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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 4737/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4737/2019
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in al Cen- Parte_1 Pt_1
tro Direzionale is. G1, sc. C presso lo studio dell'Avv. PISCOPO ANTONIO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opponente
E
elett.te dom.to alla VIA FASCINE, Controparte_1
21 presso lo studio dell'Avv. BIANCO GERARDO, dal quale è Pt_1
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opposta avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
1
=============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione va rigettata per quanto di seguito si espone.
Tanto chiarito, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa al-
la corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più am-
pia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si
atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"
(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto,
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un or-
dinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla
pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dal-
2
la controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estinti-
vo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi
effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla Coope-
rativa sociale Irene '95 dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre il CP_2
[... di era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti Parte_1
impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
L'odierna pretesa prende origine dal mancato pagamento, da parte del
[...]
delle rette dallo stesso dovute per il collocamento della Parte_1
3
minore presso la comunità di accoglienza residenziale de- Persona_1
nominata “Casa Irene”, sita in Marigliano, in relazione al periodo gennaio 2014 -
maggio 2014.
Con la proposizione della presente opposizione, il appellandosi alla di- Pt_1
versa residenza dei genitori della minore - ed in particolare alla residenza del pa-
dre in Comune diverso rispetto a quello del Comune opponente – ha contestato la debenza della cifra ingiunta, sostenendo che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge n. 328/2000, le rette dovute per l'assistenza della minore dovrebbero essere ripar-
tite tra i due comuni di residenza dei genitori interessati, ovvero il Comune di per la madre ed il Comune di Qualiano per il padre. Parte_1
La tesi è infondata.
A livello normativo va premesso che il è l'ente deputato a sostenere gli Pt_1
oneri economici derivanti dall'affidamento dei minori dell'art. 6, 4° comma l.
328/2000.
Ai fini dell'individuazione del Comune che si deve far carico degli oneri finan-
ziari la predetta legge fa riferimento alla residenza prima del ricovero.
Per residenza si intende ai sensi dell'art. 43 cc l'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (sent
Cass. n. 25726/2011).
Per ricovero si intende trasferimento in un luogo sicuro e nel caso di specie il tra-
sferimento dei minori pressi familiari affidatari.
4
La ratio di tale previsione sta nell'individuare in maniera univoca il su Pt_1
cui gravano i relativi oneri di spesa rendendo non influenti i successivi sposta-
menti (cfr.sent. Cass. n. 2183/2016; sent. Cass. n. 3791/2016).
Cionondimeno, il citato art 4 nulla prevede per l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sia nota la residenza del minore ed i genitori dello stesso risiedano in comuni diversi, sicché la controversia deve essere necessariamente risolta appli-
cando alla fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza, in linea più gene-
rale, per i provvedimenti in materia di protezione del minore in caso di doppia re-
sidenza dei genitori (o, comunque, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale).
Ed, invero, sulla scorta di una pur breve ricognizione della giurisprudenza in ma-
teria, non può non concludersi (in piena concordanza con il precedente di questo
Tribunale prodotto agli atti) per l'applicazione del criterio della residenza abitua-
le del minore, quale principio guida per la risoluzione dei casi in cui sia incerta la determinazione della competenza in materia.
Depone in tal senso quanto più volte sostenuto dal supremo consesso della Corte
di legittimità, secondo cui “In tema di giurisdizione di provvedimenti de potesta-
te, per stabilire la competenza giurisdizionale, bisogna dare rilievo, per princi-
pio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della
domanda. Si intende per residenza abituale il luogo del concreto e continuativo
svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile
permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo pa-
rentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di rela-
zione” (cfr, Cassazione civile sez. un., 19/04/2021, n.10243; Cassazione civile sez. un., 04/10/2018, n.24231).
5
Ebbene, riportando le predette coordinate applicative alla presente controversia,
deve ritenersi che tale residenza abituale della minore coincidesse con Per_1
quella materna ovvero presso il Comune opponente, inducendo a tale conclusio-
ne, prima di tutto, lo stesso decreto del 25.2.2011 con il quale il predetto CP_2
[...
sulla base – si badi - dell'intervento dei propri servizi sociali, disponeva per la collocazione della minore presso la cooperativa opposta.
Né, a fronte di tanto, il Comune ha sconfessato una conclusione di tal fatta, di-
mostrando in qualche modo che, al contrario, la minore risiedesse abitualmente presso la residenza paterna ovvero nel Comune di Qualiano.
A tanto si aggiunga una ulteriore considerazione.
Ribadito che il tema della effettiva, stabile, dimora riguarda il di resi- Pt_1
denza “prima del ricovero”, la Suprema Corte (cfr., Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022, n.24631) afferma altresì a chiare lettere che la previa informativa al stesso, come richiesta dal più volte citato art. 6, comma 4, L. Pt_1
n.°328/2000, non è surrogabile da una informativa postuma, a ricovero già avve-
nuto.
Tale informativa, difatti, ha il precipuo scopo di mettere l'ente nelle condizioni di verificare la necessità o meno di un ricovero permanente alla luce dei limiti di spesa che è tenuto a rispettare, così da rimanere salva la possibilità per esso di verificare l'appropriatezza, sia sotto il profilo prestazionale che sotto il profilo economico, della struttura presso la quale il beneficiario è ricoverato (conforme,
sul punto, TAR Lombardia, Sez. III, n.° 1545/2019).
Ebbene, agli atti, vi è la nota del 19.4.2013 del Comune di Qualiano, con la quale l'ente dichiara di non essere tenuto a concorrere nelle spese di mantenimento del-
6
la minore presso la struttura assistenziale “Casa Irene”, appunto in quan- Per_1
to non previamente informato di tale ricovero, argomentazioni che, per quanto dianzi esposto, appaiono condivisibili.
Per tutto quanto illustrato, l'opposizione va rigettata. Cionondimeno, il decreto va revocato, atteso l'intervenuto pagamento di €. 9.491,84 (circostanza esplici-
tamente riconosciuta dall'opposta), sicché il va Parte_1
condannato al pagamento della ulteriore somma di €. 9.491,84, oltre interessi dal-
la domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) revoca in ogni caso il decreto n. 860/2019 per le ragioni di cui in moti-
vazione e condanna il al pagamento Parte_1
della somma di €. 9.491,84, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio,
che si liquidano in € 2.540, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
7
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 9.9.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4737/2019
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in al Cen- Parte_1 Pt_1
tro Direzionale is. G1, sc. C presso lo studio dell'Avv. PISCOPO ANTONIO dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opponente
E
elett.te dom.to alla VIA FASCINE, Controparte_1
21 presso lo studio dell'Avv. BIANCO GERARDO, dal quale è Pt_1
rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- opposta avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
1
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione va rigettata per quanto di seguito si espone.
Tanto chiarito, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di oppo-
sizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa al-
la corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più am-
pia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si
atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione"
(cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto,
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un or-
dinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla
pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dal-
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la controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicar-
si anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali pre-
vedono che ove il creditore, come nel caso di specie, agisca per l'adempimento,
“deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto,
del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della
controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estinti-
vo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n.
982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli 645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della po-
sizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore
mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi
effetti…nell'ambito dell'onere della prova…” (cfr., ex multis, Cassazione civile,
sez. III, sentenza n. 23174 del 31/10/2014), ne consegue che spettava alla Coope-
rativa sociale Irene '95 dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre il CP_2
[... di era tenuto a dimostrare l'eventuale esistenza di fatti Parte_1
impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
L'odierna pretesa prende origine dal mancato pagamento, da parte del
[...]
delle rette dallo stesso dovute per il collocamento della Parte_1
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minore presso la comunità di accoglienza residenziale de- Persona_1
nominata “Casa Irene”, sita in Marigliano, in relazione al periodo gennaio 2014 -
maggio 2014.
Con la proposizione della presente opposizione, il appellandosi alla di- Pt_1
versa residenza dei genitori della minore - ed in particolare alla residenza del pa-
dre in Comune diverso rispetto a quello del Comune opponente – ha contestato la debenza della cifra ingiunta, sostenendo che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, legge n. 328/2000, le rette dovute per l'assistenza della minore dovrebbero essere ripar-
tite tra i due comuni di residenza dei genitori interessati, ovvero il Comune di per la madre ed il Comune di Qualiano per il padre. Parte_1
La tesi è infondata.
A livello normativo va premesso che il è l'ente deputato a sostenere gli Pt_1
oneri economici derivanti dall'affidamento dei minori dell'art. 6, 4° comma l.
328/2000.
Ai fini dell'individuazione del Comune che si deve far carico degli oneri finan-
ziari la predetta legge fa riferimento alla residenza prima del ricovero.
Per residenza si intende ai sensi dell'art. 43 cc l'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (sent
Cass. n. 25726/2011).
Per ricovero si intende trasferimento in un luogo sicuro e nel caso di specie il tra-
sferimento dei minori pressi familiari affidatari.
