TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/02/2026, n. 2262
TAR
Decreto cautelare 18 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
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TAR
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto istruttorio e di proporzionalità

    Il Tribunale ritiene che il provvedimento di inibizione dell'intera attività di cottura sia viziato per difetto di proporzionalità. Tuttavia, ritiene fondata l'interpretazione del regolamento secondo cui l'attività di frittura, indipendentemente dalla denominazione dell'esercizio, è soggetta all'obbligo di canna fumaria.

  • Altro
    Violazione art. 10 bis L. 241/1990

    La censura è assorbita dalla decisione nel merito.

  • Accolto
    Illegittimità del regolamento per contrasto con legge regionale

    Il Tribunale ritiene che l'art. 64-bis del Regolamento di igiene sia illegittimo per contrasto con la legge regionale, in quanto irrigidisce l'obbligo di canna fumaria senza adeguata istruttoria tecnica e senza considerare le tecnologie alternative. Pertanto, il regolamento viene disapplicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/02/2026, n. 2262
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2262
    Data del deposito : 5 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo