Versione
23 maggio 1999
23 maggio 1999
Art. 63. (Integrazione dell' articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n.448 ).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all' articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare".
dicembre 1998, n.448 ).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 , e inserito il seguente:
"1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all' articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al nucleo familiare".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 22/07/2003, n. 267Provvedimento: […] Nell'art. 65 citato è infatti previsto che "gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dall'art. 50 e dall'art. 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono erogati secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali e tenuto conto dei benefici eventualmente in godimento per le stesse finalità".Leggi di più...
- assegni per gli aventi diritto residenti nei comuni delle province autonome·
- lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alle province autonome·
- assistenza e beneficenza pubblica·
- regolamento ministeriale·
- assegni di maternità e per il nucleo familiare