4
La ratio di tale previsione sta nell'individuare in maniera univoca il su Pt_1
cui gravano i relativi oneri di spesa rendendo non influenti i successivi sposta-
menti (cfr.sent. Cass. n. 2183/2016; sent. Cass. n. 3791/2016).
Cionondimeno, il citato art 4 nulla prevede per l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sia nota la residenza del minore ed i genitori dello stesso risiedano in comuni diversi, sicché la controversia deve essere necessariamente risolta appli-
cando alla fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza, in linea più gene-
rale, per i provvedimenti in materia di protezione del minore in caso di doppia re-
sidenza dei genitori (o, comunque, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale).
Ed, invero, sulla scorta di una pur breve ricognizione della giurisprudenza in ma-
teria, non può non concludersi (in piena concordanza con il precedente di questo
Tribunale prodotto agli atti) per l'applicazione del criterio della residenza abitua-
le del minore, quale principio guida per la risoluzione dei casi in cui sia incerta la determinazione della competenza in materia.
Depone in tal senso quanto più volte sostenuto dal supremo consesso della Corte
di legittimità, secondo cui “In tema di giurisdizione di provvedimenti de potesta-
te, per stabilire la competenza giurisdizionale, bisogna dare rilievo, per princi-
pio generale, al criterio della residenza abituale del minore al momento della
domanda. Si intende per residenza abituale il luogo del concreto e continuativo
svolgimento della vita personale del minore, in virtù di una durevole e stabile
permanenza, dove il minore ha il centro dei propri legami affettivi non solo pa-
rentali, derivanti dallo svolgimento in tale località della quotidiana vita di rela-
zione” (cfr, Cassazione civile sez. un., 19/04/2021, n.10243; Cassazione civile sez. un., 04/10/2018, n.24231).
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Ebbene, riportando le predette coordinate applicative alla presente controversia,
deve ritenersi che tale residenza abituale della minore coincidesse con Per_1
quella materna ovvero presso il Comune opponente, inducendo a tale conclusio-
ne, prima di tutto, lo stesso decreto del 25.2.2011 con il quale il predetto CP_2
[...
sulla base – si badi - dell'intervento dei propri servizi sociali, disponeva per la collocazione della minore presso la cooperativa opposta.
Né, a fronte di tanto, il Comune ha sconfessato una conclusione di tal fatta, di-
mostrando in qualche modo che, al contrario, la minore risiedesse abitualmente presso la residenza paterna ovvero nel Comune di Qualiano.
A tanto si aggiunga una ulteriore considerazione.
Ribadito che il tema della effettiva, stabile, dimora riguarda il di resi- Pt_1
denza “prima del ricovero”, la Suprema Corte (cfr., Cassazione civile sez. lav.,
10/08/2022, n.24631) afferma altresì a chiare lettere che la previa informativa al stesso, come richiesta dal più volte citato art. 6, comma 4, L. Pt_1
n.°328/2000, non è surrogabile da una informativa postuma, a ricovero già avve-
nuto.
Tale informativa, difatti, ha il precipuo scopo di mettere l'ente nelle condizioni di verificare la necessità o meno di un ricovero permanente alla luce dei limiti di spesa che è tenuto a rispettare, così da rimanere salva la possibilità per esso di verificare l'appropriatezza, sia sotto il profilo prestazionale che sotto il profilo economico, della struttura presso la quale il beneficiario è ricoverato (conforme,
sul punto, TAR Lombardia, Sez. III, n.° 1545/2019).
Ebbene, agli atti, vi è la nota del 19.4.2013 del Comune di Qualiano, con la quale l'ente dichiara di non essere tenuto a concorrere nelle spese di mantenimento del-
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la minore presso la struttura assistenziale “Casa Irene”, appunto in quan- Per_1
to non previamente informato di tale ricovero, argomentazioni che, per quanto dianzi esposto, appaiono condivisibili.
Per tutto quanto illustrato, l'opposizione va rigettata. Cionondimeno, il decreto va revocato, atteso l'intervenuto pagamento di €. 9.491,84 (circostanza esplici-
tamente riconosciuta dall'opposta), sicché il va Parte_1
condannato al pagamento della ulteriore somma di €. 9.491,84, oltre interessi dal-
la domanda al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) revoca in ogni caso il decreto n. 860/2019 per le ragioni di cui in moti-
vazione e condanna il al pagamento Parte_1
della somma di €. 9.491,84, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio,
che si liquidano in € 2.540, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Nola, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
7
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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