva matrimonio con
DO WA OO a Copenhagen (Danimarca- doc. 28).
I ricorrenti hanno dedotto che l'ava italiana, ER AR, era cittadina italiana alla luce dell'allora vigente codice civile del 1865, in quanto nata in [...] e figlia di genitori italiani e che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza, che aveva trasmesso al figlio UL EL e, suo tramite, a tutti i discendenti;
che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;
che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n.
4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito,
rimanendo contumace. Indi, all'udienza del 30.01.2025, a seguito di discussione orale da parte del difensore dei ricorrenti, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281
sexies c.p.c..
***
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Dalla documentazione in atti risulta che ER AR non era stata mai naturalizzata cittadina statunitense e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio, che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che ER
AR abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino naturalizzato. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore di questa.
Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983,
che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n.
555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra
ER AR e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni
sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della
Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale,
giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Il Giudice nomofilattico ha, infatti, statuito: “la titolarità della cittadinanza
italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219,
alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero
anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della
titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della
norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei
sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.).
Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948,
anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e
nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione,
dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di
cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”
(Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo,
non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1
gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme pre-costituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1°
gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge,
nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate,
provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 3/03/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.