CASS
Sentenza 20 gennaio 2021
Sentenza 20 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2021, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO AR, nato in [...] il [...], avverso la sentenza in data 21/11/2019 della Corte di appello di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'avv. Danilo Laurino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 novembre 2019 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2016 del Tribunale di Lagonegro che aveva condannato AR LO alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, siccome aveva omesso di versare VIVA dovuta per l'anno 2009 per l'ammontare complessivo di euro 387.043,00, in Atena Lucana e LA NS (luogo di versamento della somma), anno 2010, accertato il 20 settembre 2011. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, poiché la Corte territoriale aveva Penale Sent. Sez. 3 Num. 2249 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 22/09/2020 omesso di verificare la consulenza tecnica secondo cui aveva messo a disposizione ogni risorsa possibile per finanziare la società. Con il secondo denuncia la violazione di legge ed il vizio di Motivazione per l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e di norme processuali per l'omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima dell'udienza del 21 novembre 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima censura è generica e reitera un'eccezione già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha ricordato che l'imputato aveva preferito usare la provvista per remunerare i dipendenti piuttosto che adempiere il debito tributario. La seconda doglianza è inconsistente rispetto alla stessa prospettazione difensiva che aveva insistito nella trattazione congiunta di processi relativi a diversi anni d'imposta. L'abitualità, in termini di reiterazione del delitto, preclude l'applicazione della causa di non punibilità. La terza censura non coglie nel segno. Alle altre sospensioni segnalate dalla difesa (dal 16 giugno al 14 luglio 2015, dal 14 luglio al 21 ottobre 2015, dal 21 al 27 ottobre 2015, dal 27 ottobre al 17 novembre 2015, dal 5 luglio al 20 dicembre 2016) si aggiungono quella dal 17 novembre 2015 al 5 luglio 2016, per la richiesta di ammissione al rito abbreviato, ha determinato la sospensione della prescrizione per l'intero periodo, e quella di 63 giorni di cui all'art. 83, comma 3 -bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con I. 24 aprile 2020, n. 27. Quindi, il reato non era prescritto al momento della presente decisione né, a maggior ragione, al momento della sentenza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 22 settembre 2020
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Francesco Anelli, in sostituzione dell'avv. Danilo Laurino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21 novembre 2019 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2016 del Tribunale di Lagonegro che aveva condannato AR LO alle pene di legge per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, siccome aveva omesso di versare VIVA dovuta per l'anno 2009 per l'ammontare complessivo di euro 387.043,00, in Atena Lucana e LA NS (luogo di versamento della somma), anno 2010, accertato il 20 settembre 2011. 2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità, poiché la Corte territoriale aveva Penale Sent. Sez. 3 Num. 2249 Anno 2021 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 22/09/2020 omesso di verificare la consulenza tecnica secondo cui aveva messo a disposizione ogni risorsa possibile per finanziare la società. Con il secondo denuncia la violazione di legge ed il vizio di Motivazione per l'inapplicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e di norme processuali per l'omessa dichiarazione della prescrizione maturata prima dell'udienza del 21 novembre 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima censura è generica e reitera un'eccezione già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha ricordato che l'imputato aveva preferito usare la provvista per remunerare i dipendenti piuttosto che adempiere il debito tributario. La seconda doglianza è inconsistente rispetto alla stessa prospettazione difensiva che aveva insistito nella trattazione congiunta di processi relativi a diversi anni d'imposta. L'abitualità, in termini di reiterazione del delitto, preclude l'applicazione della causa di non punibilità. La terza censura non coglie nel segno. Alle altre sospensioni segnalate dalla difesa (dal 16 giugno al 14 luglio 2015, dal 14 luglio al 21 ottobre 2015, dal 21 al 27 ottobre 2015, dal 27 ottobre al 17 novembre 2015, dal 5 luglio al 20 dicembre 2016) si aggiungono quella dal 17 novembre 2015 al 5 luglio 2016, per la richiesta di ammissione al rito abbreviato, ha determinato la sospensione della prescrizione per l'intero periodo, e quella di 63 giorni di cui all'art. 83, comma 3 -bis, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con I. 24 aprile 2020, n. 27. Quindi, il reato non era prescritto al momento della presente decisione né, a maggior ragione, al momento della sentenza impugnata. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
2 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 22 settembre 2020